Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1804 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12739-2018 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati MASSIMO CARLO SEREGNI, TIZIANA ARESI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1030/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Milano, attinta dal ricorrente a mente del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e dell’art. 702-quater c.p.c., ha dichiarato inammissibile il gravame dal medesimo avverso il diniego di protezione internazionale ed umanitaria decretato nei suoi confronti dal giudice di primo grado sul presupposto della tardività del mezzo, posto che, essendo stata l’ordinanza del Tribunale comunicata il 5.9.16, l’appello era stata proposto con atto notificato il 28.12.2016, oltre cioè il termine di trenta giorni di cui all’art. 702-quater c.p.c..

Di essa si chiede perciò la cassazione sul preliminare motivo che erroneamente la Corte d’Appello avrebbe decretato l’inammissibilità del gravame, dato che non essendo stata comunicata l’ordinanza di primo grado, alla proposta impugnativa si applicherebbe il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il motivo è fondato.

Dalla consultazione dei fascicoli d’ufficio acquisiti a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte si apprende che l’ordinanza tribunalizia, come consta dall’annotazione apposta sulla prima facciata di essa, è stata comunicata con avviso telematico il 5.9.2016.

Tuttavia nel fascicolo d’ufficio relativo al procedimento avanti al Tribunale, estratto in forma analogica dall’originale telematico, non si rinviene l’equivalente cartaceo della comunicazione del predetto avviso che pur nella forma prevista dall’art. 136, comma 2, avrebbe dovuto essere inserito nel fascicolo d’ufficio ai sensi dell’art. 45 disp. att. c.p.c., commi 1 e 4.

Ne discende che non vi è prova dell’avvenuta comunicazione dell’ordinanza in parola in data 5.9.2016 onde erroneamente la Corte d’Appello ha dichiarato l’inammissibilità del gravame benchè esso fosse soggetto all’applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 1, e conseguentemente tempestiva dovesse ritenersi l’appello proposto dall’odierno ricorrente il 28.12.2016.

3. Accolto il primo motivo di ricorso e debitamente cassata l’impugnata sentenza la causa va rinviata avanti alla Corte d’Appello di Milano per il nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Milano che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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