Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18035 del 19/08/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 18035 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 13784-2009 proposto da:
FANTON

MARIA

TERESA

C.F.

FNTMTR39C67F464A,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI
LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LORENZO PICOTTI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
1702

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 19/08/2014

in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA n.

29

presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE
NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in atti;

397/2008 della CORTE D’APPELLO

di VENEZIA, depositata il 12/03/2009 R.G.N. 692/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

13/05/2014

dal Consigliere Dott. PAOLA

GHINOY;
udito l’Avvocato MANZI FEDERICA per delega MANZI
LUIGI;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n.

controricorrente

R. Gen. N. 13784/2009
Udienza 13.5.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Maria Teresa Fanton adiva il Tribunale di Vicenza lamentando che la pensione
di vecchiaia liquidatale dall’Inps con provvedimento del 6/7/2000 e con decorrenza
dal 1/4/1995, ottenuta con il cumulo dei contributi da lavoratore dipendente versati in
Italia e all’estero, non fosse stata integrata al minimo. La domanda proposta per

accertava il diritto della ricorrente all’integrazione al minimo sulla pensione in
godimento e per l’effetto condannava l’Inps al pagamento della somma di E 5.325,50
in conto capitale a titolo di pensione e di arretrati, oltre interessi legali dalla data di
maturazione al saldo. L’appello proposto dall’Inps veniva accolto dalla Corte
d’Appello di Venezia, che con la sentenza numero 397 del 2008 in riforma della
sentenza del Tribunale rigettava le domande proposte dalla Fanton e la condannava a
restituire all’Inps le somme al lei pagate in esecuzione della sentenza appellata. La
Corte di merito argomentava che all’accoglimento della domanda ostava il secondo
comma dell’art. 8 della L. n. 153 del 1969, come modificato dall’art. 7 della L. n. 407
del 1990 e successivamente da ultimo dall’articolo 17 della L. n. 724 del 1994,
considerato che ella non possedeva il requisito di 10 anni di contribuzione in Italia
come dipendente nella gestione pensionistica attributiva del trattamento richiesto. Né
l’integrazione poteva essere riconosciuta in applicazione dell’art. 3 del D.M.
30/12/1992, n. 577 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale – che consente
di derogare al suddetto requisito qualora il titolare di pensione residente in Italia
abbia acquisito il diritto in virtù del cumulo di periodi assicurativi e contributivi
previsti da regolamenti o accordi internazionali che stabiliscono l’obbligo, per
l’istituzione del paese di residenza, di garantire sul proprio territorio l’importo del
trattamento minimo – in quanto la ricorrente non aveva dedotto né documentato la
residenza in Italia né la sussistenza dell’obbligo internazionale suddetto.
Maria Teresa Fanton ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza,
affidato a due motivi; l’Inps ha resistito con controricorso. La ricorrente ha
depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Pao Ghinoy,

estensore

3

ottenere giudizialmente la maggiore liquidazione veniva accolta dal Tribunale, che

R. Gen. N. 13784/2009
Udienza 13.5.2014

1. Come primo motivo la ricorrente deduce “Violazione dell’art. 9 della L. 4
luglio 1959 n. 463 e falsa applicazione dell’art. 8 della L.n.153/1969, come
successivamente modificato dall’art. 7 della L.29 dicembre 1990, n.407, dall’art. 3
del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv. nella L. 14 novembre 1992 n. 438 e dall’art.
17 della L. 23 dicembre 1994 n. 724”. Addebita alla Corte d’Appello di Venezia di

presupposto della non cumulabilità dei contributi da lavoro dipendente ed autonomo,
ignorando che l’art. 9 comma 1 della L. 463/1959 prescrive che i periodi coperti da
assicurazione si cumulano con quelli derivati da qualsiasi altra attività lavorativa.
L’istituto doveva pertanto ricostruire la sua posizione contributiva tenendo conto di
tutti i contributi versati in ogni singola gestione, indipendentemente dalla ripartizione
tra lavoro autonomo o dipendente, il che avrebbe consentito di superare la soglia di
520 settimane di contributi versati in Italia, assommando quelli artigiani (823) e
quelli da lavoro dipendente (121). Né poteva ostare la circostanza che ella avesse
ottenuto il diritto alla pensione grazie al cumulo dei periodi contributivi da lavoro
dipendente in Italia e in Svizzera, dal momento che Part.8 c. 2 della L. 153/1969 e
succ. mod. applicato dalla Corte d’appello si riferisce espressamente ai casi in cui il
diritto alla pensione sia stato acquisito in virtù del cumulo di periodi assicurativi in
Italia e all’estero, mentre nel caso in esame il diritto alla pensione integrata è
maturato, al raggiungimento dei requisiti anagrafici, per i soli contributi versati in
Italia nell’assicurazione obbligatoria artigiana.
1.2. Come secondo motivo lamenta l’omessa o insufficiente motivazione circa
fatti controversi e decisivi in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello laddove non ha
ritenuto applicabile l’art. 3 del D.M. 30 dicembre 1992 n. 577. Sostiene di aver
indicato la propria residenza nell’atto introduttivo del primo grado di giudizio e che la
stessa non è mai stata contestata; l’obbligo internazionale deriverebbe dall’articolo 9,
c. 3, della Convenzione italo- svizzera, entrata in vigore il 1 settembre 1964; la non
sovrapposizione di periodi contributivi in Italia e in Svizzera richiesti dalla suddetta
convenzione non sarebbe mai stata eccepita dall’Inps ed inoltre essa risulterebbe
dall’esposizione delle circostanze di fatto relative all’attività lavorative svolte.
2. Il primo motivo non è fondato.

