Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18036 del 02/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 02/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 02/09/2011), n.18036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASCHERONI EMILIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1000/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 31/08/2006 r.g.n. 1721/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega MASCHERONI EMILIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza 8-7/4-8-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Paola, in accoglimento della domanda proposta da L.L. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti per il periodo 1-2-2000/29-2-2000 e stipulato per “esigenze eccezionali” ex art. 8 c.c.n.l. 1994 e acc. az. 25-9-97 e succ., e condannava la società alla riammissione in servizio del L..

Sull’appello della società, nella contumacia dell’appellato, la Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 31 -8-2006, confermava la pronuncia di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con sei motivi, rilevando preliminarmente che nel frattempo, in data 7-4-2006, è stato concluso tra le parti verbale di conciliazione in sede sindacale, la cui copia è stata allegata al ricorso.

Il L. è rimasto intimato.

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere ed il difetto di interesse delle parti; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse ad agire.

Infine non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2011

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