Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18032 del 24/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18032 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

sociale.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TELESE

ALFONSO

residente

a

Ponzano

Veneto,

rappresentato e difeso, giusta delega a margine del
ricorso, dagli Avvocati Andrea Codemo e Giuseppe
Marini, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monti
Parioli, 48, presso lo studio del secondo, RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.100/06/2010 della Commissione Tributaria

Data pubblicazione: 24/07/2013

Regionale di Venezia Mestre – Sezione n. 06, in data
23.09.2010, depositata il 29 ottobre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 26 Giugno 2013, dal Relatore Dott.

Presente il P.M. dott.ssa Immacolata Zeno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.9854/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.100/06/2010, pronunziata dalla CTR di Venezia Mestre
Sez. 06, del 23.09.2010, DEPOSITATA il 29 ottobre 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
dell’Agenzia Entrate, riconoscendo e dichiarando
legittima e fondata la pretesa fiscale nella
considerazione della legittimità della presunzione di
distribuzione degli utili extracontabili ai soci in
relazione alla quota di partecipazione posseduta,
trattandosi di società a ristretta base partecipativa,
nei cui confronti l’accertamento era stato definito con
sentenza del 25.11.2004.
2 -I1 ricorso, che attiene ad impugnazione di avvisi di
accertamento, relativo ad IRPEF ed ILOR degli anni 1995
e 1996, è affidato a più mezzi, con i quali la
decisione di

appello viene censurata,
2

sia per

Antonino Di Blasi;

violazione e falsa applicazione di Legge, sia pure per
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
fatto decisivo della controversia.
3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha

inammissibile e, comunque, rigettata.
4 – Le questioni poste con i mezzi vanno esaminate alla
stregua di principi affermati in pregresse pronunce.
4

bis

Costituisce,

infatti,

orientamento

giurisprudenziale consolidato, sia quello secondo cui ”
in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel
caso di società di capitali a ristretta base azionaria,
in caso di accertamento di utili non contabilizzati,
opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci
degli utili stessi, salva la prova contraria e la
dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati
accantonati

o

reinvestiti”

(Cass.

n.16885/03,

n.10951/02, n.7174/02), sia pure quell’altro per il
quale, sempre

in tema di accertamento delle imposte

sui redditi,

è legittima la presunzione di

attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso
esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti
da società di capitali a ristretta base azionaria e
tale presunzione – fondata sul disposto dell’art.39,
primo comma, lett.d), del dpr 29 settembre 1973 n.600 3

chiesto che l’impugnazione venga dichiarata

induce inversione dell’onere della prova a carico del
contribuente”(Cass.n.20851/05,n.6780/03,n.7218/01).
5 – Data la delineata realtà processuale, la decisione
impugnata appare in linea con i richiamati principi e

degli artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in
Camera di Consiglio, rigettando il ricorso, per
manifesta infondatezza dei motivi.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua dei principi richiamati in
relazione, che il Collegio condivide, il ricorso va
rigettato;
Considerato, altresì, che, avuto riguardo al diverso
esito nelle fasi di merito ed all’epoca del
consolidarsi degli applicati principi, le spese del
giudizio vanno compensate;
Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 26 Giugno 2013.

adeguatamente motivata, per cui si propone, ai sensi

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