Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18036 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/07/2017, (ud. 21/04/2017, dep.21/07/2017),  n. 18036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9466-2012 proposto da:

N.A., C.F. (OMISSIS), S.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE TRASTEVERE 259, presso lo

studio;

– ricorrenti –

contro

AUSL (OMISSIS) – AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE (OMISSIS)

“SPEZZINO”, P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIEMONTE 26, presso

lo studio dell’avvocato MONICA BUCARELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato STEFANO DE FERRARI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 849/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/10/2011 R.G.N. 816/10.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 13 ottobre 2011 la Corte di Appello di Genova ha riformato la sentenza del Tribunale della Spezia n. 617/2009 che, in accoglimento dei ricorsi, poi riuniti, proposti da S.S. e N.A. nei confronti dell’AUSL – Azienda unità sanitaria locale n. (OMISSIS) Spezzino, aveva dichiarato il diritto delle stesse alla titolarità dell’indennità di coordinamento dal 1 settembre 2001, nonchè alla relativa percezione da tale data in avanti, oltre la somma maggiore tra rivalutazione monetaria ed interessi, nonchè il diritto all’inquadramento nel livello economico DS dal 1 settembre 2003 in avanti, con ogni conseguenza giuridica ed economica, la cui quantificazione rimetteva a separata sede;

che la Corte d’Appello, ha accolto l’impugnazione dell’Azienda affermando la necessità, per l’erogazione dell’indennità di coordinamento, del reale coordinamento di attività e personale alla data del 31 agosto 2001, ed ha rigettato i ricorsi delle lavoratrici atteso che, nella specie, le prestazioni svolte dalle ricorrenti non avevano le caratteristiche richieste dall’art. 10 del CCNL per il riconoscimento dell’indennità in questione;

che per la cassazione della sentenza di appello ricorrono le lavoratrici prospettando due motivi di ricorso;

che resiste con controricorso l’Azienda sanitaria.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso è prospettata violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360 c.p.c., n. 3) in riferimento all’art. 10 del CCNL 20 settembre 2001, integrato dal CCNL 7 aprile 1999, comparto sanità, nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5);

che assumono le ricorrenti che la Corte d’Appello ha violato le regole dell’ermeneutica contrattuale laddove ha ritenuto che alla luce dell’art. 10 del CCNL integrativo 20 settembre 2001, dovesse intendersi per coordinamento “L’organizzazione del lavoro proprio e dei colleghi sia individualmente sia nella loro interconnessione che nell’inserimento nel sistema complessivo della struttura”, perchè ai sensi dell’art. 10, comma 8 del CCNL i criteri di valutazione del personale dovevano essere definiti previa contrattazione con soggetti sindacali, e pertanto la Corte d’Appello non poteva sostituirsi alle parti sociali nel definire il coordinamento, e che l’Azienda, con Delib. n. 1298 del 2004, aveva stabilito che il coordinamento era di due tipi, delle attività dei servizi di assegnazione e del personale appartenente allo stesso;

che, dunque, il coordinamento non doveva essere rivolto a tutte le attività del servizio di assegnazione e a tutto il personale ivi presente, e poteva riguardare anche solo l’attività dei servizi o il personale, e andava attribuito rilievo anche all’attività svolta prima del 31 agosto 2001, per cui veniva in rilievo la documentazione prodotta (che si afferma: produzione n. 10 fascicolo di primo grado, dichiarazioni responsabili di struttura che riconoscevano in capo alle lavoratrici l’esercizio delle funzioni già in periodo anteriore a tale data);

che il motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte non fondato; che l’art. 10, comma 1, del CCNL prevede “Al fine di dare completa attuazione all’art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell’organizzazione del lavoro nonchè valorizzare l’autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L’indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile”;

che il medesimo art. 10, comma 3 prevede “L’indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione – compete in via permanente – nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali – assistenti sociali – già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell’art. 8, comma 5”;

che il comma 8 stabilisce “L’applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonchè i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999”;

che l’art. 19, comma 1, lett. b), del CCNL del 2002-2005, nel riconoscere il diritto all’inquadramento nel livello economico DS dal 1 settembre 2003, richiede che si tratti di personale con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001;

