Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18041 del 03/08/2010

Cassazione civile sez. VI, 03/08/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 03/08/2010), n.18041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Interno in persona del Ministro e Ufficio Territoriale

del Governo di Arezzo in persona del Prefetto, domiciliati in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

li rappresenta e difende ex lege;

– ricorrenti –

contro

P.K.;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Arezzo emesso nel

procedimento n. 3601/09 in data 31.8.09;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 2.7.2010 dal

Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. RUSSO Libertino Alberto.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Ministero dell’Interno ed il Prefetto di Arezzo hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, avverso il provvedimento del giudice di pace di Arezzo in data 31.8.09, con cui non veniva convalidato il decreto di espulsione disposto dalla Prefettura di Arezzo nei confronti di P.K..

Quest’ultimo non ha svolto attivita’ difensiva. In particolare il giudice di pace ha disposto nel senso indicato, avendo rilevato che il decreto di espulsione era stato emesso sulla base dell’affermata pericolosita’ del cittadino straniero, desunta tuttavia da sentenza penale di condanna non definitiva e da un generico richiamo alla condotta descritta, dalla L. n. 1423 del 1956, art. 1 e quindi da elementi non certi.

Con il ricorso il Ministero e la Prefettura hanno rispettivamente denunciato:

1) violazione del D.Lgs. n. 289 del 1998, artt. 13, 15 T.U. Immigrazione, art. 211 c.p., per il fatto che nella specie si sarebbe trattato di espulsione amministrativa, per la quale non sarebbe necessaria la definitivita’ del processo penale nel cui ambito era stata disposta;

2) vizio di motivazione per l’omessa indicazione delle ragioni dell’affermata impossibilita’ di applicazione della L. n. 1423 del 1956;

3) vizio di motivazione in relazione al giudizio secondo il quale non vi sarebbero stati elementi certi a conferma della pericolosita’ dello straniero;

4) violazione dell’art. 2909 c.c. dell’art. 324 c.p.c. e vizio di motivazione, per l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del TAR Toscana n. 1028/08, che aveva rigettato l’impugnazione proposta da P.K. avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno. Sulla base di tali premesse, il relatore ha proposto la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio, ritenendolo manifestamente fondato sulla base del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte, relativo all’automaticita’ della espulsione per carenza del titolo di soggiorno e della indifferenza della ragione (rigetto del permesso di soggiorno, revoca, rifiuto) eventualmente determinativa della carenza sopravvenuta del titolo, rilievi sui quali ne’ il pubblico ministero ne’ le parti hanno formulato richieste e depositato memorie e che il Collegio condivide.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, il decreto cassato e, decidendo nel merito, l’opposizione rigettata, con condanna dell’intimato, soccombente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito rigetta l’opposizione. Condanna P.K. al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 800,00.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010

 

 

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