Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18035 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. II, 04/07/2019, (ud. 20/02/2019, dep. 04/07/2019), n.18035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 13376-2015 proposto da:

(OMISSIS), G.A.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA VAL PUSTERIA 22/15, presso lo studio dell’avvocato MERCEDES

CORREALE, rappresentati e difesi dall’avvocato EUGENIO ANTONIO

CORREALE;

– ricorrente successivo –

e contro

VETRARIA BIANCADESE DI L. & C. SAS, elettivamente

domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio

dell’avvocato MARCELLO CARDI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANNA MARIA STEIN, MARIO FRANZOSI;

– controricorrente –

e contro

EDIL DESIGN DI S. F & C SAS; SO.DE.SO.FE., MILANO

ASSICURAZIONI SPA, IDEA SRL, M.D., MO.CE.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1884/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso di

B., inammissibilità del ricorso del condominio;

uditi gli Avvocati CORREALE Eugenio Antonio e MASSAFRA Nicola

difensori del ricorrente e ricorrente successivo, che hanno chiesto

l’accoglimento delle rispettive conclusioni in atti depositate;

udito l’Avvocato A.S. con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Marcello CARDI, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso e l’accoglimento delle difese

depositate.

Fatto

FATTI DI CAUSA

il (OMISSIS) e la signora G.A., quale proprietaria dell’appartamento sito al terzo e quarto piano dello stabile condominiale risalente all’800, convenivano in giudizio la società Vetraria Biancadese s.a.s., proprietaria di unità immobiliari site al piano terreno e interrato del contiguo edificio al civico (OMISSIS), nonchè l’Arch. Mo.Ce. (progettista e direttore dei lavori), la Edil Design s.a.s. (società appaltatrice) e l’ing. B.M. (progettista e direttore lavori delle opere strutturali), chiedendo che venisse dichiarata la responsabilità, in via concorrente o solidale, dei convenuti per le lesioni e i danni (crepe e fenomeni fessurativi), verificatisi nelle parti comuni dell’edificio condominiale nell’appartamento di proprietà G. in seguito alle opere di escavazione e demolizione effettuate, su incarico della Vetraria, per la realizzazione di uno showroom su due livelli; che, pertanto, gli stessi venissero dichiarati tenuti ad eseguire ogni intervento idoneo ad eliminare le situazioni di pregiudizio, mediante opere di consolidamento di messa in sicurezza, con conseguente condanna al risarcimento dei danni.

Gli attori richiamavano il ricorso per accertamento tecnico preventivo, il cui esito aveva riscontrato la sussistenza dei fenomeni lamentati, la loro consistenza, entità ed andamento riconducili “alla incauta modalità degli interventi realizzati ex adverso ed, anche alla stessa concezione dei lavori (…) portati avanti senza quella scansione e quella successione che sarebbe stata del tutto necessaria e qualsivoglia persona, minimamente prudente, avrebbe senz’altro imposto”.

Si costituiva la Società Vetraria Biancadese di L. C. s.a.s., la quale chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio M.F., proprietario di un appartamento al primo piano del civico (OMISSIS) ritenuto “vero responsabile dei danni lamentati dagli attori”, avendo egli eseguito, dall’estate 2003 alla prima metà del 2004 lavori di ristrutturazione coinvolgenti le strutture portanti dell’intero edificio nonchè, in ogni caso ed in manleva, i professionisti incaricati, dalla convenuta, della progettazione e direzione lavori (Arch. Mo.), dei calcoli strutturali (ing. B.) ed, infine, l’impresa esecutrice Edil Design s.a.s. poichè nel loro atto di citazione gli attori imputavano la causa degli asseriti danni anche alla realizzazione dei micropali, la richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzo veniva estesa dalla convenuta Vetraria alla società Idea s.r.l.

Si costituiva l’Arch. Mo.Ce., il quale affermava la propria estraneità ai fatti, avendo le perizie citate dagli attori individuato le cause dei presunti fenomeni fessurativi nelle carenze del progetto strutturale redatto dall’ing. B..

