Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18034 del 03/08/2010

Cassazione civile sez. II, 03/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 03/08/2010), n.18034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE

GIORGIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

M.A. (OMISSIS), C.R.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2236/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato DELLA VALLE Giorgio, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso de 4.4.2001 M.A. e C.R., premesso di essere proprietari di una casa con annesso terreno in (OMISSIS) e di aver installato un cancello per il transito pedonale e veicolare con apposizione di un cartello passo carrabile, debitamente autorizzato, lamentavano che M.S., proprietario dell’area antistante il passo carrabile, aveva installato reti metalliche che impedivano il passo e chiedevano il ripristino dei luoghi. Resisteva il M.S. esponendo di essere stato autorizzato alla recinzione per il parcheggio del suo ristorante.

Il Tribunale, prima con ordinanza e nella successiva fase, con sentenza n. 152/2001, respingeva la domanda con condanna alle spese.

Appellavano i soccombenti, resisteva l’appellato e la Corte di appello di Milano, con sentenza 2236/04, accoglieva l’appello accertando il passaggio pedonale e carraio attraverso il cancello e condannando il M.S. a rimuovere ogni ostacolo, in particolare eliminando le reti metalliche a ridosso del cancello, oltre alle spese. La Corte di appello riferiva delle deposizioni dei testi criticando la preferenza del primo giudice per quelli del resistente, abituali frequentatori del ristorante, lato sensu amici, e valorizzando le deposizioni di quelli addotti dagli originari attori circa il transito attraverso il cancello scorrevole da almeno venti anni, accesso previsto in rogito del (OMISSIS) e comportante una relazione di fatto senza animus reliquendi.

Di nessun rilievo era l’autorizzazione alla recinzione che non poteva derogare alla normativa civilistica petitoria e possessoria. Ricorre M.S. con tre motivi, non resistono le controparti. Il ricorrente ha depositato sentenza del Tribunale di Milano, sezione di Legnano n. 427/2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilita’ della produzione che non attiene all’ammissibilita’ del ricorso e, comunque, e’ irrilevante riguardandola causa petitoria. Col primo motivo, previo richiamo delle risultanze istruttorie salienti, si denunzia violazione degli artt. 1061, 1140, 1168 c.c..

La Corte di appello avrebbe dovuto porsi e risolvere i quesiti circa resistenza di una servitu’ di passaggio e di un possesso tutelabile.

Con secondo motivo si denunziano vizi di motivazione per avere la sentenza immotivatamente privilegiato alcune testimonianze e col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. ultrapetizione, fondandosi il ricorso introduttivo su una servitu’ di passo e sul relativo possesso. Le censure possono esaminarsi congiuntamente.

La sentenza ha privilegiato le deposizioni circa l’esistenza di un cancello da oltre venti anni con transito sia in tempi remoti che recenti, sino alla apposizione della recinzione ad opera del M. S. ed ha ordinato la rimozione di ogni ostacolo al passaggio e l’eliminazione delle reti a ridosso del cancello.

Ha qualificato “uti domini” il comportamento degli appellati che apponevano sul cancello il biglietto di divieto di sosta ed ha aggiunto che tale comportamento trovava fondamento nell’atto di acquisto (OMISSIS) a rogito del notaio Fugazzola, dove e’ espressamente previsto, tra le coerenze del rappezzamento di terreno acquistato dai coniugi M.A. – C. a nord – est il viale (OMISSIS) in formazione, da cui si avra’ l’acceso”.

Rispetto alla valutazione delle prove che giustifica la decisione adottata, il primo motivo propone questioni in parte nuove, posto che, dalla stessa esposizione dei fatti in ricorso (la sentenza al riguardo e’ carente circa lo svolgimento del processo), emerge che il M.S. eccepi’ di essere proprietario del terreno antistante la proprieta’ dei ricorrenti e di essere stato autorizzato alla recinzione per parcheggio.

Nulla opponendo circa una negatoria servitutis, peraltro irrilevante in sede possessoria.

Il secondo motivo contrappone alla motivazione della sentenza la preferenza per le testimonianze favorevoli alla tesi del resistente, senza superare il rilievo che “opzione probatoria del Giudice di merito e’ insindacabile se immune da vizi logici mentre la terza censura, in parte riproduttiva della prima, oltre ad essere inammissibile per la sua genericita’ e per non riportare testualmente il contenuto delle domanda (ancor piu’ necessario di fronte alle lacune della esposizione in fatto della sentenza) non tiene conto della circostanza che la sentenza ha disposto la rimozione di ogni ostacolo al libero esercizio del passaggio.

Occorre distinguere tra possesso utile ai fini dell’usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede di azione di reintegrazione, indipendentemente dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi e’ privato della disponibilita’ del bene. In quest’ultima ipotesi e’ sufficiente un possesso qualsiasi, anche illegittimo ed abusivo, purche’ abbia i caratteri esteriori di un diritto reale (Cass. 1.8.2007 n. 16974).

Donde il rigetto del ricorso, senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione delle controparti.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010

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