Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1804 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 26/01/2011), n.1804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SAC Alberghi Calabri s.r.l. in Liquidazione, in persona del legale

rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Garigliano 11,

presso lo studio dell’avv. Maione Nicola, rapp.to e difeso dall’avv.

Muleo Salvatore, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Calabria n. 42/2008/08 depositata il 21/3/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 3/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. Matera, che ha concluso aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da SAC Alberghi Calabri s.r.l. in Liquidazione contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza della CTP di Vibo Valentia n. 426/1/2005 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) Irap 1998. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 3/12/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria ;

il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa pronuncia su alcuni punti della domanda.

La censura è inammissibile non avendo la ricorrente depositato l’atto di appello.

Ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, invero, il ricorrente è tenuto, a pena d’improcedibilità, a depositare insieme al ricorso “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” non potendosi considerare sufficiente, a tale scopo, la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito (Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010; Sez. U, Ordinanza n. 21747 del 14/10/2009). L’onere di depositare, nel termine perentorio fissato per il deposito del ricorso per cassazione, i documenti su cui lo stesso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – si applica anche nel processo tributario, non ostandovi il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 25, comma 2, per il quale “i fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo”, in quanto la stessa norma prevede, di seguito, che “le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio”, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun impedimento all’assolvimento dell’onere predetto, potendo la parte provvedere al loro deposito anche mediante la produzione in copia, alla quale l’art. 2712 cod. civ. attribuisce lo stesso valore ed efficacia probatoria dell’originale, salvo che la sua conformità non sia contestata dalla parte contro cui è prodotta” (Sez. 5, Ordinanza n. 24940 del 26/11/2009).

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17. I giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuti insussistenti i denunziati vizi di decadenza sia della iscrizione a ruolo che della notifica della cartella di pagamento.

La censura è infondata. Nel caso in esame, come si rileva dalla sentenza della CTP, si verte in tema di liquidazione ed iscrizione a ruolo di somme dovute dalla contribuente a seguito del controllo formale della dichiarazione modello U60/1999 presentata nel 1999 per il periodo di imposta 1998, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis. Il ruolo risulta reso esecutivo il 29/12/2001 e la cartella notificata il 12/11/2003.

Relativamente all’assunta nullità dell’iscrizione a ruolo si osserva che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, nella formulazione in vigore dal 01/07/1999 al 09/08/2005, prevedeva “1. Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis”. Tempestiva risulta quindi, con riferimento alla dichiarazione presentata nel 1999, la esecutività del ruolo, avvenuta entro il 31/12/2001.

Per quanto riguarda la notifica della cartella questa Corte ha ripetutamente affermato che il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156, ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5- ter, sostituendo del D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, il comma 2, che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 – quale è quella in esame – entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio, trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore, pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle ancora “sub iudice”. (Sez. 5, Sentenza n. 4745 del 03/03/2006; Sez. 5, Sentenza n. 1435 del 25/01/2006). Tali principi non risultano contraddetti dalla pronuncia citata dalla ricorrente con la propria memoria (Cass. 8/7/2009 n. 16074). Tempestiva, alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi la notifica della cartella di pagamento.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 1.100,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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