Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18039 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6925-2015 proposto da:

I.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADALBERTO

6, presso lo studio dell’avvocato GENNARO ORLANDO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato l’8/09/2014,

emesso sul procedimento n. 28910/2013 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. I.A. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. emesso dal giudice del lavoro del Tribunale di Napoli che, recepito l’accertamento dell’ausiliare in merito alla sussistenza dal giugno 2013 del requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento ed il riconoscimento dello stato di handicap grave, compensava le spese di lite in ragione del differimento della decorrenza rispetto alla domanda amministrativa (del 18.1.2011).

2. A fondamento del ricorso deduce con tutti e quattro i motivi, sotto diversi profili, la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e lamenta che la Corte abbia compensato le spese processuali in assenza di soccombenza, in quanto le domande amministrative risalivano 18 gennaio 2011 ed i ricorsi erano stati depositati il 27 settembre il 2 ottobre 2013; aggiunge che i benefici conseguenti al riconoscimento dello stato di handicap grave possono decorrere solo dalla pronuncia giudiziale che lo accerta.

3. L’Inps ha resistito con controricorso.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutarne l’orientamento (v. Cass. S.U. 21/03/2017 n. 7155).

2. Occorre ribadire che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero 1′ accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo. (Cass. 22/02/2016 n. 3438 e Cass. ord. 24/01/2017 n. 1765). Si è aggiunto che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 31/01/2014 n. 2149).

2.1. Resta pertanto insindacabile la valutazione resa in proposito dal giudice di merito, che, con riguardo all’esito complessivo della lite, ha valorizzato la decorrenza dello stato inabilitante successiva alla domanda amministrativa.

3. Questa Corte ha poi già fugato in precedenti arresti i dubbi di legittimità costituzionale del regime di compensazione delle spese processuali prospettati dal ricorrente, affermando che il potere del giudice di compensare le spese processuali per giusti motivi non è in contrasto con il principio dettato dall’art. 24 Cost., comma 1 giacchè il provvedimento di compensazione non costituisce, per la parte, ostacolo alla difesa dei propri diritti, non potendosi estendere la garanzia costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale sino a comprendervi anche la condanna del soccombente al rimborso delle spese. Tale interpretazione dell’art. 92 c.p.c. ha avuto l’avallo della Corte costituzionale (v. sentenza della Corte Cost. 21 dicembre 2004 n. 395) e trova conferma nella circostanza che solo per effetto del nuovo art. 92 c.p.c., comma 2, (come sostituito dalla L. n. 263 del 2005, art. 2) il giudice può compensare le spese tra le parti se vi è soccombenza reciproca o se concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione (Cass. 31/01/2008 n. 2397).

4. Il Collegio, condividendo la proposta del relatore, ritiene quindi che il ricorso risulti inammissibile ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1, e debba in tal senso essere deciso con ordinanza in camera di consiglio.

5. La regolamentazione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza, non riferendosi nel ricorso per cassazione di avere assolto nel corso del giudizio di merito, nè ivi assolvendosi, l’onere autocertificativo previsto per l’esonero dall’art. 152 disp. att. c.p.c. con rituale dichiarazione di essere titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, commi da 1 a 3, e aret. 77 (la dichiarazione sottoscritta in calce al ricorso si riferisce solo alla condizione per l’esonero dal contributo unificato).

6. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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