Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1804 del 24/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1804 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 21974-2016 proposto da:
MUZIO MICHELINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
MANCINI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente contro

EQUITALIA SUD SPA 11210661002;
– intimata –

Data pubblicazione: 24/01/2018

avverso la sentenza n. 975/14/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che Michelina Muzio propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
del Lazio che aveva accolto l’appello di Equitalia Sud contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma.
Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione della
contribuente avverso una cartella di pagamento IRPEF, per
l’anno 2007;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, la contribuente invoca violazione e falsa
applicazione dell’art. 139 c.p.c. nonché dell’art. 7 I. n.
890/1982, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: della notifica
dell’atto di appello ella aveva avuto conoscenza solo a fine
gennaio 2016, allorquando al portiere dello stabile in cui era
domiciliata era stata consegnata la raccomandata (spedita il 26
gennaio 2016) contenente la comunicazione che il 30 gennaio
2015 era stato notificato – sempre a mezzo posta – l’atto di
appello con la citazione a comparire per il 19 gennaio 2016;
che, col secondo, la ricorrente assume violazione e falsa
applicazione degli artt. 101 e 350 c.p.c. nonché 1, 14, 53 e 61
D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché
la nullità della notifica dell’atto di appello aveva viziato l’intero
Ric. 2016 n. 21974 sez. MT – ud. 29-11-2017
-2-

Rilevato:

procedimento e, d’altronde, ella neppure aveva avuto notizia
dell’appello incidentale da parte dell’Agenzia delle Entrate;
che Equitalia Sud non si è costituita, mentre l’Agenzia delle
Entrate ha depositato controricorso;
che il primo motivo è fondato;

proc. civ. l’omessa spedizione della raccomandata prescritta
dal quarto comma della medesima disposizione non costituisce
una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’ufficiale
giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna
dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la
nullità della notificazione nei riguardi del destinatario (Sez. 6-5,
n. 24823 del 05/12/2016; Sez. 5, n. 1366 del 25/01/2010);
che la mancata spedizione della raccomandata in questione
prima dell’udienza di trattazione dell’appello ha impedito la
partecipazione della contribuente al giudizio di appello;
che il secondo motivo resta assorbito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati prìncipi e si
pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale del Lazio, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 29 novembre 2017
11 Funzioaario Giudirierio
Ornella LAThOFA

Il Pneidente
Dr. Marceìt Iacobellis

che nella notificazione eseguita ex art. 139, terzo comma, cod.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA