Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18041 del 28/08/2020

Cassazione civile sez. II, 28/08/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 28/08/2020), n.18041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24081-2016 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23,

presso lo studio dell’avvocato ANIELLO COSTANZA, che lo rappresenta

e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BECCARIA

84, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO GALLI che la rappresenta

e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 5101, depositata

il 15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2020 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. D.B. conveniva in giudizio la sorella F. dinanzi al Tribunale di Roma deducendo che nell’aprile del 2004 era deceduta la madre F.F., alla quale erano subentrate le parti quali eredi, e che alla data della morte il patrimonio era rappresentato da somme di scarsa consistenza su conti correnti intestati alla defunta.

Aggiungeva che la de cuius aveva venduto alla convenuta nel giugno del 1999 la nuda proprietà di un suo immobile ad un prezzo del tutto inadeguato, e che la madre a far data dal 1988 era ipovedente ed affetta da gravi patologie, in grado di influire sulla capacità di autodeterminazione all’atto della vendita. Inoltre non risultava che il prezzo fosse stato effettivamente corrisposto, dovendo in ogni caso la convenuta rendere il conto della gestione dei conti correnti della madre.

Chiedeva quindi, previo rendiconto da parte della convenuta, che fosse accertata l’invalidità della vendita perchè effettuata da soggetto incapace naturalmente, ovvero che la vendita dissimulava una donazione diretta o comunque indiretta, con la conseguente declaratoria di nullità, annullabilità o inefficacia, accertando quindi che i beni alienati facevano parte dell’asse relitto.

Nella resistenza della convenuta, che deduceva che con testamento olografo del 19 marzo 1994 era stata istituita erede anche per la quota disponibile, ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell’attore alla restituzione pro quota delle somme indebitamente prelevate dai conti della madre, il Tribunale adito con la sentenza del 21 maggio 2010 rigettava tutte le domande, compensando le spese di lite.

La Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 5101 del 15/9/2015 accoglieva in parte l’appello principale di D.B. e dichiarava che nell’asse relitto era ricaduto anche il bene oggetto della vendita; nel dividere la comunione creatasi, attribuiva la piena proprietà alla convenuta, con la condanna al versamento dell’eccedenza in favore del fratello, al netto del credito restitutorio vantato dalla medesima.

Quanto alla richiesta di dichiarare l’invalidità dell’atto di vendita per essere stato concluso dalla madre in condizioni di incapacità naturale, la sentenza di secondo grado riteneva che il motivo fosse inammissibile, in quanto si era limitato, a fronte della argomentata soluzione del giudice di prime cure (che aveva analiticamente esaminato e confutato i vari elementi probatori che a detta dell’appellante deponevano per l’invalidità dell’atto), alla mera riproposizione della domanda originaria, senza alcuna prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal Tribunale.

Quanto al diverso motivo di appello che investiva la simulazione della compravendita, la Corte d’Appello, in relazione all’iter argomentativo del Tribunale, che aveva reputato che l’attore avesse agito per il riconoscimento della donazione ai soli fini della collazione, risultando quindi soggetto alle limitazioni probatorie che l’art. 1417 c.c., pone per la prova della simulazione da parte dell’autore dell’atto simulato (e dei suoi eredi), la sentenza d’appello riteneva che in realtà una corretta valutazione della domanda originaria portava alla conclusione che l’attore avesse agito anche in riduzione, avendo quindi inteso tutelare la sua quota di riserva.

Ne derivava che, dovendosi verificare la natura simulata dell’atto anche sulla scorta di elementi di carattere presuntivo, sussistevano seri indizi del carattere simulato della vendita, come l’incongruità del prezzo dichiarato (così come accertato anche dalla CTU espletata in primo grado) ovvero la mancata dimostrazione dell’effettivo incasso del prezzo da parte dell’alienante, non potendosi attribuire carattere vincolante alla dichiarazione formale resa sul punto nell’atto di vendita.

Una volta quindi dichiarata l’inefficacia della vendita, per la mancata prova del pagamento del prezzo, il bene era da reputarsi ancora di proprietà della de cuius alla data di apertura della successione, con l’ulteriore corollario che all’attore competeva la quota ideale di 1/3 alla luce del contenuto del testamento olografo della defunta che aveva attribuito alla figlia la quota disponibile (pari ad un terzo) oltre alla quota di riserva, residuando in capo all’attore la titolarità di 1/3 dei beni caduti in successione.

Pertanto, una volta reputata congrua la stima effettuata dal CTU in primo grado, da tenere ferma anche a seguito del trascorrere del tempo dal deposito dell’elaborato peritale (attesa la stasi del mercato immobiliare), andava accolta la richiesta di attribuzione per l’intero del bene non comodamente divisibile, dovendo quindi la convenuta versare al fratello la somma di Euro 200.000,00 dalla quale, in accoglimento dell’appello incidentale condizionato, andava detratta la somma di Euro 14.805,10, pari ai due terzi della somma che l’attore aveva prelevato dal conto cointestato con la madre, ma alimentato con rimesse solo di quest’ultima.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso D.B. sulla base di un motivo.

D.F. resiste con controricorso.

2. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 591 c.c., nonchè delle norme in tema di ammissione di CTU ex art. 191 c.p.c. e di valutazione delle prove ex artt. 115 e 116 c.p.c..

Secondo la Corte d’Appello non sarebbe stata fornita la prova dell’incapacità naturale della de cuius al momento della conclusione dell’atto di vendita. Inoltre avrebbe dichiarato inammissibile il gravame sol perchè la censura manifestava perplessità e difficoltà nella valutazione della prova, senza esprimere argomentazioni opposte a quelle della sentenza gravata.

