Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18038 del 03/08/2010

Cassazione civile sez. VI, 03/08/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 03/08/2010), n.18038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.R., elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo

111, presso l’avv. NASO Giosue’ Bruno, rappresentata e difesa

dall’avv. CONTI Rosa giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze emesso nel

procedimento n. 983/08 del 6.7.2009;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 2.7.2010 dal

Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. RUSSO Libertino Alberto.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

V.R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento della Corte d’appello di Firenze in data 6.7.2009, con cui veniva rigettata la domanda proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001, con riferimento all’eccessiva durata di un giudizio penale instaurato a seguito di verbale di contestazione per il reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186 rispetto al quale veniva proposta opposizione avverso il decreto penale di condanna notificato il 2.9.2 006 con contestuale richiesta di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.c., e che veniva definito con sentenza depositata l’8.7.2 008, dopo l’adesione del P.M. intervenuta all’udienza del 25.9.2007.

Il Ministero della Giustizia non ha resistito con controricorso.

Il decreto impugnato ha rigettato la domanda, ritenendo congrua la durata del procedimento poiche’ definito “abbondantemente entro i tre anni dall’inizio del processo”, e comunque non provato il pregiudizio asseritamente subito per la “perdita di opportunita’ professionali”.

Con i motivi di impugnazione V. ha denunciato violazione di legge, rispettivamente sotto i seguenti aspetti:

a) mancanza assoluta di motivazione sul motivo di ricorso sollevato, essenzialmente incentrato sull’esagerata lunghezza di un procedimento che avrebbe potuto e dovuto definirsi in tempi estremamente ristretti;

b) in relazione all’art. 91 c.p.c., per la disposta condanna alle spese processuali, nonostante la tardiva costituzione del Ministero.

Successivamente il relatore designato concludeva per la manifesta infondatezza delle censure, sulla base delle seguenti considerazioni:

“Quanto alla prima, occorre infatti rilevare che il diritto all’indennizzo sorge quando sia rilevato un eccesso di durata del processo (e non anche, quindi, quando avrebbe potuto essere definito in tempi piu’ solleciti), ipotesi correttamente ritenuta insussistente nella specie poiche’, ai fini del computo della ragionevole durata del processo, il termine comincia a decorrere dal momento in cui la parte abbia avuto conoscenza della pendenza (C. 09/27239, C. 06/26201, C. 04/15087), vale a dire nel caso in esame il 2.9.2006, giorno della notifica del decreto penale, e si protrae fino al momento in cui ne sia noto l’esito (in tale data cessano infatti l’ansia ed il turbamento legati all’incertezza del giudizio), e cioe’ fino al 25.9.2007.

Alla stregua dei parametri CEDU, dunque, il periodo di trattazione e’ stato fondatamente ritenuto ragionevole dalla Corte territoriale. In ordine alla seconda e’ sufficiente rilevare che, come ha riferito lo stesso ricorrente, la Corte territoriale ha ritenuto tempestiva la costituzione del Ministero (p. 2), sicche’ sarebbe stato onere del ricorrente individuare i profili di erroneita’ ravvisabili nella statuizione contestata. In ogni modo anche un’eventuale costituzione tardiva non avrebbe precluso il diritto alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte vincitrice (art. 293 c.p.c.)”. Tali rilievi, sui quali il pubblico ministero e le parti non hanno depositato conclusioni o memorie (quella della ricorrente e’ stata depositata l’1.7.2010, e quindi tardivamente) sono condivisi dal Collegio.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla va stabilito in ordine alle spese processuali, poiche’ l’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010

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