Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18033 del 03/08/2010
Cassazione civile sez. II, 03/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 03/08/2010), n.18033
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIROLAMO BOCCARDO 26/A, presso lo studio dell’avvocato
FREDELLA GENNARO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ASMARA 16, presso lo studio dell’avvocato VALLO MARIO, che
la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4814/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 10/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato MARCHEGIANI Marco, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato FREDELLA Gennaro, difensore del ricorrente che ha
chiesto accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato VALLO Mario, difensore della resistente che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per denunzia di nuova opera del 4.5.91 S.D. e C.B., proprietari di appartamenti in (OMISSIS), sottostanti all’appartamento int. (OMISSIS) di C.M. denunziavano al Pretore di Roma che il C. aveva intrapreso rilevanti lavori di ristrutturazione demolendo un manufatto in terrazza sovrastante l’interno (OMISSIS), edificando mura di nuovi vani, provocando lesioni, la cui gravita’ si era palesata piu’ chiaramente a seguito di ingenti precipitazioni. Chiedevano provvedimento interdettale che veniva denegato, con rimessione della causa al Tribunale di Roma, presso il quale veniva riassunta, con richiesta di condanna all’esecuzione dei lavori necessari ed ai danni. Il convenuto resisteva, veniva rigettato ricorso ex art. 700 c.p.c. e, dopo l’istruzione della causa, anche con ctu, il Tribunale condannava il C. al pagamento di L. 19.270.000 oltre interessi.
Proponeva appello il soccombente, resisteva solo la S. e la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4814/04, rigettava l’appello con condanna alle maggiori spese, osservando che, contrariamente alle affermazioni dell’appellante, il ctp, per quanto risultava dagli atti, si era limitato ad avanzare una comunicazione al ctu il 23.12.94, senza alcuna contestazione della relazione, peraltro all’epoca non depositata.
Le note tecniche indicate nel motivo erano state elaborate da altro ctp nominato nel procedimento di nuova opera e contenevano una lunghissima disquisizione sull’entita’ dei carichi gravanti sul calpestio del locale.
La tesi circa la riferibilita’ delle infiltrazioni ad un solo episodio dell’(OMISSIS) a seguito di pioggia torrenziale improvvisa non era condivisibile trattandosi di piu’ episodi del (OMISSIS) come riferito dai testi e confermato dal ctu, nel sopralluogo del (OMISSIS), circa infiltrazioni di forte intensita’ in conseguenza della pioggia del giorno precedente. Ricorre C. con tre motivi, resiste la S..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunzia omessa motivazione in ordine alla questione circa l’erronea interpretazione delle risultanze istruttorie ed in particolare della ctu. Col primo motivo di appello si era censurata la sentenza di primo grado per avere affermato la responsabilita’ sulla base della ctu, senza tenere conto della ctp. La Corte di appello ha fatto riferimento solo ad una comunicazione del 23.12.1994 e, con una clamorosa svista, non ha considerato le note critiche del 16.9.95 – doc. 2 – risultanti peraltro dal verbale di udienza, e sulle quali si incentrava la conclusionale dell’appellante.
Quanto meno, ove non rinvenute, ne doveva essere disposta l’acquisizione.
Quest’ultima affermazione, in astratto condivisibile, propone un errore revocatorio ma rimane, tuttavia, fine a se stessa perche’ la censura non riporta il motivo di gravame cui fa riferimento ne’ il contenuto dei rilievi della ctp, asseritamene pretermessa, non mettendo la Corte in grado di valutare la decisivita’ della doglianza, tanto piu’ che trattasi pur sempre di una allegazione di parte rispetto alla quale le deduzioni del ctu, recepite dalla Corte di appello che ha fatto riferimento anche al supplemento di indagine, sono solo un aspetto della decisione, fondata anche sulle prove testimoniali ed in particolare sui numerosi episodi di infiltrazione di acque.
Col secondo motivo si denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’interpretazione delle risultanze istruttorie relative alla applicazione dell’ipotesi di colpa a carico del C., perche’, pur riconoscendosi l’adozione di mezzi idonei ad evitare gli eventi oggetto di controversia,- apposizione di un telo- si e’ ritenuta la responsabilita’ per la asserita inadeguata tenuta del telone.
La censura e’ infondata.
La Corte di appello ha dedotto a pagina cinque che “ove pur invero possa ritenersi provata l’apposizione del telone (il che e’ almeno dubbio osservata la deposizione del teste B….) risulta evidente che residua la responsabilita’ dell’appellante consistente nel non aver adottato mezzi idonei alla tenuta del telone ben potendosi e quindi dovendosi prevedere l’insorgenza del vento”.
La lettura data dal ricorrente e’, quindi, errata perche’ la Corte di appello non ha riconosciuto l’adozione di mezzi idonei ad evitare gli eventi, anzi l’ha messa in dubbio ed ha giudicato, comunque, inidoneo l’accorgimento.
La terza censura riguarda le spese che seguono la soccombenza.
In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1700,00 di cui 1500,00 per onorari, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010