Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18041 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 04/07/2019), n.18041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23987-2017 proposto da:

TE.NI SRL” in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso

lo studio dell’avvocato VINCENZO DE NISCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROSARIO MALETTA;

– ricorrente –

contro

ADER AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 644/2017 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata

il 12/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza del 12 aprile 2017 numero 644 il Tribunale di Cosenza rigettava l’opposizione proposta dalla società TE.NI. Sri nei confronti dell’INPS e EQUITALIA ETR spa avverso il preavviso di fermo amministrativo notificato in data 26.5.2015;

che a fondamento della decisione il Tribunale osservava che con la opposizione la parte deduceva la mancata notifica delle cartelle presupposte e vizi formali dello stesso provvedimento di fermo: la azione, dunque, non si qualificava come opposizione all’esecuzione ma come opposizione agli atti esecutivi, soggetta al termine di decadenza di 20 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, ex art. 617 c.p.c., termine decorso alla data di deposito del ricorso introduttivo;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso la società TE.NI. S.r.l., articolato in tre motivi, cui hanno opposto difese con controricorso l’Inps anche quale procuratore speciale di SCCI Sp.a. e ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, subentrata ex lege ad EQUITALIA ETR spa;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 – violazione degli artt. 615 – 617 c.p.c. e art. 111 Cost., per avere il Tribunale di Cosenza erroneamente qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi -invece che come opposizione all’esecuzione- benchè nel ricorso introduttivo (alla pagina 2) si contestasse il diritto dell’ente- creditore a procedere all’esecuzione forzata sul rilievo che avverso la cartella esattoriale n. 034 2013 003946671 era stata proposta opposizione (R.G. 5484/2014) nell’ambito della quale il giudice del lavoro aveva sospeso la esecutività della cartella; era stato prodotto sia il ricorso introduttivo della opposizione che il provvedimento di sospensione.

Tale contestazione non atteneva alla regolarità formale della esecuzione ma al diritto dell’ente creditore di procedere ad esecuzione forzata;

– con il secondo motivo-ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della nullità del preavviso di fermo, atto non inerente al procedimento esecutivo.

Ha dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto pronunziare sulla domanda di accertamento negativo del credito indicato nel preavviso di fermo ed oggetto della cartella di pagamento già sospesa dall’autorità giudiziaria;

– con il terzo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla pronuncia di condanna alle spese;

che ritiene il Tribunale si debbano accogliere il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo;

che la qualificazione della domanda di impugnazione del preavviso di fermo operata nella sentenza impugnata non tiene conto del principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 22/07/2015, n. 15354. Ivi, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, le Sezioni Unite hanno rilevato che- quanto meno dal momento in cui il legislatore del 2001 ha svincolato il fermo dall’esito infruttuoso del pignoramento, sopprimendo la condizione del mancato reperimento del bene- il fermo non può non essere ricostruito come misura alternativa alla esecuzione. Trattasi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all’adempimento e, come tale, essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi la iniziativa giudiziaria come un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria.

Tale principio è stato confermato dalle Sezioni Unite, sempre in sede di regolamento di competenza, con la sentenza del 27/04/2018 n. 10261, nella quale si trova precisato che la impugnazione del preavviso di fermo amministrativo è una azione di accertamento negativo, la cui natura resta ferma sia che riguardi la esistenza del diritto di procedere alla iscrizione del fermo sia che si contesti la iscrizione del fermo dal punto di vista della regolarità formale dell’atto.

Sebbene i precedenti citati affrontino questioni di disciplina della competenza, il principio circa la natura del giudizio di impugnazione del preavviso di fermo amministrativo è stato affermato in termini ampi, con evidenti ricadute anche quanto agli ulteriori aspetti processuali.

Logico corollario del principio affermato è che, trattandosi di azione di accertamento negativo, ad essa si applicano le regole del processo ordinario di cognizione e non la disciplina delle opposizioni esecutive.

Questa Corte (Cass., sez. III, 27 novembre 2015 n. 24234) ha già affermato- tanto in relazione alla impugnazione del fermo di beni mobili registrati che in relazione alla impugnazione della ipoteca iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 – che, trattandosi di azione di accertamento negativo, non si applica il regime speciale di inappellabilità della sentenza dettato dall’art. 618 c.p.c., comma 2 e 3, per i giudizi di opposizione agli atti esecutivi ma il regime ordinario di impugnazione della sentenza di primo grado con il mezzo dell’appello.

Nella medesima direzione, una volta ricondotta la opposizione avverso il preavviso di fermo nell’alveo di un giudizio ordinario di accertamento negativo del credito, risulta evidente come non possa trovare applicazione il termine decadenziale posto dall’art. 617 c.p.c., per le opposizioni agli atti esecutivi, palesandosi in tal modo la fondatezza del ricorso per le ragioni di diritto sin qui evidenziate (per il medesimo principio: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20224 del 2018).

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, la sentenza impugnata, che ha ritenuto inammissibile la opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo per decorso del termine di cui all’art. 617 c.p.c., deve essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice del Tribunale di Cosenza per un nuovo esame degli atti alla luce del principio di diritto qui ribadito; resta assorbito l’esame del terzo motivo di ricorso

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia- anche per le spese- ad altro giudice del Tribunale di Cosenza.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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