Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18041 del 14/09/2016

Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 14/09/2016), n.18041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15256/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.G.F., B.F., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell’avvocato MANFREDI

BETTONI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI SPADEA giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 74/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 20/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Sondrio emise un avviso di liquidazione per imposte suppletive di registro, ipotecarie e catastali dovute a seguito di acquisto di aree fabbricabili perchè versate in misura ridotta sebbene mancanti i presupposti di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3. Infatti secondo l’Ufficio l’agevolazione sopra indicata non spettava ai contribuenti perchè non risultava ancora adottata al momento della stipula dell’atto di compravendita una convenzione di lottizzazione tra i proprietari del terreno ed il Comune.

I contribuenti R.C.F. e B.F. impugnarono l’avviso dell’Ufficio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio la quale accolse il ricorso.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respinse il ricorso in appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado motivando sul presupposto che la norma agevolativa imponeva necessariamente l’intervento edificatorio entro cinque anni dall’acquisto del bene immobile ma non prevedeva la stipula di una convenzione sottoscritta prima del trasferimento del bene. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un motivo. I contribuenti resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3 ed L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, la CTR ha ritenuto che l’agevolazione di cui alla legge sopra citata spetterebbe ai soggetti coinvolti nella compravendita anche se la stipula dell’atto sia anteriore a quella della convenzione di lottizzazione tra Comune e proprietario.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Infatti questa Corte ha chiarito che Sez. 5, Sentenza n. 24085 del 12/11/2014: “In tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell’atto di trasferimento, pur sussistendo l’inserimento dell’immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, ai sensi della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, purchè sia rispettato il termine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria, in quanto tale disposizione sancisce che la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione dà diritto all’agevolazione, ma non che essa deve precedere l’atto di disposizione. Ne consegue che tale agevolazione deve essere riconosciuta anche nell’ipotesi di area inserita in un piano di lottizzazione non ancora approvato alla data dei rogiti di trasferimento del bene, ove l’approvazione intervenga successivamente e le costruzioni siano realizzate tempestivamente nel rispetto delle norme urbanistiche di riferimento”. Ciò premesso, sulla base delle considerazioni che precedono deve senz’altro essere respinto il ricorso proposto e l’Agenzia delle Entrate condannata alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta il ricorso proposto e condanna l’Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.000,00 complessive oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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