Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18039 del 03/08/2010
Cassazione civile sez. VI, 03/08/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 03/08/2010), n.18039
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.B.M., domiciliato in Roma, via , presso la Corte di
Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Lojodice Oscar giusta
delega in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero della Giustizia in persona del Ministro;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce emesso nel
procedimento n. 55/08 in data 28.7.2009;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 2.7.2010 dal
Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. RUSSO Libertino Alberto.
Fatto
FATTO E DIRITTO
D.B.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento della Corte d’appello di Lecce in data 28.7.2009, con cui veniva rigettata la domanda proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001, con riferimento all’eccessiva durata di un giudizio avente ad oggetto il riconoscimento di differenze fra quanto percepito e quanto spettante per indennita’ di disoccupazione agricola, iniziato nell’ottobre 2003 e non definito, essendo stato rinviato per la decisione al 16.4.2008. Il Ministero della Giustizia non ha resistito con controricorso.
Il decreto impugnalo ha rigettato la domanda in considerazione della consistenza minima della somma oggetto di controversia, della circostanza che il dovuto sarebbe stato incassato prima della definizione del giudizio, che non si sarebbe dunque verificata alcuna ripercussione negativa nei confronti del ricorrente.
Con i motivi di impugnazione D.B. ha rispettivamente denunciato:
1) vizio di motivazione per contraddittorieta’, sotto il duplice aspetto:
a) che la Corte, dopo aver premesso che la durata di una causa va individuata escludendo i diversi tempi morti cumulati nel tempo, non ha poi tenuto conto, nel concreto, di tale parametro;
b) che la serialita’ ed il numero dei ricorsi di equa riparazione di analogo contenuto avrebbe dovuto agevolare la tempestiva definizione del giudizio;
2) violazione degli artt. 24 E 111 Cost., della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 112 e 115 c.p.c., degli artt. 34 e 35 Conv.
Europea, per il fatto che la decisione, basata sull’inesistenza di un diritto tutelabile, era stata adottata in mancanza di eccezione della controparte.
Successivamente il relatore designato osservava: “Tali censure non colgono la ragione della decisione, che e’ incentrata sull’affermata inesistenza di un pregiudizio per i motivi sopra indicati (modestissima entita’ del dovuto e pagamento in corso di causa), mentre e’ irrilevante il dato concernente la mancata eccezione del Ministero al riguardo, essendo la Corte deputata a stabilire la sussistenza o meno del diritto all’indennizzo”.
Su tali rilievi il pubblico ministero e le parti non hanno formulato conclusioni o depositato memorie.
Il Collegio condivide le considerazioni del relatore sotto il profilo della non sindacabilita’ in sede di legittimita’ delle motivate valutazioni di merito della Corte territoriale, e da cio’ consegue che il ricorso deve essere rigettato. Nulla va infine disposto in ordine alle spese processuali, poiche’ l’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010