Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18039 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 04/07/2019), n.18039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21699-2017 proposto da:

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

A.P.;

– ricorrente –

contro

ADER AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA” DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 474/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza in data 20 febbraio- 14 marzo 2017 numero 474 la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l’effetto, rigettava la opposizione proposta da R.R. nei confronti dell’INPS, di SCCI S.p.a., di EQUITALIA NORD S.p.A. avverso cinque cartelle esattoriali relative a crediti INPS;

che la Corte territoriale respingeva la censura di omessa notifica delle cartelle esattoriali, osservando che la cartella esattoriale poteva essere notificata anche direttamente dal concessionario della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento e che in tal caso, a tenore del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, costituiva formalità sufficiente al suo perfezionamento la sottoscrizione della persona individuata dall’ufficiale postale come legittimata alla ricezione del plico sul registro di consegna e sull’avviso di ricevimento.

Era infondata anche l’eccezione di prescrizione, peraltro formulata in modo del tutto generico, atteso che non era decorso neppure il termine quinquennale, in ragione degli atti interruttivi posti in essere (la notifica rituale delle cartelle esattoriali, avvenuta nel lasso di tempo tra il 28 ottobre 2008 ed il 7 settembre 2009, gli avvisi bonari notificati il 19 maggio 2009 ed il 15 luglio 2009 con raccomandata con avviso di ricevimento, il preavviso di fermo amministrativo e l’iscrizione di fermo, notificati in date 14 novembre 2009 e 17 febbraio 2011);

che avverso la sentenza ha proposto ricorso R.R., articolato in cinque motivi, cui hanno opposto difese con controricorso l’INPS- anche quale procuratore speciale di S.C.C.I. spa- e l’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 – violazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, nonchè omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, assumendo che la Corte territoriale aveva errato nell’individuare la disciplina delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari; a tenore della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7 – come modificato dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, art. 36, comma 2 quater e comma 2 quinquies- in caso di mancata consegna del piego al destinatario dell’atto l’agente postale dava notizia dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata;

– con il secondo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, assumendo che la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata al destinatario in conformità alla normativa del codice di procedura civile, della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in combinazione con il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60.

Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, dopo aver stabilito che l’agente della riscossione può provvedere alla notifica anche a mezzo di plico chiuso con lettera raccomandata, nel suo ultimo comma precisava che, per quanto non regolato dal medesimo articolo, si applicavano le disposizioni del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. Quest’ultimo (al comma 1, lett. b bis) precisava che, ove il consegnatario non fosse il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegnava o depositava la copia dell’atto da notificare, dando notizia dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata. Era inoltre necessario certificare le ricerche effettuate, poichè il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, imponeva un preciso ordine preferenziale di soggetti cui consegnare l’atto da notificare;

– con il terzo motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 139 c.p.c., per avere la corte territoriale errato nel considerare che la consegna al portiere delle cartelle di pagamento non comportasse alcun ulteriore adempimento a carico dell’agente della riscossione; ai sensi dell’art. 139 c.p.c., la notifica effettuata con consegna dell’atto al portiere era nulla quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenesse l’attestazione del mancato rinvenimento delle altre persone indicate dalla norma nonchè ove non vi fosse l’invio al destinatario dell’avviso di avvenuta notifica a mezzo raccomandata;

– con il quarto motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, nonchè dell’art. 215 c.p.c. e art. 2719 c.c..

Con il motivo il ricorrente, deducendo che le copie della relata di

notifica prodotte dall’agente della riscossione scaturivano da un procedimento interno che non ne garantiva la conformità rispetto all’originale, ha esposto che egli aveva disconosciuto dette copie ai sensi dell’art. 215 c.p.c. e art. 2719 c.c. L’agente della riscossione era dunque tenuto a produrre gli originali delle relate di notifica. Inoltre la prova della notifica non poteva essere raggiunta se non con la produzione in originale delle cartelle, con la relata di notifica in calce ad esse.

In caso di notifica diretta, mediante l’invio di raccomandata postale, era onere del mittente fornire dimostrazione dell’esatto contenuto del plico postale allorchè vi fosse solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contestasse il contenuto della medesima busta.

– con il quinto motivo- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, relativo alla prescrizione dei crediti. Ha dedotto che le cartelle menzionate negli estratti di ruolo non erano state notificate e che in ogni caso- a voler considerare validamente avvenuta la notifica- doveva essere applicato nel periodo successivo il termine quinquennale di prescrizione dei contributi: tenuto conto dell’annualità dei contributi e della data di notifica delle cartelle i crediti erano estinti per prescrizione;

che ritiene il Collegio si debba dichiarare la inammissibilità del ricorso;

che invero quanto ai primi tre motivi, al rilievo di inammissibilità conduce la previsione dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Le censure non tengono conto della consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 14196/2014; Cass. ord. n. 3254/16; Cass. n. 802 del 2018; Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017) secondo cui il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1 consente agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella esattoriale mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento. Il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, è previsto dall’art. 26 cit., unicamente per quanto da esso non regolato.

Ne consegue che quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982.

In particolare, in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto.

Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato autorevole avallo nella sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 23/07/2018 che ha dichiarato la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1.

Ha preliminarmente osservato la Corte come il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica; l’agente per la riscossione svolge una funzione pubblicistica finalizzata a detto scopo. Questa particolare funzione giustifica un regime differenziato, qual è la previsione della speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione diretta delle cartelle di pagamento. La semplificazione insita nella notificazione diretta, consistente nella mancanza della relazione di notificazione e nella mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN), anche se comporta uno scostamento rispetto all’ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno garantisce al destinatario un’effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli, in quanto eseguita nel rispetto del codice postale.

In ordine al quarto motivo, le questioni mosse -la mancanza di conformità tra le copie degli avvisi di ricevimento prodotte e gli atti originali, la mancata produzione della cartella esattoriale in originale, la contestazione del contenuto della raccomandata recapitata-non sono state esaminate nella sentenza impugnata sicchè era onere della parte ricorrente, per sfuggire al rilievo di novità della censura, indicare specificamente quando ed in quali forme esse erano state proposte nei gradi di merito. A tale onere la parte non ha adempiuto.

Il quinto motivo è inammissibile, in quanto non pertinente ai contenuti della sentenza impugnata; il giudice dell’appello ha considerato applicabile il termine di prescrizione quinquennale anche per il periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale ed ha indicato gli atti interruttivi in ragione del quali detto termine non era decorso;

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere definito con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.;

che le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in relazione a ciascuna delle due parti controricorrenti;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, in favore di ciascuna parte, in Euro 200 per spese ed Euro 2.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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