Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18042 del 03/08/2010
Cassazione civile sez. VI, 03/08/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 03/08/2010), n.18042
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.P., elettivamente domiciliato in Roma, viale B. Buozzi 19,
presso l’avv. Arrotta Carlo, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
Prefettura di Rieti e Ministero dell’Interno in persona
rispettivamente del Prefetto e del Ministro;
– intimati –
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rieti emessa nel
procedimento n. 1580/09 in data 21.10.2009;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 2.7.2 010 dal
Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. RUSSO Libertino Alberto.
Fatto
FATTO E DIRITTO
S.P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, avverso il provvedimento in data 9.10.2009 con il quale il giudice di pace di Rieti aveva rigettato l’opposizione contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di detta citta’ nei suoi confronti.
Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
Con i motivi di ricorso S. ha rispettivamente censurato:
1) errata e omessa motivazione su un punto preliminare di merito, per il fatto che nell’atto di opposizione era stata denunciata la violazione del diritto di difesa per la generica indicazione del giudice di pace da adire, mentre quello adito si era limitato ad affermare la propria competenza territoriale;
2) nullita’ della sentenza per errata valutazione di disposizione normativa, sotto il profilo del mancato controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti per ritenere valido il provvedimento prefettizio; questo sarebbe stato infatti viziato sul piano motivazionale, quanto meno per la mancata indicazione dei motivi per i quali sarebbe stato impossibile eseguire l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero con trattenimento presso un CTP;
3) nullita’ della sentenza per omessa motivazione sulla sussistenza di una delle ipotesi indicate dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13.
Sulla base delle indicate premesse il relatore ha proposto la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendolo manifestamente infondato per le seguenti considerazioni:
a) la violazione denunciata non e’ configurabile, poiche’ nel decreto espulsivo era indicato il giudice competente per l’opposizione (quello territorialmente competente), l’indicazione era sufficiente per consentire l’esercizio del diritto di’ difesa (al piu’ sarebbe stata sollevata questione di competenza, non ostativa all’esercizio di tale diritto), per di piu’ la competenza e’ stata correttamente ravvisata;
b) il preteso vizio motivazionale e’ insussistente, avendo ad oggetto l’opposizione (e quindi il presente ricorso) la legittimita’ o meno del decreto espulsivo;
c) il provvedimento censurato e’ correttamente basato sull’automaticita’ dell’espulsione nel caso (ravvisato nella specie) di carenza del titolo di soggiorno.
Tali rilievi, sui quali ne’ il pubblico Ministero ne’ le parti hanno formulato richieste o depositato memorie, sono condivisi dal Collegio. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va stabilito in ordine alle spese processuali poiche’ gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010