Viceversa, si sostiene nel motivo, la documentazione medica versata in atti comprova le minorate condizioni psico-fisiche della de cuius già a far data dal 1988-89, sicchè, attesa anche la possibilità di fornire la prova in maniera indiziaria, si imponeva la nomina di un CTU.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, come correttamente evidenziato dalla difesa della controricorrente, atteso l’esito del giudizio di appello, la richiesta di dichiarare l’annullamento dell’atto di vendita per l’incapacità naturale della alienante non risulta sorretta da alcun interesse concreto da parte del ricorrente.

Infatti, i giudici di appello, se da un lato hanno dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione che era volto all’accertamento dei presupposti per l’annullamento dell’atto ex art. 428 c.c., hanno tuttavia accolto l’altro motivo di impugnazione che mirava a far accertare la natura (assolutamente) simulata dell’atto stesso, in quanto l’alienazione dell’immobile non aveva trovato alcuna contropartita economica.

Rileva a tal fine la circostanza che i giudici di merito, una volta accertata in via presuntiva la natura simulata dell’atto, hanno ritenuto che il bene fosse rientrato per la piena proprietà nell’asse relitto e che sullo stesso si fosse creata una comunione tra i germani, secondo le quote ereditarie derivanti dalle volontà testamentarie della de cuius (2/3 alla convenuta ed 1/3 all’attore).

Dal punto di vista pratico, l’eventuale accertamento dell’annullabilità dell’atto non potrebbe arrecare vantaggi diversi o maggiori di quelli già conseguiti per effetto del riconoscimento della simulazione assoluta della vendita, posto che, anche in tal caso, il bene sarebbe destinato a rientrare tra i beni caduti in successione, sui quali il ricorrente vanta la detta quota di 1/3, quota che è stata soddisfatta per equivalente monetario all’esito della divisione (e ciò in ragione del riconoscimento del carattere non comodamente divisibile del cespite).

A tale inammissibilità derivante dall’evidente carenza di interesse a proporre il motivo si accompagna anche l’inammissibilità per difetto di specificità del motivo, non avendo il ricorrente colto adeguatamente la ratio che sorregge la decisione gravata.

Infatti, la Corte d’Appello, nell’esaminare il primo motivo di appello, ha ritenuto che lo stesso non fosse infondato, bensì ancor prima inammissibile, in quanto non era stato redatto in conformità del dettato di cui all’art. 342 c.p.c., che nella formulazione in questa sede rilevante recita che “l’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione, nonchè le indicazioni prescritte nell’art. 163 c.p.c.”.

Correttamente la sentenza ha ritenuto ancora attuale quanto affermato dalle SS.UU. nella sentenza n. 16 del 2000, nella cui parte motiva è dato leggere che “nel giudizio di appello – che non è un iudicium novum, ma è una revisio prioris instantiae la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono; ragion per cui, alla parte volitiva dell’appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l’atto d’appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 15 aprile 1998 n. 3805; Cass. 1 settembre 1997 n. 8297; Cass. 23 luglio 1997 n. 6893; Cass. 21 febbraio 1997 n. 1599; Cass. 30 maggio 1995 n. 6066), con la conseguenza che se da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale e assoluta, dall’altro lato esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (Cass. 12 agosto 1997 n. 7524)”.

Tali considerazioni, alle quali si accompagna la precisazione che l’assenza di specificità dei motivi dell’atto di appello ne determina l’inammissibilità, sono sostanzialmente rimaste ferme nella successiva giurisprudenza di questa Corte la quale, anche in seguito, ha ribadito l’indispensabilità che l’atto di appello contenga sempre tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, senza la possibilità di rinviare l’esposizione delle stesse ad un momento successivo del giudizio o addirittura alla comparsa conclusionale, essendo l’atto di appello quello che fissa i limiti della controversia in sede di gravame ed esaurisce il diritto potestativo di impugnazione (Cass. 30 luglio 2001 n. 10401; Cass. S.U, 23 dicembre 2005 n. 28498, secondo cui l’atto d’appello non può limitarsi ad individuare le “statuizioni” concretamente impugnate, e così i capi di sentenza non ancora destinati a passare in giudicato ex art. 329 cpv. c.p.c., ma deve contenere anche le argomentazioni dirette a confutare la validità delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della soluzione delle singole questioni su cui si regge la decisione e, quindi, non può non indicare le singole “questioni” sulle quali il giudice ad quem è chiamato a decidere, sostituendo o meno per ciascuna di esse soluzioni diverse da quelle adottate in prime cure).

Poste tali condivisibili premesse in punto di diritto, la Corte distrettuale ha riportato la motivazione del Tribunale con la quale era stata rigettata la domanda ex art. 428 c.c., dell’attore, rilevando che l’appellante si era limitato a riproporre la domanda già avanzata in primo grado senza peritarsi di contrastare le argomentazioni del giudice di prime cure, il che rendeva, per quanto detto, inammissibile il motivo. A sua volta il ricorrente, senza avvedersi delle ragioni di carattere processuale che hanno implicato l’esito infausto del primo motivo di appello, in questa sede, senza in alcun modo contestare la correttezza della soluzione in rito offerta dal giudice di appello, propone censure che presuppongono un rigetto nel merito da parte del giudice di appello, il quale, senza addivenire ad una valutazione siffatta, si è limitato a rilevare l’irritualità della formulazione del gravame.

Ne consegue che anche il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante l’assenza di specificità, per l’evidente disallineamento tra le critiche mosse ed il contenuto effettivo della decisione impugnata.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

4. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2020

 

 

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