Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18039 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 14/09/2016), n.18039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9008/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA AGRICOLA VALLESINA SOC. COOP. A R.L. in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA CONCA D’ORO 184/190, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

DISCEPOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VIVIANA VALLETTA giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2011 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 22/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Ancona accertò che la società cooperativa agricola Vallesina soc.coop. a r.l. aveva indebitamente usufruito di agevolazioni fiscali concesse ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, in occasione della stipula con il Comune di Jesi di una convenzione per l’attuazione del piano particolareggiato con conseguente cessione di aree e diritti tra soggetti partecipanti alla realizzazione di opere pubbliche e private.

In conseguenza della mancata utilizzazione edificatoria entro il quinquennio dalla stipula, l’Agenzia dispose il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicando interessi.

Avverso l’avviso di recupero dell’imposta la società contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Ancona che lo accolse con sentenza appellata dall’Ufficio davanti alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche.

I giudici di secondo grado respinsero l’appello dell’Ufficio ritenendo che il cambio di destinazione urbanistica dell’area edificabile destinata ad edifici scolastici da parte del Comune di Jesi costituisse causa di forza maggiore che, per impossibilità sopravvenuta non imputabile, esonerava la società dall’onere di edificare l’area entro il termine quinquennale dal trasferimento agevolato, ai fini del godimento delle predette agevolazioni.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale delle Marche ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un motivo.

La contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione di legge e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, art. 1218 c.c. ed art. 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto i giudici di secondo grado hanno ritenuto che il mutamento di destinazione urbanistica dopo l’acquisto integrasse una causa di forza maggiore tale da esonerare la società, che aveva acquistato il terreno usufruendo delle agevolazioni fiscali previste in forza delle predette disposizioni, dall’onere di edificare entro un quinquennio.

Il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto.

Infatti, premesso che la disciplina

agevolatrice di cui sopra persegue la specifica finalità di ridurre i costi sostenibili per l’edificazione, sicchè ove il costo non fosse effettivamente da sostenersi, verrebbe meno per ciò stesso il presupposto per la concessione dell’agevolazione, questa Corte ha affermato con sez. 6 – 5, Sentenza n. 24573 del 19/11/2014: “L’agevolazione tributaria di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a destinazione edificatoria, prevista a condizione che l’utilizzazione edificatoria sia effettuata entro cinque anni dal trasferimento, sicchè in caso di mancata destinazione edificatoria del bene nel termine di legge, viene meno la causa per la concessione dell’agevolazione, senza che rilevi, a tal fine, quale causa di forza maggiore con portata esimente, il successivo mutamento della destinazione edificatoria dell’area, qualora non impedisca in modo assoluto e generalizzato l’intento edificatorio, ma semplicemente realizzi finalità diverse da quelle divisate dalla parte contribuente”.

Del resto la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 preleggi, e pertanto anche se per causa indipendente dalla volontà dell’acquirente, la mancata edificazione nel quinquennio non può non costituire causa di revoca della agevolazione usufruita.

Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto. La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l’evolversi della giurisprudenza nella vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e condanna la società cooperativa agricola Vallesina soc.coop. a r.l. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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