Edil Design di S. F. & C. s.a.s. incaricata dalla Vetraria di eseguire le opere edili di ristrutturazione del piano terra e del piano interrato con un iniziale contratto d’appalto del 26.3.2003, integrato ben sei volte con l’introduzione di lavorazioni molto importanti senza che la Edil Design – come dalla stessa evidenziato – avesse potuto avere una visione completa del progetto, contestava la ricostruzione dei fatti operata dagli attori osservando, in particolare, che lo stabile condominiale era già interessato, prima dei lavori, da un generale e diffuso fenomeno fessurativo e di degrado estetico. In via subordinata, qualora fosse stata accertata l’esistenza dei danni denunciati dagli attori, la Edil Design svolgeva autonoma domanda nel confronti della vetraria Biancadese per essere dalla stessa manlevata e garantita in forza dell’art. 2 penultimo capoverso del contratto; chiamava infine in giudizio la Nuova Maa Assicurazioni avendo con la stessa stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Si costituiva l’ing. B.M. ed eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del Condominio civico (OMISSIS) e della signora G., non avendo essi alcun rapporto giuridico con il professionista B., incaricato dalla Vetreria Biancadese, e, nel merito, contestava ogni qualsiasi suo coinvolgimento nella vicenda, essendosi limitato ad elaborare, quale intermediario tecnico, il calcolo di una struttura commissionata dalla Vetraria, progettata dall’Arch. Mo. ed eseguita dalla Edil Design; chiedeva, pertanto, che per i fatti di causa venissero condannati “in via solidale alternativa o come meglio Edil Design e/o M.F. e/o Edil Ma. s.r.l. o quella delle altre parti in causa che risultasse responsabile nonchè appaltatori e subappaltatori” “al diretto pagamento di quanto risultasse dovuto agli attori”, ovvero, in via di estremo subordine a tenerlo manlevato e indenne da quanto fosse costretto a pagare all’esito della espletanda istruttoria”.

Idea s.r.l, incaricata dalla Vetraria della fornitura e posa in opere di 34-36 micropali, chiedeva il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti dalla predetta, descrivendo modalità e tempistica del suo intervento, eseguito a regola d’arte o limitato alla posa di 21 micropali effettuata il 24, 25, 26 e 28 luglio 2003 “nelle more del giudizio di urgenza o all’oscuro di quanto avveniva in Tribunale”, quando danni lamentati dagli attori si erano già verificati.

M.F. contestava la domanda formulata nel suoi confronti dalla Vetraria Biancadese, evidenziando come quest’ultima avesse realizzato gli interventi edilizi nell’aprile 2003 e, cioè, in un periodo antecedente a quello in cui egli aveva iniziato le opere nell’appartamento di sua proprietà (giugno 2003), opere immediatamente interrotte, prima ancora dell’inizio della fase di demolizione, e riprese solo nel febbraio 2004. Nessun addebito, pertanto, poteva essergli mosso “avendo egli realizzato la ristrutturazione dell’appartamento a regola d’arte e con ogni idoneo accorgimento, previa ogni opportuna verifica, anche sotto il profilo della sicurezza e stabilità dell’edificio, in relazione alla tipologia delle opere da attuare”.

La Milano Assicurazioni s.p.a., costituitasi in giudizio quale Incorporante la Nuova MAA Assicurazioni spa, chiedeva il rigetto delle domande tutte formulate nel suoi confronti, invocando l’inoperatività della polizza stipulata con Edil Design per esclusione delle opere di sottomurazione, da quest’ultima richiamate tra le possibili cause, dalla garanzia prevista dalla polizza (lett. H della sezione Garanzie operanti); evidenziava inoltre che la copertura assicurativa per un fatto del subappaltatori, come rilevabile dal frontespizio della polizza, non aveva formato oggetto da stipulazione, che la garanzia in ogni caso avrebbe potuto operare nell’ipotesi di involontarietà condotta posta in essere dall’assicurato venendo quindi meno ove fosse emersa, all’esito dell’istruttoria, la consapevolezza in capo all’assicurata del fatto che la realizzazione delle opere dalla stessa eseguite potesse essere fonte di pregiudizio per i terzi. Chiedeva infine, in via subordinata, che l’eventuale risarcimento venisse limitato in funzione dei massimali e con l’applicazione degli scoperti contrattualmente previsti.”.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 981 del 2012, riteneva l’illegittimità e l’illiceità dei lavori svolti dalla società Vetraria Biancadese sas in qualità di committente dalla Edil Design sas in qualità di appaltatrice e dall’ing. B. in qualità di progettista e direttore dei lavori strutturali e condannava le predette società in via solidale a pagare al Condominio di via Madonnina la somma di Euro 135.000,00 oltre IVA ed interessi legali e la rivalutazione dal 29 luglio 2003 al saldo effettiva; b) condannava la terza chiamata Edilmagno a tenere indenne la convenuta Edil Design sas di quanto dovrà corrispondere e condannava Edil Design a tenere indenne B.M. della metà dell’importo che questa sarà tenuta a corrispondere in conseguenza della predetta sentenza. C) Rigettava ogni altra domanda.

