Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1804 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. III, 28/01/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4924-2009 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI

VILLA CARPEGNA 42, presso lo studio dell’avvocato PETRUCCI ENRICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato D’ERME GIOVANNI, giusta procura

ad litem in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE PONTINIA in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio

dell’avvocato VINCENTI MARCO, che lo rappresenta e difende, giusta

delibera della Giunta Comunale n. 59 del 19.3.09, e giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3302/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

24.6.08, depositata l’1/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

Fatto

RITENUTO

quanto segue:

1. Z.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma pronunciata in data 24-6/1-9-2008 che ha confermato la decisione del Tribunale di Latina di rigetto della domanda dell’odierno ricorrente nei confronti del Comune di Pontinia di risarcimento dei danni subiti per una caduta da un ciclomotore, asseritamente conseguente ad un’insidia stradale.

1.1. Ha resistito al ricorso il Comune di Pontinia, depositando controricorso con cui ha dedotto l’infondatezza e/o l’inammissibilità dell’impugnazione.

2. Essendo il ricorso soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.: art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.) ed essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Il Magistrato redattore della relazione è stato sostituito perchè impedito a partecipare all’adunanza della Corte.

In vista di essa la resistente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“…. 3. – Il ricorso appare inammissibile, sotto plurimi profili.

3.1. In particolare il primo motivo – denunciante violazione di legge sul punto di ritenuta formazione del giudicato sul punto dell’insussistenza del nesso causale – non si conclude con la formulazione di un quesito di diritto adeguato ai sensi dell’art. 366- bis c.p.c. nel testo qui applicabile, introdotto con il cit. D.Lgs..

E’, infatti, inammissibile il quesito di diritto che si risolve – come nel caso all’esame – in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub indice (Cass. civ. Sez. Unite 02/12/2008, n. 28536).

Va, altresì, precisato che la decisione impugnata risulta fondata su due distinte rationes decidendi ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata.

3.2. Il secondo motivo – pur formalmente denunciando violazione di legge – mira alla rivalutazione delle risultanze probatorie, sollecitando il “quesito” che lo conclude un inammissibile apprezzamento alternativo della prova.

Il motivo incorre in un ulteriore profilo di inammissibilità, posto che, in relazione al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente avrebbe avuto l’onere di riprodurre il tenore esatto delle deposizioni testimoniali di cui trattasi, individuando anche il verbale di udienza in cui sono contenute.

3.3. Il terzo motivo si conclude con un quesito privo di correlazione con le argomentate ragioni della decisione, fondate – non già sull’impossibilità del controllo del bene demaniale – bensì sul mancato raggiungimento della prova (incombente all’odierno convenuto) del nesso causale tra l’evento e il fatto della P.A..

3.4. Anche il quarto motivo, denunciante violazione di legge, si conclude con un quesito di carattere generale e astratto, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente.

3.5. L’ultimo motivo, denunciante vizio logico-motivazionale, incorre nel profilo di carenza dell’autosufficienza, già rilevato sub 3.2.;

inoltre la “sintesi” finale non assolve al compito della “chiara indicazione” di cui all’art. 366 bis cit., proponendo, nella sostanza, una valutazione alternativa della prova”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi da parte del ricorrente, onde nulla è necessario aggiungervi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro duemilaseicento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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