Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18038 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 14/09/2016), n.18038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7118/2012 proposto da:

D.F.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato LUCA FABBRI con studio in FANO VIA PISACANE 46 (avviso

postale ex art. 135) giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PESARO, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 45/2011 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata l’08/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FABBRI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Pesaro accertò che D.F.M. aveva indebitamente usufruito di agevolazioni fiscali concesse ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, in quanto aveva donato ai figli in data 3/8/2007 il terreno da lui acquistato in data 8/4/2003 senza procedere all’utilizzazione edificatoria entro il quinquennio, e pertanto ne disponeva il recupero applicando interessi e sanzioni.

Avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro che lo respinse con sentenza appellata dal D.F. davanti alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche.

I giudici di secondo grado respinsero l’appello del contribuente ritenendo che ai fini del godimento delle predette agevolazioni il terreno dovesse essere edificato dal soggetto che lo aveva acquistato, rispettato il termine quinquennale dal primo trasferimento agevolato.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale delle Marche ha proposto ricorso per cassazione D.F.M. con quattro motivi e l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo di ricorso il ricorrente chiede alla Corte il “superamento dell’orientamento giurisprudenziale vigente” secondo il quale l’agevolazione di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, spetta solo al primo acquirente del terreno e non ai successivi. In particolare, secondo il ricorrente, la revisione di tale orientamento si impone nel caso di trasferimento a titolo gratuito e non speculativo come quello della donazione tra padre e figli in attuazione dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza nell’ambito di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, in caso di donazione ai figli, doveva essere riconosciuta l’agevolazione anche in assenza di realizzazione di intervento edificatorio nel quinquennio.

Il ricorso proposto è infondato e deve essere respinto.

Infatti questa Corte ha già avuto modo di affermare che “Il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’i per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla ratio di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegalo alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente” (Cass. sez. 5^ nr. 18679/2010).

Anche recentemente (Sez. 6-5, Ordinanza n. 5933 del 08/03/2013) questa Corte ha precisato che: “Il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’l per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente”.

Per quanto sopra il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese non avendo parte resistente spiegato attività difensiva.

PQM

Respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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