Avverso questa sentenza ha proposto appello B.M. e in via incidentale la società Vetraria Biancadese di L. & C., M.F., la società Idea.

La Corte di appello di Milano con sentenza n. 1884 del 2014: a) accoglieva parzialmente l’appello incidentale promosso da Vetraria Benincase di Lucatelli e integralmente l’appello incidentale promosso da Idea srl; b) confermava la condanna di B.M., Vetraria Biancadese Di L. & C. Sas, Edil Design Di S. F. & C. Sas pagare al Condominio Di Via Madonnina 19 Milano la somma di Euro 30.100,00 + IVA e ad G.A.L. la somma di Euro 135.000,00 + IVA e determina gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con decorrenza dal 31.12.2010 al saldo effettivo, con conseguente condanna delle medesime parti; c) Condannava B.M. e Vetraria Biancadese Di L. & C. SAS, in via solidale, a rifondere a Idea Srl le spese di lite di I grado, liquidate in Euro 5.000,00, oltre IVA e CPA; condanna B.M. Vetraria Blancadese Di L. & C. Sas a rifondere le spese di lite del grado d’appello, a favore di (OMISSIS) cd G.A.L., liquidate in Euro 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% IVA e CPA, a favore di Idea Srl liquidate in Euro 2.800.00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, a favore di Milano Assicurazioni Spa, liquidate in m 2.800,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA. Secondo la Corte di Napoli: a) correttamente il Tribunale aveva escluso la responsabilità dell’arch. Mo., posto che questi aveva svolto il solo ruolo di progettista architettonico, restando estraneo all’attività di progettazione e di direzione delle opere di tipo strutturale. Il Tribunale aveva correttamente applicato il vincolo di solidarietà tra Vetraria Edil Disegn e l’ing. B.. B) Riteneva congrui gli importi liquidati a titolo di capitale in merito alle opere di ripristino; c) andava accolto l’appello relativo all’applicazione degli interessi e della rivalutazione dato che i costi di ripristino erano stati aggiornati al 2010. D) Andava, infine, accolto l’appello incidentale relativo alla liquidazione delle spese del giudizio perchè la liquidazione effettuata dal Tribunale non rispondeva correttamente ai principi in materia.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da B.M., con ricorso affidato a quattro motivi e dal (OMISSIS), con ricorso affidato ad un motivo, illustrato con memoria. (OMISSIS) ha resistito al ricorso di B.M. e la società Vetraria Biancadese ha resistito al ricorso avanzata dal (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare vanno riuniti i due ricorsi (di B.M. e del (OMISSIS)), in quanto rivolti verso la stessa sentenza e, considerato che il ricorso del Condominio risulta avanzato prima di quello di B.M., va considerato ricorso principale il ricorso del (OMISSIS) e ricorso incidentale quello di B.M..

A.= Ricorso incidentale del (OMISSIS);

1.= Con l’unico motivo del ricorso principale, (OMISSIS) lamenta violazione del dovere di pronunciare sulle domande e sulle eccezioni proposte dalle parti, violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata delibazione in ordine all’eccezione di incidentale tardivo proposto dall’odierna resistente in cause indiscutibilmente scindibili. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto: art. 325 c.p.c. e artt. 331 e 332 c.p.c. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nel non aver dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dalla società Vetraria perchè trattavasi di cause scindibili e, dunque, la società Vetraia avrebbe dovuto impugnare la sentenza per quanto alla stessa riferita con appello autonomo o con appello incidentale, purchè fosse stato proposto entro i termini di decadenza per proporre appello principale.

