Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18033 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 14/09/2016), n.18033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22163/2011 proposto da:

XANADU SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA FORO TRAIANO 1-A, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO COSMELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIULIO CESARE BONAZZI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 157/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PARMA, depositata il 18/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In base a processo verbale di constatazione in data 18 gennaio 2006 l’agenzia delle entrate ha notificato alla parte contribuente Xanadu s.p.a. in data 8 agosto 2006 un avviso di accertamento per maggior I.r.pe.g. per Euro 388.628, maggior I.r.a.p. per Euro 48151, maggiori ritenute dovute per euro 1667 e maggior i.v.a. per Euro 2713.

La commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, adita con ricorso della contribuente, ha accolto il ricorso.

La sentenza, appellata dall’ufficio, è stata parzialmente riformata dalla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna – sezione staccata di Parma, che, confermando nel resto la sentenza di primo grado, ha limitatamente accolto l’appello dell’agenzia; in particolare, rigettando motivo di appello principale con cui si invocava la legittimità della sanzione originariamente irrogata di indeducibilità dei costi “black list” non separatamente indicati in dichiarazione, la commissione regionale accoglieva motivo di appello subordinato con applicazione, in relazione al sopravvenuto del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 3-bis, introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 302, della sanzione proporzionale.

L’ufficio dichiara di aver fatto acquiescenza a tale sentenza con atto prot. n. 2011/64060 del 3 agosto 2011.

Avverso la sentenza della commissione regionale la parte contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, rispetto al quale l’agenzia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso la parte contribuente propone doglianze intitolate “sull’integrità della dichiarazione integrativa presentata”, con cui – ripercorse le tre diverse “rationes” poste dalla commissione regionale, con la sentenza impugnata, a base della riconosciuta invalidità della dichiarazione integrativa di quella in cui è stata omessa la separata indicazione delle spese sostenute verso paesi a fiscalità privilegiata, secondo la disciplina “ratione temporis” vigente – le contesta dalla p. 13 alla p. 23 del ricorso con richiami a numerose norme di legge, principi giurisprudenziali e circolari.

2. – Con il secondo motivo di ricorso, la parte contribuente propone poi doglianze intitolate “sulle sanzioni da applicare per violazioni di cui all’art. 110, commi 10 e 11 (T.U.I.R.)”, con cui – ripercorsi i due procedimenti argomentativi posti dalla commissione regionale, con la sentenza impugnata, a base delle proprie decisioni in tema di sanzioni – le contesta dalla p. 24 alla p. 29 del ricorso, anche stavolta con richiami a numerose norme di legge, principi giurisprudenziali e circolari.

3. – Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile. Come risulta da giurisprudenza consolidata (cfr. ad es. sez. un. n. 17931 del 2013), dalla circostanza che l’art. 360 c.p.c., comma 1, consente la proposizione del ricorso per cassazione solo attraverso censure espressamente e tassativamente previste deriva che quest’ultimo debba essere articolato, a pena di inammissibilità, su motivi dotati dei caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata, riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione.

Pur senza l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi, è necessario che il motivo rechi univoco riferimento a una di esse, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè ad es. sostenga genericamente che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare su violazioni di legge.

Coerentemente con quanto innanzi, l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione nelle fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso; ma ciò – anche da tale punto di vista – solo se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (cfr. ad es. sez. 6 – 3, n. 4036 del 2014).

4. – Nel caso di specie, la mancanza assoluta nel ricorso – come sopra riepilogato – dei parametri (ad es. violazione di norme di diritto; vizio di motivazione; ecc.) sui quali si appuntano le critiche mosse alla sentenza, ciascuno dei quali – a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1 – è retto da propri particolari regimi di valutazione da parte di questa corte, rende impossibile l’esame del ricorso. Alla riconduzione ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione delle copiose argomentazioni, ricomprese sotto le intitolazioni dinanzi accennate, non è possibile pervenire neppure in via ricostruttiva, stante la mancanza di riferibilità alle ragioni stesse in maniera immediata ed inequivocabile. Resta assorbita ogni considerazione, che pure potrebbe svolgersi, circa l’altro profilo di non specificità delle critiche, non separate tra loro e senza riferimento, immediato e diretto, a passaggi della decisione impugnata; profilo autonomamente conducente all’inammissibilità dei motivi.

5. – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore dell’agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro ottomila per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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