Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18037 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 14/09/2016), n.18037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3353/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DELTA SCARL, D.A.C. nq di legale rappresentante pro

tempore, domiciliato in ROMA V.LE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo

studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ALBERTO GAFFURI, GIANFRANCO GAFFURI giusta

delega in calce;

– controricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 143/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 21/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato PAFUNDI che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, il rigetto del ricorso incidentale, in subordine

l’accoglimento, del ricorso incidentale, assorbito il ricorso

principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano accertò che la società Delta s.c.a rl aveva indebitamente usufruito di agevolazioni fiscali concesse ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, in quanto la società aveva rivenduto il terreno senza procedere all’utilizzazione edificatoria entro il quinquennio, e pertanto ne disponeva il recupero applicando interessi e sanzioni.

Avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta la società contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che lo accoglieva con sentenza appellata dall’Ufficio davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

I giudici di secondo grado respinsero l’appello dell’Ufficio ritenendo che ai fini del godimento delle predette agevolazioni fosse indifferente il soggetto che provvedeva all’adempimento dei presupposti purchè rispettato il termine quinquennale dal primo trasferimento agevolato.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lomabardia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un motivo. La contribuente società Delta s.c.a r.l. resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a quattro motivi più memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione di legge e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la società che aveva acquistato un terreno in data 29/7/2004 usufruendo delle agevolazioni fiscali previste in forza delle predette disposizioni, aveva rivenduto l’immobile in data 1/8/2006 ad altra impresa costruttrice senza aver realizzato alcun intervento edificatorio.

Il ricorso principale è fondato e deve essere accolto mentre deve essere respinto il ricorso incidentale.

Infatti anche recentemente (Sez. 6-5, Ordinanza n. 5933 del 08/03/2013)questa Corte ha precisato che “Il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’i per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto; la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente”.

Per quanto sopra il ricorso principale deve essere accolto.

Con il primo e secondo motivo di ricorso incidentale la società contribuente Delta sc. a r.l. lamenta violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. ed D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la società aveva notificato all’Ufficio la sentenza di primo grado in data 2/12/2010 e conseguentemente l’atto di appello dell’Agenzia era tardivo in quanto depositato per la notifica dopo 60 giorni dalla data sopra indicata e precisamente il 1/2/2011 con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

I due motivi sono infondati in quanto il giudice di merito ha accertato e dato atto che l’ufficio aveva proposto e spedito per posta l’atto di appello in data 21/1/2011 entro i termini di legge e quindi la sentenza non era ancora passata in giudicato.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso incidentale la società contribuente Delta sc. a r.l. lamenta violazione di legge e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto l’Ufficio non avrebbe adempiuto all’onere della prova di aver proposto l’appello tempestivamente e la CTR non ha motivato in ordine alla prova fornita dall’Ufficio sulla tempestività dell’impugnazione.

Anche il terzo e quarto motivo di ricorso incidentale sono infondati e devono essere respinti in quanto il giudice di secondo grado ha affermato che l’Ufficio ha dato prova di aver effettuato tempestiva notifica dell’atto di appello e tale accertamento di fatto non è censurabile in questa sede in quanto motivato in modo adeguato e sufficiente.

La sentenza deve quindi essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l’evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico della Delta s.c. a r.l. stante la soccombenza.

PQM

Accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e condanna Delta s.c. a r.l. alle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 9000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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