Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1804 del 20/01/2022
Cassazione civile sez. I, 20/01/2022, (ud. 29/09/2021, dep. 20/01/2022), n.1804
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20395/2016 proposto da:
Comune di San Gregorio Magno, in persona del sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Niccolò Porpora n. 12,
presso lo studio dell’avvocato Titomanlio Raffaele, rappresentato e
difeso dall’avvocato Vetrano Giuseppe, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
C.F., L.M., L.M.G., L.G.,
e L.V., quali eredi di Lo.Gi.; L.A.;
L.M.L.; elettivamente domiciliati in Roma, Via G.B. Vico n. 31,
presso lo studio dell’avvocato Scoccini Enrico, rappresentati e
difesi dagli avvocati Mastursi Beniamino, Villani Antonella, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il
31/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29/09/2021 dal Pres. Dott. VALITUTTI ANTONIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 15 ottobre 2013, Lo.Gi., L.A. e L.M.L. chiedevano la determinazione, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis, della giusta indennità di acquisizione e di occupazione d’urgenza relative ad un’estensione di mq. 35.052 di un fondo di loro proprietà, sito nel Comune di (OMISSIS), in catasto al fol. (OMISSIS), p.lle (OMISSIS). Tale estensione aveva costituito oggetto del decreto di occupazione di urgenza n. 2635/1988, emesso dal Sindaco di San Gregorio Magno, e di immissione in possesso in data 7-8 aprile 1988, e successivamente era stata sottoposta all’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune, in forza di Delib. Consiglio Comunale n. 30 del 2013 e di decreto del Dirigente dell’U.T.C. n. 6953 del 3 ottobre 2013.
Con ordinanza n. 968/2014, il T.A.R. della Campania annullava i provvedimenti di acquisizione sanante emessi dal Comune, e dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sulla richiesta di indennizzo da occupazione legittima, rimettendo – sul punto – la causa al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm..
2. Disposta c.t.u., la Corte d’appello di Salerno, con ordinanza n. 3357/2016, depositata il 31 maggio 2016 e notificata il 9 giugno 2016, dichiarava venuto meno – per effetto della succitata decisione del giudice amministrativo – l’interesse dei ricorrenti alla determinazione della giusta indennità per l’occupazione sanante, determinava in Euro 59.670,89, oltre interessi legali, l’indennità per il periodo di occupazione legittima dall’8 aprile 1988 (data dell’immissione in possesso) all’8 aprile 1993 (data della scadenza del decreto di occupazione), ordinando il deposito della differenza rispetto a quanto eventualmente già versato agli aventi diritto, e condannava l’ente pubblico al pagamento delle spese del giudizio.
La Corte territoriale riteneva corretta e, pertanto, recepiva in toto, la stima del suolo, operata dal c.t.u. in Euro 6 al mq., in conformità alla natura agricola del terreno in questione, escludendo che si potesse tenere conto della destinazione a zona sportiva, essendo tale destinazione derivata da un vincolo espropriativo e non conformativo.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di San Gregorio Magno nei confronti di Lo.Gi., L.A. e L.M.L. affidato a quattro motivi. I resistenti C.F., L.M., L.M.G., L.G. e L.V., quali eredi legittimi di Lo.Gi., nonché L.A. e L.M.L. hanno replicato con controricorso.
4. Le parti hanno depositato memorie.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune di San Gregorio Magno denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
1.1. Il ricorrente deduce l’assoluta illogicità della motivazione dell’impugnata ordinanza – rilevante ai fini del riscontro della denunciata violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c. – per avere la Corte d’appello, per un verso, ritenuto il criterio sintetico-comparativo l’unico attendibile, ai fini della determinazione dell’indennità di occupazione legittima, per altro verso, ritenuto congrua la stima effettuata dal c.t.u. “con un metodo completamente differente”. Ed invero, la Corte avrebbe travisato le risultanze della consulenza tecnica disposta, non avvedendosi che il consulente – pur avendo menzionato cinque atti di comparazione, compiutamente indicati nell’ordinanza de qua – avrebbe, tuttavia, seguito un diverso procedimento di calcolo, che il ricorrente ha perfino riproposto nel ricorso.
1.2. La Corte territoriale sarebbe, inoltre, incorsa nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avendo tralasciato di esaminare gli atti di comparazione utilizzati dalla P.A. ai fini della stima del terreno occupato, dai quali sarebbe emerso un valore oscillante tra i 2 ed i 3 Euro al mq., in luogo dei 6 Euro al mq. indicati dal c.t.u..
1.3. La doglianza è inammissibile.
1.3.1. Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d’ufficio, il medesimo non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente. Diversa è l’ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione (Cass., 06/05/2021, n. 11917; Cass., 11/06/2018, n. 15147).
1.3.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ampiamente motivato circa le ragioni che l’hanno indotta a condividere le conclusione del consulente d’ufficio, che aveva utilizzato il metodo sintetico-comparativo, ritenuto dalla stessa Corte il più valido ed attendibile, riportando, altresì, nella motivazione gli atti di comparazione utilizzati. Il giudice di merito ha, inoltre, riprodotto, nel provvedimento, tutte “le osservazioni del consulente di parte dell’ente pubblico”, nonché le ragioni per le quali le stesse non sono state ritenuto condivisibili dall’ausiliario. E’ pertanto, del tutto evidente che il denunciato vizio di carenza assoluta di motivazione, da cui sarebbe affetta l’impugnata ordinanza, non può ritenersi in alcun modo sussistente.