1.1. = Il motivo, pur tralasciando i profili di inammissibilità, dato che il ricorrente denuncia un vizio non riconducibile esattamente alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, tuttavia, è infondato.

Va qui osservato che l’impugnazione di uno dei soggetti condannati in solido al risarcimento dei danni autorizza gli altri al gravame incidentale tardivo, se tra i debitori vi sia controversia sulla individuazione dell’autore della illecita condotta produttiva dei danni lamentati essendovi, in siffatta ipotesi, un rapporto di reciproca dipendenza tra le cause contro i singoli debitori, a causa della necessaria incidenza della pronuncia dell’una sulle altre e della posizione di litisconsorti necessari che i predetti debitori conseguentemente assumono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 331 c.p.c., espressamente richiamato dall’art. 334 cit. codice.

Ora, nel caso in esame, l’appello principale era stato proposto da B. soggetto condannato in solido al risarcimento dei anni con la società Vetraria Biancadese Di L. & C. SAS e la società Edildesign. Vi era, inoltre, controversia tra i debitori ( B., società Vetraria e arch. Mo.) sull’individuazione della condotta illecita. E’ di tutta evidenza, dunque che le diverse posizioni soggettive erano tra di loro connesse da dar vita a causa inscindibili. Senza dire che come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. ssuu. N. 24627 del 2007), sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione (come nel caso in esame) l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale.

B.= Ricorso incidentale di B.M..

2.= B.M. lamenta:

a) Con primo motivo di ricorso la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1662,2222,2226 e 2230 c.c. nonchè L. 2 marzo 1949, n. 143, art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare la responsabilità dell’arch. Mo. perchè sarebbe pacifico nel caso in esame che l’arch. Mo. sia stata incaricato anche della direzione dei lavori.

b) Con il secondo motivo, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 Secondo il ricorrente la Corte distrettuale nell’escludere la responsabilità dell’arch. Mo. non avrebbe tenuto che dalla sentenza n. 709 del 2011 resa dal Tribunale di Milano risultava che l’arch. Mo. si era assunto formalmente la responsabilità dell’accaduto.

2.1.= I motivi che, per la loro innegabile connessione vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili, non solo perchè si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione, essendo questo deputato a valutare la legittimità della sentenza in diritto, ma, soprattutto perchè, la Corte distrettuale ha ampiamente chiarito che i dati processuali escludevano con assoluta certezza che l’arch. Mo. avesse curati la progettazione e la esecuzione dei lavori che hanno determinato il cedimento delle fondazioni dell’edificio sito in (OMISSIS).

Tuttavia, il ricorrente non tiene conto che la Direzione dei Lavori Architettonici è un’operazione svolta da un tecnico con lo scopo di seguire l’andamento regolare del cantiere, per le sole opere legate all’architettura di un immobile. Con la specificazione che i compiti del Direttore dei Lavori Architettonici non comprendono la gestione della sicurezza nel cantiere e la direzione dei lavori delle opere strutturali. E, nel caso in esame la causa del cedimento di fondazione del fabbricato di (OMISSIS) era dovuto, come è stato accertato giudizialmente, agli errori nella progettazione ed esecuzione delle opere di tipo strutturale nel contiguo stabile condominiale al civico (OMISSIS) affidati e curati dall’ing. B..

2.2. = A sua volta, la Corte distrettuale, correttamente, ha disatteso l’eccezione di assunzione di responsabilità da parte del Mo. avanzata con l’atto di appello di B., perchè quell’assunzione di responsabilità è stata formulata in modo generico da non potersi, con adeguata certezza, ritenersi riferita anche ad attività non svolta e, cioè, all’attività di progettazione e di esecuzione delle opere di tipo strutturale di competenza dell’ing. B.. D’altra parte, la pretesa dichiarazione di assunzione di responsabilità dell’arch. Mo. avrebbe potuto aver una specifica rilevanza giuridica e giudiziale solo se di per sè avesse potuto escludere la responsabilità del soggetto incaricato a svolgere quelle attività che hanno dato causa ai danni oggetto del presente giudizio.

