Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18032 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 14/09/2016), n.18032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19395/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.M.A., D.T.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 114/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 25/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate ha notificato ai coniugi A.M.A. e D.T.S. provvedimento di diniego per rimborso di I.r.pe.f. versata per gli anni 1996-1998 in relazione a borse di studio loro erogate, asseritamente in esenzione.

La commissione tributaria provinciale di Foggia ha accolto il ricorso presentato dai contribuenti.

La sentenza, appellata dall’agenzia, è stata confermata dalla commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Foggia, che ha dichiarato che, rendendosi applicabile del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che consente perfino il rimborso d’ufficio, trattandosi di i.r.pe.f. non dovuta risultante dalle dichiarazioni, l’istanza di rimborso – ritenuta tardiva dall’ufficio – era in effetti tempestiva potendosi fruire del termine di 48 mesi risultante da detta norma.

Avverso questa decisione l’agenzia propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, rispetto al quale i contribuenti non svolgono difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso, l’agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione della sentenza impugnata. Sostiene che, a fronte dell’affermazione in sentenza secondo cui i crediti sarebbero risultanti nelle dichiarazioni dei redditi degli interessati, stavano la dichiarazione degli stessi ricorrenti nel ricorso in primo grado e l’istanza di rimborso, da cui emergeva che le borse di studio erano state dichiarate e su esse corrisposta l’I.r.pe.f., essendo il rimborso chiesto con detta successiva istanza.

2. – Con il secondo motivo di ricorso, l’agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 300 del 1973, art. 36 bis, non costituendo il rimborso di crediti d’ufficio – ipotizzato nella sentenza – effettuabile in sede di controllo delle dichiarazioni.

3. – Con il terzo motivo di ricorso, l’agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 300 del 1973, artt. 37 e 38. Sostiene che, a fronte de) richiamo operato dai giudici di merito all’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 38 cit., concernente il rimborso dei versamenti diretti, trattavasi di ipotesi ricadente sotto l’art. 37, concernente il rimborso di ritenute subite. Il termine decadenziale di 18 mesi decorre quindi dalla data in cui il sostituto di imposta ha effettuato i versamenti, antecedentemente rispetto ai versamenti in base a dichiarazione del contribuente.

4. – Con il quarto motivo di ricorso, l’agenzia denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata, pur a voler ritenere applicabile l’art. 38 cit., ha dichiarato tempestiva l’istanza di rimborso senza motivare su alcun elemento emergente dalla documentazione da cui tale tempestività derivava.

5. – In via preliminare rispetto all’esame dei motivi, rileva la corte che non risulta in atti alcuna prova (avviso di ricevimento postale) del pervenimento agli intimati della notifica pur risultante richiesta del ricorso.

6. – Stante l’assenza, oramai insanabile, di contraddittorio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. – Non vi è luogo per provvedimenti sulle spese.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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