Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18041 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. II, 02/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 02/09/2011), n.18041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31540/2005 proposto da:

D.I.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CLITUNNO 51, presso lo studio dell’avvocato ONGARO Franco

(no procura notarile), che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TONETTO GIANCARLO;

– ricorrente –

contro

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TRIONFALE 5697, presso lo studio dell’avvocato BATTISTA

DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato TORTI DI GIUSSANO

Vincenzo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2767/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2011 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.J.M. proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Pretore di Monza sezione distaccata di Desio gli aveva ingiunto di pagare a favore di S.G., titolare della ditta Officine Meccaniche, la somma di L. 8.372.000 quale corrispettivo di lavori.

Deduceva il difetto di legittimazione attiva, atteso che il rapporto era intercorso con la società Senatore Automatismi s.n.c.; in via riconvenzionale, chiedeva la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni pari a L. 93.499.795,non essendo stati i lavori eseguiti a regola d’arte.

Il Pretore disponeva la separazione della causa concernente l’opposizione da quella di cui alla domanda riconvenzionale, in relazione alla quale si dichiarava incompetente a favore del Tribunale di Monza, davanti al quale il giudizio era riassunto dall’opponente che evocava in giudizio S.G., nella qualità di titolare della ditta Officine Meccaniche e/o di socio e legale rappresentante della società Senatore Automatismi s.n.c., formulando le domande proposte con l’atto di opposizione.

Il convenuto dichiarava di non accettare il contraddittorio in ordine alle domande proposte nei suoi confronti nella qualità socio e legale rappresentante della società Senatore Automatismi s.n.c.; nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree.

Con sentenza n. 2851/2000 il Tribunale dichiarava inammissibili le domande proposte nei confronti del S. quale socio amministratore della società Senatore Automatismi s.n.c.; rigettava le domande proposte dall’attore nei confronti del S., quale titolare della ditta Officine Meccaniche.

Con sentenza dep. il 29 ottobre 2004 la Corte di appello di Milano rigettava l’impugnazione proposta dal D.J..

Per quel che interessa nella presente sede, i Giudici di appello dichiaravano inammissibili le domande proposte nei confronti della società Senatore Automatismi s.n.c. e degli altri soggetti estranei al primo giudizio e, nel disattendere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal D.J., ritenevano infondato quanto in proposito dal medesimo sostenuto a proposito dell’inesistenza della ditta Officine Meccaniche, tale circostanza risultando smentita dalla documentazione in atti.

La domanda di risoluzione del contratto era respinta sul rilievo che i difetti riscontrati erano da considerarsi non gravi: l’unico difetto che era tale da incidere sull’utilizzabilità del bene – il mancato rispetto dell’altezza minima dei parapetti – e tale da richiedere necessariamente degli interventi per ovviarvi, non era addebitabile al S. ma al direttore di cantiere.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione D. J.M. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., censura la decisione gravata che, pur avendo riconosciuto che i vizi accertati incidevano sull’inutilizzabilità del bene ed erano tali tale da richiedere gli interventi opportuni a ovviarvi, aveva escluso la risoluzione del contratto, non ricollegando alcun effetto alla presenza di un difetto ritenuto grave.

1.2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non avendo la sentenza impugnata esaminato la domanda di risarcimento del danno.

2. Il primo e il secondo motivo – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

La sentenza, nel respingere la domanda di risoluzione e del “relativo” risarcimento dei danni, ha ritenuto che i difetti riscontrati erano di lieve entità, ad eccezione di quello concernente il mancato rispetto dell’altezza minima dei parapetti:

peraltro, in relazione a quest’ultimo, che è risultato effettivamente dovuto a errore, ha escluso la responsabilità del S., addebitandolo al direttore del cantiere che non aveva dato correttamente la quota di impostazione dei parapetti.

Orbene, il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha respinto la domanda di risoluzione del contratto intercorso con l’appaltatore, perchè il difetto grave riscontrato è stato ritenuto ascrivile al direttore del cantiere e di conseguenza è stata esclusa la sussistenza di un inadempimento colpevole imputabile all’appaltatore: tale ratio decidendi non ha formato oggetto di specifica censura da parte del ricorrente ed è, pertanto, di per sè idonea a sorreggere la motivazione.

La sentenza, nell’escludere la responsabilità del convenuto, si è implicitamente pronunciata anche sulla domanda di danni i quali erano stati chiesti, quali conseguenza dell’inadempimento e della risoluzione contrattuale su questo basata: il rigetto della domanda di danni derivava necessariamente dall’insussistenza dei presupposti per la pronuncia di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto che ne rappresentava la premessa logico-giuridica.

2. Il terzo motivo, lamentando violazione dell’art. 187 cod. proc. civ., denuncia che la mancata ammissione della prove richiesta, del tutto immotivata, era avvenuta al di fuori delle ipotesi in cui la norma citata consente al giudice di valutare la necessità o meno della prova e di disattenderne la richiesta: il che si traduceva in un vizio di motivazione. La prova dedotta era rilevante, tenuto conto che la stessa aveva lo scopo di dimostrare le parti fra le quali era effettivamente intercorso il contratto di appalto (ovvero che lo stesso era intercorso con il S. quale socio e legale rappresentante della società Senatore Automatismi s.n.c.).

3.1 Il motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 187 cod. proc. civ., il giudice, ove ritenga la causa matura per la decisione, può decidere la causa senza procedere alla assunzione dei mezzi di prova richiesti: nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, il giudice può non ammettere le prove richieste quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, ritenga – con giudizio che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità – la stessa superflua, dovendo ricordarsi che il giudizio può risultare per implicito dalla complessiva motivazione della decisione.

Orbene, nella specie, dal complessivo contenuto della motivazione della sentenza impugnata si ricava il giudizio di inutilità della prova articolata nel presente giudizio che – si ricorda – aveva a oggetto la domanda di risoluzione del contratto di appalto proposta in via riconvenzionale dall’opponente e nel quale era stata dichiarata inammissibile la domanda avanzata nei confronti della società Senatore Automatismi s.n.c., perchè soggetto estraneo al presente procedimento (dunque in tale sede nei confronti di quest’ultima nessuna domanda avrebbe potuto trovare ingresso).

D’altra parte, i Giudici, nel pronunciare sulla domanda di risoluzione, hanno ritenuto provato, alla stregua della documentazione in atti, che il contratto di appalto era intercorso con la persona del S., quale titolare della ditta individuale Officine Meccaniche e hanno, per di più, accertato comunque l’assenza di responsabilità del soggetto che aveva eseguito la prestazione oggetto del contratto di appalto.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorar di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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