1.3. = Senza dire che, con il secondo motivo, viene dedotta una questione nuova non dedotta nel pregresso grado di giudizio, con specifico motivo di appello (ex art. 342 c.p.c.) e, comunque, nonostante si faccia riferimento a più documenti gli stessi non sono riportati nel loro esatto contenuto. Infatti, ed in particolare, non viene trascritta la sentenza n. 709/2011 del Tribunale di Milano (che non è la pronuncia di primo grado del giudizio in questione che è, invece, la sentenza n. 981/2012) nè si chiarisce quando e dove sia stata prodotta la Delib. assembleare condominiale 15 luglio 2003 e quale sia stato l’oggetto di tale decisione.

2.= Con il terzo motivo il ricorrente lamenta ancora altro omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale nel ritenere adeguato il 10% di responsabilità della committente Vetraria e, dunque, confermando la sentenza del Tribunale sul punto non avrebbe valutato criticamente la sentenza censurato e, soprattutto, non avrebbe valutate le censure proposte dall’odierno ricorrente.

3.1. = Il motivo è inammissibile perchè il tenore delle censure, richiama, invero, il testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella versione anteriore alla riforma introdotta dal D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, norma, nel caso, non più applicabile, trattandosi di sentenza depositata il 22 maggio 2014, quindi, dopo l’entrata in vigore della precitata novella, la quale ha introdotto una disciplina più stringente, limitata la possibilità della denuncia dei vizi di motivazione, che consentono l’intervento della Corte di Cassazione, solo al caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Infatti, considerato che il ricorrente si è limitato ad evidenziare che la Corte distrettuale abbia accolto sic et simpliciter quanto affermato dal Tribunale e non abbia dato conto delle osservazioni formulate con l’atto di appello dallo stesso attuale ricorrente, è, di tutta evidenza, che, il ricorrente, non indica alcun fatto che sarebbe stato omesso dalla Corte di Appello, piuttosto lamenterebbe un’insufficiente spiegazione delle ragioni per le quali la Corte di merito ha ritenuto adeguato il 10% di responsabilità della società Vetraria.

4.= Con il quarto motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Secondo il ricorrente, dagli atti processuali risulterebbe pacifica la culpa in eligendo di Vetraria Biancadese nella scelta di Edil Design e, conseguentemente, la Corte di Appello di Milano avrebbe dovuto affermare, e non lo avrebbe fatto in violazione degli artt. 1227 e 2043 c.c., una corresponsabilità della società Vetraria in ordine ai danni, oggetto del giudizio.

4.1. = Anche questo motivo è inammissibile perchè la denunciata violazione di legge presuppone una valutazione dei dati processuali diversa da quella effettuata dalla Corte distrettuale e, dunque un nuovo e diverso giudizio di merito che non può essere compiuto dalla Corte di Cassazione, deputata a vagliare la legittimità in diritto della sentenza impugnata.

Senza dire che il motivo sarebbe anche generico, posto che il ricorrente non ha indicato e, soprattutto, non ha riportato, nel suo specifico contenuto, le acquisizioni processuali dalle quali dovrebbe rivarcarsi il contesto di fatto che sarebbe stato posto a fondamento della censura.

In definitiva, va rigettato sia il ricorso principale che il ricorso incidentale. In ragione della prevalente soccombenza le spese del presente giudizio, nel rapporto tra B. e (OMISSIS), vanno poste a carico di B.M. e, a sua volta, a carico di B.M. e del Condominio, in modo solidale, nel rapporto tra questi e la società Vetraria Biancadese di L. & C. sas, così come vengono liquidate in dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, condanna B.M. a rimborsare al (OMISSIS) le spese del presente giudizio di cassazione che liquida, in Euro 7.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori, come per legge; condanna in solido B.M. e (OMISSIS) a rimborsare la società Vetraria Biancadese le spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge; dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 20 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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