che quanto alla censura riferita alla violazione dell’art. 10, comma 8, del CCNL, la stessa è inammissibile in quanto, la deduzione di tale questione non risulta dalla sentenza di appello e le ricorrenti non ne prospettano la intervenuta deduzione nel giudizio in appello;

che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., n. 23675 del 2013);

che le ulteriori censure del primo motivo non sono fondate;

che questa Corte, con la sentenza n. 18679 del 2015 (che richiama, tra l’altro, Cass. n. 25198 del 2013, n. 1009 del 2010) ha statuito che l’attività di coordinamento deve avere ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale, e che requisito imprescindibile per il diritto a detta indennità è, dunque, il coordinamento anche del personale;

che correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto che occorreva fare riferimento alla data del 31 agosto 2001, atteso che bisognava avere riguardo al nuovo assetto organizzativo quale risultato a seguito delle modifiche strutturali del SSN (D.Lgs. n. 299 del 1999) e del riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie (L. n. 251 del 2000); che la Corte d’Appello ha escluso il diritto all’indennità, a seguito di un accertamento di fatto, non ravvisando nelle risultanze istruttorie la prova dello svolgimento dell’ attività di coordinamento, secondo quanto previsto dalla declaratoria contrattuale, che dà rilievo ai servizi di assegnazione, laddove afferma (art. 10, comma 1, CCNL): “funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato”;

che la Corte d’Appello, quindi, ha rigettato i ricorsi perchè ha escluso la sussistenza del coordinamento, in particolare, proprio in relazione alle attività (alle quali ad avviso delle ricorrenti andava dato rilievo) poste in essere dalle ricorrenti in relazione ai colleghi del medesimo profilo professionale o dei settori di attività cui erano assegnate le stesse, attività ritenute non idonee (in particolare: per la N. mancanza di discrezionalità o responsabilità; per la S. limitati compiti organizzativi sotto la sovra ordinazione della coordinatrice del servizio dei fisioterapisti o in sostituzione della stessa, accessorietà del compito di tutor e responsabile tirocinio) ad integrare funzione di coordinamento;

che per la N. veniva in rilievo solo un’attività di smistamento, in relazione all’assegnazione di casi meno complessi, che la stessa non doveva seguire, alle colleghe più giovani, nè dava luogo a coordinamento l’essere come collega di maggiore esperienza, punto di riferimento per le colleghe più giovani, o il contatto con l’Ospedale di (OMISSIS) per il ricovero e il trattamento dei pazienti, il servizio al Centro di educazione motoria, o la supervisione rispetto alla riabilitazione del linguaggio delle altre logopediste;

che per la S. la Corte d’Appello affermava, in particolare, in ragione delle risultanze probatorie, che l’attribuzione dei pazienti ai colleghi avveniva generalmente in base alle fasce orarie, nell’ambito dei quadri nei quali venivano incasellati i vari orari con i vari terapisti e l’assegnazione avveniva in base alle disponibilità temporali, che il progetto delle ferie veniva fatto dalla B. coordinatrice del settore dei fisioterapisti e le richieste di approvvigionamento materiali per la palestra venivano firmate dalla B., il chiamare qualcuno disponibile per le sostituzioni non rientrava nelle mansioni della S.;

che con il secondo motivo di ricorso è dedotta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo e controverso per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5);

che assumono le ricorrenti che l’attività di coordinamento non richiede un rapporto gerarchico tra coordinatore e coordinato e che l’esclusione di un rapporto sovraordinato è confermato dalla circostanza che il coordinatore non deve coordinare tutte le attività del servizio e tutto il personale;

che la Corte d’Appello aveva interpretato le risultanze probatorie in modo contraddittorio, insufficiente, omissivo, come si evinceva dalle risultanze testimoniali;

che il motivo è inammissibile;

che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (Cass., sentenza n. 11511 del 2014);

che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa, come, attraverso il motivo in esame, sollecitano le ricorrenti; nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse di ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso “sub specie” di omesso esame di un punto decisivo (Cass., n. 3161 del 2002);

che il ricorso deve essere rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e vengono regolate come da dispositivo;

che non sussistono la condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro tremilacinquecento per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie in misura del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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