Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18038 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 04/07/2019), n.18038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30284-2017 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARMELO CINNIRELLA;

Ammesso P.S.S. delibera 19/12/2017 Cons. Ord. Avv. Catania;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, NICOLA

VALENTE, MANUELA LASSA, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 671/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 30/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 30.6.2017, la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS a corrispondere a G.C. l’indennità di accompagnamento con decorrenza dal febbraio 2017, data successiva rispetto alla presentazione da parte sua della relativa domanda amministrativa;

che avverso tale pronuncia Gulizia Carmelo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato tardivamente memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto che la decorrenza del beneficio assistenziale dovesse essere fissata al febbraio 2017, senza considerare le risultanze del verbale della Commissione medica del 2.11.2005, da cui emergeva che le condizioni sanitarie che costituiscono presupposto del beneficio oggetto della domanda erano già allora presenti;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che, in dipendenza dell’omissione denunciata al primo motivo, la Corte territoriale abbia violato la L. n. 18 del 1980, art. 3, comma 4, e l’art. 429 c.p.c., condannando l’INPS a corrispondere la provvidenza oggetto della domanda da data posteriore rispetto al verificarsi dei presupposti per la sua maturazione;

che, con riguardo al primo motivo, costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti da patologie dell’assicurato, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sulle quali si fonda la sentenza impugnata possono essere contestate in sede di legittimità solo ex art. 360 c.p.c., n. 5, e nella misura in cui le censure contengano la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, risolvendosi altrimenti in un mero dissenso diagnostico non deducibile in sede di legittimità (cfr., fra le tante, Cass. nn. 8654 del 2008, 22707 del 2010, 1652 del 2012 e, tra le più recenti, Cass. nn. 23093 del 2016 e 27807 del 2017);

che codesto orientamento va consolidato anche alla luce del principio secondo cui, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 da parte del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, (conv. con L. n. 134 del 2012), può essere dedotto in sede di legittimità soltanto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, restando viceversa esclusa la possibilità di dolersi dell’omesso esame di elementi istruttori, qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. n. 8053 del 2014); che, avendo il collegio peritale nominato in grado di appello dato conto delle osservazioni formulate dalla parte odierna ricorrente sulla scorta del verbale della Commissione medica (cfr. ricorso per cassazione, pag. 8) e non denunciandosi nella specie quale fatto decisivo alcuna documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, la censura di cui al primo motivo si appalesa inammissibile, non potendosi dare ingresso in sede di legittimità a riconsiderazioni del quadro clinico e diagnostico già valutato in sede di merito (così Cass. n. 4748 del 2018);

che l’inammissibilità del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, dipendendo il suo accoglimento dalla fondatezza di una censura rivelatasi in realtà inammissibile;

che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, nulla pronunciandosi sulle spese di lite ex art. 152 att. c.p.c., giusta dichiarazione allegata al ricorso per cassazione;

che, pur sussistendo i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso medesimo, non si fa luogo, allo stato, a pronuncia in tal senso, in considerazione della sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. fra le tante Cass. nn. 18523 del 2014, 7368 del 2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA