Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18034 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 14/09/2016), n.18034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4108/2011 proposto da:

IROKO COSTRUZIONI SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 180,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GLAUCO CASTELLANI giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 121/2010 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 07/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità di rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Pordenone notificò alla Immobiliare Iroko s.a.s. di Z. Geom. L. & C. un avviso di liquidazione di imposta di Registro Ipotecaria e Catastale in relazione alla compravendita di un appezzamento di terreno, perchè mancanti i presupposti di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3. Infatti, secondo l’Ufficio, l’agevolazione sopra indicata non spettava alla contribuente che non aveva realizzato l’utilizzazione edificatoria entro il quinquennio successivo al trasferimento dell’area ricompresa in un piano già dettagliato e particolareggiato.

La società contribuente impugnò l’avviso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone la quale respinse il ricorso.

Successivamente la società contribuente appellò la sentenza di primo grado davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia la quale respinse il ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado, motivando sul presupposto che la norma agevolativa non consentiva deroghe ed imponeva necessariamente l’edificazione dell’area nel quinquennio anche perchè il terreno era inserito in area soggetta a piano urbanistico particolareggiato regolarmente approvato ai sensi della normativa statale o regionale.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione Immobiliare Iroko s.a.s. di Z. Geom. L. & C. con tre motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Commissione Tributaria Regionale non ha considerato che nella fattispecie, l’adempimento della condizione dell’edificazione entro un quinquennio dall’acquisto dell’area non era possibile perchè mancava la convenzione urbanistica.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 42, comma 1 ed L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la CTR ha dichiarato, in contrasto con le norme sopra indicate, che il contribuente non doveva chiedere i benefici fiscali senza considerare che non era possibile perfezionare la convenzione urbanistica nel breve lasso di tempo intercorrente tra la data di approvazione del PRPC (14/3/2002) e l’atto di cessione degli immobili (28/3/2002) e che comunque l’Ufficio, nell’ambito dei propri poteri di controllo, poteva verificare la sussistenza delle condizioni di legge ed, in difetto, procedere alla liquidazione delle imposte dovute.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 56, comma 1, lett. B) ed art. 76, comma 2, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè la CTR non ha dichiarato illegittima la iscrizione a ruolo dell’Ufficio nonostante si trattasse di imposta suppletiva per la quale opera ex lege la sospensione della riscossione.

Il ricorso è infondato per tutti e tre motivi e deve essere respinto.

Infatti in ordine ai primi due motivi di ricorso questa Corte ha più volte chiarito che Sez. 6-5, Ordinanza n. 26046 del 05/12/2011 “In tema di imposta di registro, la disposizione di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3 – che prevede che sono soggetti a tale imposta nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, “comunque denominati”, a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dal trasferimento – non intende dare rilievo al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in un’area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare. Essa deve, pertanto, ritenersi applicabile tutte le volte in cui l’immobile si trovi in un’area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dell’edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato, non rilevando che si tratti di uno strumento di programmazione secondaria e non di uno strumento attuativo, essendo possibile che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni e non vi sia necessità di un piano particolareggiato, con la conseguenza che, in tal caso, il piano regolatore generale, ai fini in esame, funge anche da piano particolareggiato”.

Ciò premesso, sulla base delle considerazioni che precedono, deve essere confermata la sentenza di secondo grado in quanto giudici hanno correttamente affermato che, nel caso in cui non fosse possibile edificare nonostante l’area fosse inserita in un piano particolareggiato contenente norme dettagliate ed articolate, e ciò per mancanza di una convenzione urbanistica L.R. n. 52 del 1991, ex art. 49, la cui assenza secondo la contribuente avrebbe impedito la edificazione, l’agevolazione non poteva che essere revocata.

In ordine al terzo motivo di ricorso, in relazione alla natura complementare e non suppletiva dell’imposta (per la quale opera la sospensione della riscossione) le S.U. di questa Corte hanno affermato che “Configura richiesta d’imposta complementare, distinta da quelle specificamente considerate dall’art. 74, comma 2 (o dall’art. 76, comma 2), l’avviso di liquidazione, con cui l’ufficio del registro, adducendo la decadenza del contribuente dal beneficio della tassazione con aliquota ridotta, determini l’imposta con aliquota ordinaria, ed i relativi accessori, reclamandone il pagamento. Detta pretesa, infatti, non è principale, in quanto non è avanzata al momento della registrazione, o comunque trova sostegno in fatti o riscontri successivi; non è suppletiva, dato che, basandosi su circostanze nuove, o comunque rivedendo a posteriori il criterio di liquidazione in precedenza legittimamente seguito, non è rivolta ad emendare sviste od omissioni commesse in sede di registrazione; non è complementare, nel circoscritto significato sopra indicato, non ricollegandosi a rettifiche del valore od a notizie fornite dal contribuente circa il sopraggiungere dopo il contratto di altri presupposti impositivi”.

La sentenza deve quindi essere confermata e la società contribuente condannata alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Respinge il ricorso in ordine a tutti i motivi condanna Iroko Costruzioni srl alle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 7.000,00 complessivamente oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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