Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18040 del 21/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24858-2015 proposto da:

R.R.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA EDOARDO

D’ONOFRIO 212, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO ARMOCIDA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA LEMMA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e

difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA

PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 708/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 15/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Locri che aveva riconosciuto il diritto di R.R.G. alla percezione dell’assegno ordinario di invalidità L. n. 222 del 1984, ex art. 1 dal 1 agosto del 2008, dopo avere disposto il rinnovo della c.t.u., ma disattendendone le conclusioni che ritenevano congrua la decorrenza dal 2008, accoglieva parzialmente l’appello dell’Inps e riconosceva la provvidenza a far data dal giugno 2014, ritenendo che in assenza di riscontri obiettivi dell’incidenza funzionale delle malattie (spondiloartrosi e affezioni dell’apparato respiratorio) riferiti a data anteriore, l’insorgenza dei presupposti sanitari, tenendo conto anche delle attitudini lavorative del ricorrente (bracciante agricolo), non potesse che datarsi al momento della visita medica effettuata in corso di causa.

2. Per la cassazione della sentenza R.R.G. ha proposto ricorso, illustrato anche da memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, cui ha resistito l’Inps con controricorso.

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 2,24,111 comma 1 Cost., nonchè dell’art. 6, commi 1, 13 e 17 della CEDU in relazione agli artt. 115,116,61 e 424 c.p.c., nonchè della L. n. 222 del 1984, artt. 1 e 2 violazione dei canoni interpretativi legali, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Il motivo attinge la ricostruzione della situazione clinica del ricorrente, che sarebbe stata ricostruita dal collegio reggino in modo parziale e incompleto, nonchè affetto da carenze e deficienze diagnostiche, laddove ha riconosciuto lo stato invalidante solamente a far data dalla visita del c.t.u. di secondo grado, ignorando che lo stato invalidante è un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l’accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale.

2. Ritiene il Collegio, condividendo la proposta del relatore, che il ricorso risulti inammissibile ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1, e debba in tal senso essere deciso con ordinanza in camera di consiglio.

2.1. Il principio di diritto che opera nella fattispecie, richiamato anche dal ricorrente e ribadito da questa Corte in numerosi arresti, è quello secondo il quale in materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante – che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale – non coincide con quello degli accertamenti tecnici, nè con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poichè è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l’accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale. In via d’eccezione, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al momento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso, per la specifica natura dello stato patologico e l’assenza di precisi dati anamnestici, ovvero anche quando, inversamente, sussistano precisi ed inequivoci elementi che consentano di fissare obiettivamente in tal senso il raggiungimento della soglia invalidante (Cass. 02/04/1996 n. 3047, 01/03/2001n. 2955, 01/03/2003n. 3062). Si è altresì precisato nei richiamati arresti che il giudice di merito deve accertare tale momento con la massima precisione, attraverso un’accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l’esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, ivi compreso il ricorso ad ulteriori chiarimenti peritali, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore.

2.2. La valutazione della Corte territoriale, la cui devianza dalle norme costituzionali e sovranazionali richiamate nel ricorso risulta affetiiiata in modo del tutto generico, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente si è attenuta ai principi di diritto sopra enunciati, considerato che ha tenuto conto degli esami obiettivi e delle valutazioni operate da entrambi i c.t.u. nominati nei due gradi di giudizio, ponendole a confronto. Ha quindi la valorizzato la circostanza che solo dal luglio 2014 l’affezione articolare avesse raggiunto una significativa incidenza funzionale, che il secondo c.t.u. avesse accertato un aggravamento in atto della cardiopatia, che non erano state accertate dai due ausiliari difficoltà respiratorie correlate alla broncopneumopatia ostruttiva. Sulla base di tali rilievi oggettivi ha quindi ricostruito la datazione al giugno 2014, data di intervenuta coesistenza delle limitazioni funzionali dell’affezione articolare con la cardiopatia, della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, tenendo conto dell’attività svolta di bracciante agricolo.

2.3. Con riferimento a tali puntuali argomentazioni, non sono denunciate palesi deviazioni dalle nozioni correnti della scienza medica, neppure indicate, nè affermazioni manifestamente illogiche o scientificamente errate, nè l’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si può prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi. La censura anzidetta, nel riportare amplissimi contenuti delle due consulenze tecniche poste a confronto dalla Corte territoriale e nel valorizzare altri elementi che sono stati ritenuti dalla Corte di merito non decisivi, costituisce invece, nella sostanza, mero dissenso non attinente a vizi del processo logico-formale,che si traduce, quindi, in un’ inammissibile critica del convincimento del giudice e nella richiesta di nuovo esame del merito della causa (giurisprudenza consolidata: v. da ultimo Cass. n. 23775/2013, n. 26558/11; n. 9988/2009 e n. 8654/2008).

3. La regolamentazione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza, non riferendosi nel ricorso per cassazione di avere assolto nel corso del giudizio di merito, nè ivi assolvendosi, l’onere autocertificativo previsto per l’esonero dall’art. 152 disp. att. c.p.c..

4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Motivazione semplificata.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA