Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18040 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 14/09/2016), n.18040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9886/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MADISON SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2 – C/O AVV. NANIA

R., presso lo studio dell’avvocato EMMA GATTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato IGOR JANES giusta delega a margine;

– controricorrente incidentale –

e contro

COMUNE DI MERANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE e MADISON SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 55/2011 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

BOLZANO, depositata il 09/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per i controricorrenti l’Avvocato ALBINI per delega degli

Avvocati MANZI e JANES che ha chiesto il rigetto, l’Avvocato JANES

deposita n. 1 cartolina A/R;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, inammissibile il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Bolzano accertò che la società Madison srl in qualità di acquirente ed il Comune di Merano in qualità di venditore avevano indebitamente usufruito di agevolazioni fiscali concesse ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, in occasione della stipula di un contratto di compravendita di un’area a fini edificatori e, stante la mancata utilizzazione edificatoria entro il quinquennio dalla stipula, l’Agenzia dispose il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicando interessi.

Avverso l’avviso di recupero dell’imposta la società contribuente ed il Comune di Merano proposero separati ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano che li accolse, previa riunione, con sentenza appellata dall’Ufficio davanti alla Commissione Tributaria Regionale dell’Alto Adige.

I giudici di secondo grado respinsero l’appello dell’Ufficio ritenendo che la mancata utilizzazione edificatoria dell’area fosse dovuta a causa di forza maggiore per impossibilità sopravvenuta non imputabile, che esonerava la società dall’onere di edificare entro il termine quinquennale dal trasferimento agevolato, ai fini del godimento delle predette agevolazioni.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale dell’Alto Adige ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi.

La contribuente ed il Comune di Merano hanno resistito con controricorso ed il Comune di Merano ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione di legge e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto i giudici di secondo grado hanno ritenuto che la necessità di effettuare un adeguato intervento di bonifica dell’area rivelatosi più lungo ed oneroso di quanto inizialmente previsto, integrasse una causa di forza maggiore tale da esonerare la società, che aveva acquistato il terreno usufruendo delle agevolazioni fiscali previste in forza delle predette disposizioni, dall’onere di edificare entro un quinquennio.

Con il secondo e terzo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, in quanto i giudici di secondo grado hanno ritenuto che la necessità di effettuare un adeguato intervento di bonifica dell’area, rivelatosi più lungo ed oneroso di quanto inizialmente previsto, integrasse una causa di forza maggiore tale da esonerare la società, senza tuttavia considerare che l’attività di bonifica costituiva invece un’obbligazione contrattuale volontariamente assunta dalla società e non integrava gli estremi di evento imprevedibile.

Con il motivo di ricorso incidentale condizionato il Comune di Merano lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alla domanda proposta dal Comune davanti ai giudici di primo grado e riproposta in appello relativa all’obbligo del pagamento dell’imposta ad esclusivo carico della società D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 57, comma 4.

Il ricorso principale proposto è fondato e deve essere accolto in ordine al primo motivo, assorbiti gli altri.

Infatti la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 preleggi, e pertanto anche se per causa indipendente dalla volontà dell’acquirente la mancata edificazione nel quinquennio non può non costituire causa di revoca della agevolazione usufruita.

Deve altresì essere escluso che il mero compimento di lavori di bonifica dell’area acquistata possa essere equiparato ad impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile ex art. 1218 c.c., non vertendosi in materia di rapporto obbligatorio di diritto privato nè costituendo tale circostanza una causa oggettiva ed assoluta di impossibilità rispetto alla condizione dell’agevolazione.

Del resto questa Corte ha ribadito (da ultimo con sentenza sez. 6 – 5, Sentenza n. 864 del 19/01/2016) che la causa di forza maggiore idonea ad impedire la decadenza dalle agevolazioni fiscali deve essere caratterizzata dai requisiti di non imputabilità al contribuente, necessità e imprevedibilità, mentre nella fattispecie non pare esente da imprevedibilità la necessità di effettuare lavori di bonifica più approfonditi posto che comunque tali lavori sono originati da una situazione preesistente all’acquisto anche se la società solo successivamente ne è venuta a conoscenza.

Per quanto sopra il ricorso principale deve essere accolto in ordine al primo motivo assorbiti gli altri. La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo, mentre deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato del Comune di Merano in quanto erroneamente invocato l’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4, (così riconoisciouto a pag. 17 del ricorso), sulla domanda del Comune ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 4. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l’evolversi della giurisprudenza nella vicenda processuale, nonchè le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato e compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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