Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18035 del 03/08/2010

Cassazione civile sez. II, 03/08/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 03/08/2010), n.18035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8894/2005 proposto da:

I.D.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LAMBIASE PASQUALE;

– ricorrente –

contro

NOSCO EUROPEAN DOORS SNC (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore N.L., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANGELO EMO 106, presso lo studio dell’avvocato CASTALDO

CIRO, rappresentato e difeso dall’avvocato PESCE ANTONIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23-3-1998 I.D.A. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Nola la s.n.c. Nusco European Doors e, premesso di avere acquistato da quest’ultima in data (OMISSIS) 33 porte interne in massello, oltre ad alcune porte blindate, assumeva che, dopo aver effettuato il pagamento, aveva verificato in sede di installazione, a seguito di alcune scalfitture superficiali del legno, che questo, pur essendo di noce, era rigenerato e non era invece a massello.

L’attore chiedeva quindi la condanna della convenuta al risarcimento dei danni ed alla riduzione del prezzo in considerazione della diversa qualità riscontrata nella fornitura rispetto a quella pattuita, nella misura da determinarsi in corso di causa.

Si costituiva in giudizio la s.n.c. Nusco European Doors chiedendo il rigetto della domanda eccependo che le porte erano state consegnate il (OMISSIS), con conseguente estinzione per prescrizione del diritto azionato.

Il Tribunale di Nola (subentrato al Pretore dopo la soppressione delle Preture) con sentenza del 21-3-2003 rigettava la domanda attrice.

Proposto gravame da parte dello I.D. cui resisteva la s.n.c. Nusco European Doors la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 18-5-2005 ha rigettato l’impugnazione, rilevando che la domanda introdotta dall’appellante, diretta ad ottenere la riduzione del prezzo per mancanza delle qualità promesse ovvero essenziali per l’uso, doveva essere inquadrata nell’ambito dell’art. 1497 c.c., e che il termine di prescrizione annuale di cui all’art. 1495 c.c., comma 3, decorrente dalla consegna, era ormai spirato al momento dell’introduzione del giudizio.

Avverso tale sentenza lo I.D. ha proposto un ricorso affidato ad un unico motivo cui la s.p.a. Nusco Porte (già s.n.c. Nusco European Doors) ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo formulato il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 1495, 1497, 2934 e 2943 c.c., nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte non avendo considerato – come pure dedotto nel secondo motivo di appello – che, premesso come fatto pacifico l’avvenuta consegna della merce in data (OMISSIS), l’esponente nello stesso giorno della fortuita scoperta dei vizi ((OMISSIS)) aveva inviato un telegramma alla Ditta Nusco con il quale aveva denunciato “difformità rispetto massello, noce medio convenuto ordine (OMISSIS) materiale porte fornite…” cui la venditrice aveva replicato con telegramma del 25-3-1998; quindi, interrotto il termine prescrizionale annuale con il suddetto telegramma, la domanda giudiziale era stata promossa tempestivamente con la notifica dell’atto di citazione il 23- 3-1998, ovvero un giorno prima della scadenza dell’anno.

La censura è fondata nei limiti che saranno ora delineati.

Premesso che dall’esame diretto degli atti risulta che effettivamente lo I.D. nell’atto di appello, nel censurare la sentenza di primo grado per aver accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte, aveva fatto riferimento al fatto che la scoperta dei vizi della merce suddetta era avvenuta in un momento successivo alla sua consegna, e precisamente in data (OMISSIS), e che in quello stesso giorno l’appellante aveva inviato alla società venditrice un telegramma con cui la informava della sussistenza dei vizi medesimi, si osserva che la Corte territoriale, nel rilevare che il termine prescrizionale decorreva dalla consegna della merce, avvenuta nella fattispecie oltre un anno prima dell’introduzione del giudizio di primo grado, non ha fatto alcun riferimento al suddetto telegramma.

Orbene, premesso che in questa sede non è stata censurata la statuizione della sentenza impugnata secondo cui il termine prescrizionale previsto dall’art. 1495 c.c., comma 3, decorre dalla consegna della merce, ovvero nella specie dal (OMISSIS), si rileva che tuttavia il mancato esame da parte della Corte territoriale del telegramma menzionato nell’atto di appello riguarda un punto decisivo della controversia, avente ad oggetto l’eventuale efficacia interattiva del termine di prescrizione annuale tramite l’invio del telegramma suddetto (con gli effetti, nel caso di risposta affermativa a tale quesito, di cui all’art. 2945 c.c., comma 1).

In proposito quindi in sede di rinvio occorrerà accertare se nel telegramma del (OMISSIS) sia contenuta, oltre la denuncia della scoperta dei vizi alla venditrice, anche l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto alla garanzia per i vizi nei confronti della società destinataria del telegramma stesso, con l’effetto sostanziale di costituirla in mora.

In definitiva quindi il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010

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