Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18037 del 03/08/2010

Cassazione civile sez. VI, 03/08/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 03/08/2010), n.18037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

– ricorrente –

contro

C.C., P.M., P.L., D.

M.S., M.G., elettivamente domiciliati in

Roma, via Ferrari 4, presso gli avv. Coronas Salvatore ed Umberto

Coronas, che li rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma emesso nel

procedimento n. 50502/07 in data 11.5.2009;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 2.7.2010 dal

Relatore Cons. Dott. Piccininni Carlo;

Udito l’avv. Coronas per i controricorrenti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso riportandosi alla relazione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il provvedimento della Corte d’appello di Roma in data 11.5.2009, con cui veniva condannato al pagamento di Euro 3.000,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti ai sensi della L. n. 89 del 2001, con riferimento all’eccessiva durata di un giudizio avente ad oggetto il riconoscimento di spettanze retributive di personale della Guardia di Finanza.

Gli originari istanti C.C., P.M., P.L., D.M.S., M.G. hanno resistito con controricorso.

Il decreto impugnato ha accolto la domanda nei termini indicati, avendo apprezzato in tre anni sia il periodo di durata ragionevole che quello irragionevole.

Con i motivi di impugnazione il Ministero ha rispettivamente denunciato:

1) violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, per l’omessa considerazione delle circostanze concrete (posta in gioco non rilevante, natura collettiva del ricorso, identita’ di posizione fra i vari ricorrenti, inerzia nel proporre istanze sollecitatorie), in base alle quali la Corte avrebbe dovuto determinare un indennizzo di misura piu’ contenuta;

2) vizio di motivazione, con riferimento alla determinazione dell’indennizzo sotto i medesimi profili indicati sub 1).

Successivamente il relatore designato concludeva per l’inconsistenza delle censure, e cio’: “poiche’ la quantificazione dell’indennizzo e’ espressione di valutazione di merito, la relativa determinazione e’ in sintonia con i parametri indicati dalla CEDU, che indicano la somma di Euro 1.000,00 annui come base di commisurazione dell’indennizzo, la decisione sul punto e’ sufficientemente motivata con il richiamo all’art. 6 della Convenzione per i diritti dell’uomo, alla interpretazione resa al riguardo dalla Corte europea, all’esigenza di adottare soluzioni conformi alle liquidazioni effettuate in casi similari dalla predetta Corte europeo”. Tali rilievi sono stati contrastati dal Ministero dell’Economia con memoria, con la quale in particolare il ricorrente ha sostenuto:

a) l’infondatezza della considerazione secondo la quale la quantificazione dell’indennizzo sarebbe espressione di valutazione di merito, atteso che sarebbero stati accolti ricorsi di parti private basati sull’illegittimita’ di liquidazioni inferiori agli standard adottati in sede europea, sicche’ lo stesso principio dovrebbe valere per i ricorsi proposti dall’Amministrazione;

b) la legittimita’ di una riduzione operata rispetto all’importo di Euro 1.000,00 adottato come base di riferimento alla luce della stessa giurisprudenza della Corte europea, che segnatamente ha individuato nel ricorso collettivo una circostanza “idonea a derogare in peius al limite minimo di Euro 1.000,00 ad anno”;

c) la congruita’ dell’indennizzo liquidato, quantificato in Euro 750,00 annui, e cio’ in ragione dei rilievi svolti sub a) e b).

Osserva il Collegio che i detti rilievi non sono condivisibili poiche’, come evidenziato dal relatore, la determinazione dell’indennizzo e’ rimessa alla valutazione del giudice del merito, che a tal fine deve fare riferimento ai parametri risultanti dalla giurisprudenza della Corte europea, che per l’appunto indicano la somma di Euro 1.000,00 – 1.500,00 come base di commisurazione, per ogni anno di irragionevole durata.

Il giudice nazionale non e’ per vero vincolato al rigido rispetto di tali parametri, potendo da essi discostarsi, purche’ motivatamente e in misura ragionevole.

Orbene nella specie la Corte di appello non ha ritenuto di doversi discostare dai parametri in questione ed ha dato ragione della decisione adottata con motivazione sufficiente ed immune da vizi logici, sicche’ la relativa statuizione non e’ sindacabile in questa sede di legittimita’. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010

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