Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18033 del 21/07/2017

Cassazione civile, sez. lav., 21/07/2017, (ud. 20/04/2017, dep.21/07/2017),  n. 18033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI LA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21541-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.A., C.f. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO CARPAGNANO, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4624/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/09/2010 R.G.N. 770/2007.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Bari in riforma della sentenza di primo grado, accertava la nullità del termine apposto al contratto stipulato da Poste Italiane s.p.a. con G.A. per il periodo 4 maggio – 30 settembre 2004 per esigenze sostitutive del personale addetto al recapito presso il Polo Corrispondenza (OMISSIS) nonchè l’intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla prima data, e condannava la datrice alla riassunzione in servizio ed al pagamento delle retribuzioni maturate dal 14 ottobre 2004, detratto l’aliunde perceptum;

la Corte territoriale a fondamento del decisum, riteneva, in sintesi, la nullità del termine apposto al contratto, per la assenza di specificità e pure di prova delle esigenze sostitutive previste nel contratto stipulato, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art.1, comma 2, escludendo la nullità dell’intero contratto;

Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione con quattro motivi, cui resiste G.A. con controricorso, spiegando ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 1362 c.c. e ss, e contraddittoria ed omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, per l’erronea esclusione della specificazione delle ragioni sostitutive indicate nel contratto di lavoro a termine stipulato con la lavoratrice nell’assenza di personale, nelle mansioni ad essa assegnate, nella durata del contratto e nel luogo di prestazione dell’attività;

2. il motivo è fondato;

con riferimento a fattispecie nelle quali erano state adoperate clausole giustificatrici di contenuto analogo a qùello utilizzato nel caso in esame, questa Corte di legittimità (cfr. Cass. 26/1/2010 n. 1576; Cass. 26/1/2010 n.1577 ed, in motivazione, Cass. 17/3/2016 n.13155, Cass. 12/4/2016 n.7133 relative a fattispecie inerenti al comparto (OMISSIS)) ha premesso che l’onere di specificazione imposto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto; pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presùpposto di legittimità;

dette conclusioni sono state condivise e fatte proprie dalla Corte Costituzionale che, tornata a pronunciare nuovamente sulla questione, ha evidenziato che “il criterio della identificazione nominativa del personale sostituito è da ritenere certamente il più semplice e idoneo a soddisfare l’esigenza di una nitida individuazione della ragione sostitutiva, ma non l’unico: non si può escludere, infatti, la legittimità di criteri alternativi di specificazione, semprechè essi siano adeguati allo stesso fine e ancorati a dati di fatto oggettivi; e così, anche quando ci si trovi – come ha rilevato la Corte di cassazione – di fronte ad ipotesi di supplenza più complesse, nelle quali l’indicazione preventiva del lavoratore sostituito non sia praticabile per la notevole dimensione dell’azienda o per l’elevato numero degli avvicendamenti, la trasparenza della scelta dev’essere, nondimeno, garantita, in ogni modo che la causa della sostituzione di personale sia effettiva, immutabile nel corso del rapporto e verificabile, ove revocata in dubbio”. (Corte Cost. 5/6/2013 n. 107);

3. la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, che devono essere qui ribaditi, giacchè, pur avendo dato atto dell’orientamento di questa Corte, di fatto lo ha disatteso allorquando ha ritenuto di dovere valorizzare solo l’ampiezza dell’area geografica di riferimento e la mancata indicazione dell’ufficio ove si era verificata l’assenza – in tal senso interpretando anche le prove raccolte – omettendo di adeguatamente valutare l’indicazione del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, delle mansioni del personale da sostituire, del fatto che si trattava di sostituire personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

4. la sentenza deve essere, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto, con conseguente rimessione della causa ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvederà sulla base dei principi di diritto sopra richiamati oltre che sulle spese del giudizio di legittimità;

restano assorbiti, in quanto successivi in ordine logico, gli ulteriori motivi inerenti alle conseguenze derivanti dalla declaratoria di nullità del termine, anche di natura economica, sollevate sia dalla ricorrente principale (motivi terzo e quarto) che da alla ricorrente incidentale, oltre che il motivo del ricorso principale inerente alla esegesi del materiale istruttorio (motivo secondo).

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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