1.3.3. Del tutto inammissibile, poi, è la deduzione – in questa sede – relativa al preteso travisamento delle risultanze della consulenza in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, per non essersi avveduta che il metodo di stima adoperato dal c.t.u. non era quello sintetico-comparativo. Ed invero, il ricorso per cassazione – ovvero lo specifico motivo di censura – fondato sull’affermazione che il giudice di merito abbia travisato le risultanze della consulenza tecnica, è inammissibile, configurandosi in questa ipotesi esclusivamente il rimedio della revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass., 08/02/2019, n. 3867; Cass., 17/05/2012, n. 7772).
1.3.4. Quanto al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, riferito dall’istante al mancato esame degli atti comparativi indicati in giudizio dal Comune, la censura difetta di autosufficienza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 6, essendosi il ricorrente limitato a richiamare tali atti senza riprodurne, neppure nei punti essenziali, il contenuto (Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34469). Sicché, anche sotto tale profilo, la doglianza è inammissibile, tanto più che contrariamente all’assunto del ricorrente – la Corte territoriale ha preso in esame tali atti, escludendone – sulla scorta della c.t.u. – la rilevanza, poiché riferentisi a periodi diversi rispetto a quello oggetto di causa.
1.4. Per tutte le ragioni esposte, il motivo, poiché inammissibile, non può trovare accoglimento.
2. Con il secondo motivo di ricorso, il Comune di San Gregorio Magno denuncia la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 9, nonché della L.R. Campania n. 1 del 2011, art. 2, comma 1, lett. l), nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
2.1. Rileva l’esponente che la Corte d’appello sarebbe incorsa nella violazione delle norme succitate, nella parte in cui stabiliscono che, fuori del perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione sono consentiti “nei limiti della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro”. Avrebbe, pertanto, errato la Corte laddove, recependo le erronee indicazioni del c.t.u., ha ritenuto che la zona oggetto di occupazione avesse “destinazione urbanistica agricola “E”, con un indice fondiario massimo per imprenditori agricoli a titolo principale di 0,05 mc/mq., di cui 0,03 per uso abitativo e 0,02 per pertinenze agricole”, assumendo – del pari erroneamente – che “la maggiore cubatura di 0,02 mc/mq. è riservata a pertinenze agricole che non possono essere escluse dal computo degli indici previsti per la zona agricola E”.
Sul punto, la Corte non avrebbe, peraltro, neppure rilevato una serie di errori commessi dal consulente nella determinazione della potenzialità edificatoria dell’area in questione.
2.2. Il motivo è inammissibile.
2.2.1. Ed invero, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Pertanto, ove una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 24/01/2019, n. 2038; Cass., 28/07/2008, n. 20518).
2.2.2. Nel caso concreto, per contro, la questione giuridica dedotta in questa sede – come eccepito dai controricorrenti – non risulta in alcun modo trattata dalla ordinanza impugnata, dalla quale è dato desumere esclusivamente che, in risposta ad un rilievo del c.t. di parte del Comune di San Gregorio Magno – peraltro neppure riprodotto nel ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 6 (Cass. Sez. U., n. 34469/2019) il c.t.u. aveva precisato che le pertinenze agricole non potevano essere escluse dal computo degli indici fondiari previsti per la zona agricola E. Per converso, dal provvedimento impugnato non risulta riferimento alcuno alla pretesa violazione del disposto del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 9, nonché della L.R. Campania n. 1 del 2011, art. 2, comma 1, lett. l) che ha modificato la L.R. n. 16 del 2004, art. 44. Ne’ il ricorrente ha indicato in quale atto del giudizio precedente sia stata – in ipotesi – dedotta tale questione, relativa ai limiti introdotti agli indici fondiari da detta normativa, né se la medesima questione sia stata effettivamente dibattuta tra le parti nel precedente grado del giudizio.
2.2.3. Per il resto, la censura si risolve nella sostanziale richiesta di riesame delle risultanze della c.t.u. nella determinazione dell’indennità, del tutto inammissibile – poiché involgente questioni di merito – in questa sede. E’, invero, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n. 16056; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987).
3. Per la medesima ragione ora esposta, sono da ritenersi, infine, inammissibili il terzo e quarto motivo di ricorso, con i quali, denunciando la carenza di motivazione e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, il ricorrente ripropone questioni dedotte negli atti difensivi – peraltro neppure trascritti nei punti essenziali in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza – e reitera i rilievi alla c.t.u. già formulati dal c.t. di parte nel giudizio di merito, e dei quali l’ordinanza impugnata ha tenuto conto, dopo averli compiutamente riprodotti nel provvedimento.
4. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio. Resta assorbita – stante l’inammissibilità di tutti i motivi ed il conseguente passaggio in giudicato dell’ordinanza impugnata – la questione di legittimità costituzionale della L.R. Campania n. 16 del 2004, art. 44, comma 4-bis, proposta dai controricorrenti (Cass., 28/09/2016, n. 19118).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore dei controricorrenti, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2022