Paojk Ghinoy,

estensore

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avere ritenuto che l’integrazione al minimo non potesse esserle riconosciuta sul

R. Gen. N. 13784/2009
Udienza 13.5.2014

La parte ricorrente non ha fornito una diversa interpretazione rispetto alla Corte
di merito dell’art. 8 della L. 503 del 1969, come sostituito prima dall’ art. 7, L. 29
dicembre 1990, n. 407, poi dall’ art. 3, D.L. 19 settembre 1992, n. 384 e da ultimo
modificato dall’ art. 17, L. 23 dicembre 1994, n. 724, a mente del quale il
trattamento minimo richiesto è dovuto anche ai titolari di pensione il cui diritto sia

accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione
che l’assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica una
anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a
dieci anni. Ella si duole piuttosto che non sia stata valutata al fine dell’integrazione
del requisito dell’anzianità almeno decennale la contribuzione versata nella gestione
artigiani, invocando l’art. 9 comma 1 della L. 463 del 1959, che prevede che i periodi
coperti da assicurazione obbligatoria nella gestione artigiani si cumulano con quelli
derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa.
Tale norma è stata però correttamente applicata dalla Corte di merito in senso
coerente con l’interpretazione datane da questa Corte, secondo la quale il cumulo dei
contributi versati nella gestione artigiani con quelli versati nella gestione lavoratori
dipendenti non può essere utilizzato ai fini del conseguimento del diritto alla
pensione nella seconda gestione e quindi del trattamento minimo, potendo valere
(solo) per l’ottenimento di un supplemento di tale pensione.
La portata di tale disposizione è stata in tal senso chiarita da questa Corte nelle
sentenze del 9 novembre 1985 n. 5495 e n. 10699 del 1995, che hanno affermato che
l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti ha struttura
unitaria, pur se è articolata nelle quattro diverse gestioni, dei lavoratori dipendenti,
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti: struttura
unitaria che risulta soprattutto dalla configurazione di un rapporto assicurativo previdenziale unico (anche se le contribuzioni siano state accreditate in più gestioni
dell’assicurazione obbligatoria) attuato attraverso il cumulo inderogabile ed
obbligatorio di tutte le diverse contribuzioni, quale previsto dall’art. 9 primo comma
della legge 4 luglio 1959 n. 463. Nel caso in cui l’assicurato abbia già maturato i
requisiti per il conseguimento del diritto a pensione nella gestione dei lavoratori

Paola Ghinoy, estensore
5

acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da

R. Gen. N. 13784/2009
Udienza 13.5.2014

dipendenti, egli ha diritto a conseguire tale prestazione: ed in questo caso i contributi,
accreditati, prima e dopo, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, sono
utilizzati soltanto per ottenere supplementi di pensione sulla già conseguita pensione,
e non invece per ottenere pensioni autonome a carico di dette gestioni speciali, anche
se l’assicurato ne possa far valere i requisiti (v. art. 9, secondo comma, legge n. 463-

concessa alla signora Fanton nella gestione lavoratori dipendenti con il cumulo dei
contributi versati in Italia e all’estero, sicché la “competente gestione pensionistica”
alla quale occorreva fare riferimento per valutare la sussistenza del requisito
L < 14 .‘, tuot3,..1.. o contributivo minimo ai sensi dell'art. 8 della L. 503 del 1969 vr iZúT poteva che essere - , - la gestione crigte7sicl2i, potendo valere i contributi versati nella gestione solo al fine di ottenere i supplementi. E' la stessa ricorrente peraltro ad ammettere che nella gestione artigiani non avrebbe potuto ottenere la pensione, non avendo maturato all'epoca il requisito anagrafico necessario del 60° anno di età. 3. Anche il secondo motivo è infondato. L'art. 3 del Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30/12/1992, n. 577, Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1993, n. 116 prevede che qualora il titolare di pensione residente in Italia abbia acquisito il diritto in virtù del cumulo di periodi assicurativi e contributivi previsto da Regolamenti della Comunità economica europea o da accordi internazionali in materia di sicurezza sociale che stabiliscano l'obbligo, per l'istituzione del Paese di residenza, di garantire sul proprio territorio l'importo del trattamento minimo, fissato dalla legge nazionale, quest'ultimo viene concesso, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, anche in assenza del requisito di cui all' art. 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (sull'argomento v. Cass. Sez. L, n. 18753 del 2004 , conf. Sez. L, n. 14777 del 13/07/2005). Requisito indefettibile per l'applicazione del disposto è quindi la residenza in Italia al momento della decorrenza della pensione, che la signora Fanton non ha dedotto né dimostrato di possedere nel corso del giudizio di merito; né può valere il certificato di residenza prodotto solo nel giudizio di legittimità in violazione dell'art. 372 c.p.c. Allo scopo non era infatti sufficiente l'indicazione della residenza Paola hinoy, estensore 6 1959; artt. 20 e 25 legge 22 luglio 1966 n. 613). Nel caso, la pensione è stata R. Gen. N. 13784/2009 Udienza 13.5.2014 contenuta nell'epigrafe del ricorso introduttivo del giudizio, considerato che l'intestazione dell'atto non costituisce deduzione degli elementi costitutivi della pretesa e non impone pertanto il relativo obbligo di specifica contestazione da parte del convenuto, ed inoltre essa è riferita al momento di presentazione del ricorso e non a quello di decorrenza della pensione. parte soccombente dalle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, conv. dalla L. n. 326 del 2003, applicabile alla presente controversia in ragione della data di deposito del ricorso introduttivo (5.7.2001). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 13.5.2014 4. Alle esposte considerazioni segue il rigetto del ricorso, con esonero della

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