Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18036 del 04/07/2019
Cassazione civile sez. II, 04/07/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 04/07/2019), n.18036
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6467/2015 proposto da:
G.N., rappresentato e difeso dall’Avvocato ELOHIM
RUDOLPH-RAMIREZ e dall’Avvocato HARTMANN REICHHALTER ed
elettivamente domiciliato a Roma, via Federico Confalonieri 5,
presso lo studio dell’Avvocato LUIGI MANZI per procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
GLUDERER GERMAR e G&G PROJECTMANAGEMENT G.M.B.H. S.R.L.,
rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall’Avvocato
V.Z.M. e dall’Avvocato SALVATORE ALBERTO ROMANO presso il cui
studio a Roma, viale XXI aprile 11, elettivamente domiciliano per
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 116/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO –
sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 2/8/2014;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del
9/4/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale della Repubblica, Dott. MISTRI Corrado, il
quale ha concluso per l’estinzione del procedimento di cassazione
per intervenuta rinuncia ai ricorsi;
sentito, per il ricorrente, l’Avvocato LUIGI MANZI;
sentito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato
SALVATORE ALBERTO ROMANO;
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che: – il ricorrente principale ha dichiarato di rinunciare al ricorso; – i controricorrenti e ricorrenti incidentali hanno, a loro volta, dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale; – il ricorrente ed i controricorrenti hanno dichiarato di accettare la rinuncia dell’altra parte;
rilevato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione delle relative controparti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019