Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18036 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. II, 04/07/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 04/07/2019), n.18036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6467/2015 proposto da:

G.N., rappresentato e difeso dall’Avvocato ELOHIM

RUDOLPH-RAMIREZ e dall’Avvocato HARTMANN REICHHALTER ed

elettivamente domiciliato a Roma, via Federico Confalonieri 5,

presso lo studio dell’Avvocato LUIGI MANZI per procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GLUDERER GERMAR e G&G PROJECTMANAGEMENT G.M.B.H. S.R.L.,

rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall’Avvocato

V.Z.M. e dall’Avvocato SALVATORE ALBERTO ROMANO presso il cui

studio a Roma, viale XXI aprile 11, elettivamente domiciliano per

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 116/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO –

sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 2/8/2014;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

9/4/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

Procuratore Generale della Repubblica, Dott. MISTRI Corrado, il

quale ha concluso per l’estinzione del procedimento di cassazione

per intervenuta rinuncia ai ricorsi;

sentito, per il ricorrente, l’Avvocato LUIGI MANZI;

sentito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

SALVATORE ALBERTO ROMANO;

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che: – il ricorrente principale ha dichiarato di rinunciare al ricorso; – i controricorrenti e ricorrenti incidentali hanno, a loro volta, dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale; – il ricorrente ed i controricorrenti hanno dichiarato di accettare la rinuncia dell’altra parte;

rilevato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione delle relative controparti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.).

P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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