Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18033 del 24/07/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18033 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
in persona del
AGENZIA DELLE ENTRATE,
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
INTIMATA
MORANO MARIA TERESA residente a Ferrandina,
AVVERSO
la sentenza n.63/01/2010 della Commissione Tributaria
naie di Potenza
Sezione n .
01 ,
in
dAta
23.03.2009, depositata il 17 marzo 2010;
Udita la relazione d11a causa E_Ivolta
cAmeta di
Consiglio del 26 Giugno 2013, dal Relatore Dott.
1
FW
Data pubblicazione: 24/07/2013
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott.ssa Immacolata Zeno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.12373/2011 è stata
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.63/01/2010, pronunziata dalla CTR di Potenza, Sezione
n. 01 il 23.03.2009 e DEPOSITATA il 17 marzo 2010.
Con tale decisione, la C.T.C. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate, ritenendo illegittimo l’avviso di
recupero di credito d’imposta, emesso dall’Ufficio.
2 -I1 ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di
recupero di credito d’imposta, relativo ad ILOR per
l’anno 2002, è affidato ad un mezzo, con il quale la
decisione di appello viene censurata per violazione
dell’art.8 della Legge n.388/2000.
3 – L’intimata contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
4 – La CTR, in vero, ha confermato la decisione di
primo grado, che aveva accolto il ricorso della
contribuente in quanto l’atto impugnato non rientrava
nella previsione dell’art.19 del D.Lgs n.546/1992 e
quindi non poteva legittimare l’esperimento del ricorso
in sede giurisdizionale,- nella fondamentale
considerazione
che
l’impugnazione
2
dell’avviso
di
depositata in cancelleria la seguente relazione:
recupero del credito di imposta, emesso ai sensi della
Legge n.388/2000, non trovava alcuna giustificazione
normativa.
4 bis La questione posta dal ricorso, sembra possa
giurisprudenziale, secondo cui “In tema di contenzioso
tributario, gli avvisi di recupero di crediti di
imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere
una funzione informativa dell’insorgenza del debito
tributario, costituiscono manifestazioni della
volonta’ impositiva da parte dello Stato al pari
degli avvisi di accertamento o di liquidazione, e
come tali sono impugnabili innanzi alle Commissioni
tributarie, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, anche se emessi anteriormente
all’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2004, n.
311, che ha espressamente annoverato l’avviso di
recupero quale titolo per la riscossione di
crediti indebitamente utilizzati in compensazione” (
Cass. n. 4968/2009, n.22322/2010, n.12194/2008,
n.16293/2007).
5
La decisione impugnata fa malgoverno di tale
principio, per cui si ritiene sussistano le condizioni
per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e
la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc,
3
definirsi applicando l’ormai consolidato orientamento
proponendosene l’accoglimento per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
Considerato che alla stregua dei principi richiamati in
relazione, che il Collegio condivide, il ricorso va
accolto e, quindi, va cassata l’impugnata decisione;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
in altra sezione della CTR della Basilicata, procederà
al riesame e, in applicazione dei richiamati principi,
deciderà nel merito e sulle spese del giudizio di
legittimità, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Basilicata.
Così deciso in Roma il 26 Giugno 2013.
causa;