Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18032 del 03/08/2010
Cassazione civile sez. II, 03/08/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 03/08/2010), n.18032
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DESIO VINCENZO;
– ricorrente –
e contro
ICOMET INDUSTRIA COSTRUZIONI METALLICHE SRL IN LIQUIDAZIONE
VOLONTARIA in persona del Liquidatore pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 590/2004 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 16/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 10.11.1986 A.F. esponeva di aver incaricato la srl I.CO.MET di Bellizzi di costruire in un terreno sito in (OMISSIS) un capannone in struttura metallica, coperto di lastre in fibrocemento ondulato o con lamiera grecata per il prezzo di L. 26.845.000.
L’opera era stata consegnata il 12.11.1984 con garanzia dell’idoneita’ e dell’esecuzione a regola d’arte.
Invece si era rivelata gravemente difettosa, con rilevanti danni per infiltrazione d’acque piovane e di vento, vizi varie volte denunziati anche con raccomandata n. 3664 del 30.9.1986.
Chiedeva la riduzione del prezzo in misura equivalente alle riparazioni ed al rifacimento parziale del tetto, oltre i danni.
La convenuta eccepiva l’inammissibilita’ della domanda perche’, tra l’altro, la denunzia dei vizi doveva essere fatta entro 60 giorni e, comunque, l’opera era stata consegnata prima del luglio 1984.
Veniva acquisito accertamento tecnico preventivo ed era espletata ctu, con supplemento.
A seguito di ricorso dell’I.CO.MET. il Presidente del Tribunale ingiungeva all’ A. di pagare L. 11.033.000 quale residuo prezzo, oltre interessi e spese. Proponeva opposizione l’ A., i giudizi venivano riuniti ed il Tribunale, con sentenza n. 3739/2002, rigettava la domanda di riduzione del prezzo e di danni e l’opposizione al d.i., con condanna alle spese, distratte in favore del difensore. Proponeva appello l’Alfano, resisteva la I.CO.MET. proponendo appello incidentale per la rivalutazione monetaria, si costituiva l’avv. E.G., distrattario delle spese di primo grado, che chiedeva il rigetto dell’appello e le ulteriori spese.
La Corte di appello di Salerno, con sentenza 590/04, rigettava l’appello principale nei confronti della ICOMET, dichiarava inammissibile l’appello nei confronti dell’avv. E. e l’incidentale, condannava l’ A. alle spese. La Corte territoriale, pur convenendo con l’appellante circa la qualificazione del rapporto come appalto e non vendita, riteneva che la proposizione della domanda ex art. 1669 c.c. per la prima volta in appello andava incontro al divieto di cui all’art. 345 c.p.c. anche nel testo anteriore alla novella del 1990 ed, in ogni caso, le modestissime infiltrazioni di acqua e di vento non potevano qualificarsi gravi difetti non incidendo sulla funzionalita’ globale, tanto che il capannone era occupato da terzi per varie attivita’ industriali ed artigianali. La prova della tempestivita’ della denunzia ex art. 1667 c.c. incombeva sul committente.
Unico difetto non immediatamente riconoscibile era quello relativo all’errato posizionamento delle viti di ancoraggio e l’unica replica all’eccezione di decadenza era il richiamo alla raccomandata del 30.9.1986, in risposta alla richiesta di pagamento del residuo prezzo.
Ricorre A. con due motivi, illustrati da memoria, non svolgono attivita’ difensiva l’I.CO.MET., in liquidazione e l’avv. E. G., cui la notifica del ricorso risulta effettuata unicamente quale litisconsorte processuale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunzia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 1667 c.c., comma 2 e all’art. 1669 c.c. e col secondo violazione degli artt. 1667, 1669 c.c. e dell’art. 345 c.p.c..
Si contesta la motivazione per la natura stessa dell’opera, con richiami alla ctu e si denunzia la violazione delle norme sostanziali e processuali indicate perche’ il petitum e’ parzialmente identico nelle due ipotesi, risarcimento del danno e, quanto alla causa petendi, il divieto sussiste quando vi e’ mutamento dei fatti, nella specie identici (vizi e difetti dell’opera) e, comunque, e’ stata sicuramente accertata l’ipotesi dell’art. 1667 c.c..
Le censure come articolate non meritano accoglimento.
La sentenza impugnata nella motivazione sopra riportata ha fatto riferimento ad una complessiva ratio decidendi che si sostanzia nel rilievo della domanda nuova in appello, nella modestia dei difetti e nella intempestivita’ della denunzia.
Le odierne deduzioni, col primo motivo, tendono ad un riesame del merito non consentito in questa sede, invocando un brano della ctu senza intaccare la complessiva articolazione della decisione e, col secondo, genericamente, deducono una identita’ sostanziale di petitum e causa petendi, senza considerare che la domanda di primo grado riguardava la riduzione del prezzo e senza svolgere alcuna concreta censura sulla tardivita’ della denunzia.
La Corte di appello ha rilevato che l’Alfano in primo grado aveva proposto la specifica azione contrattuale di cui all’art. 1667 c.c., chiedendo la riduzione del prezzo dell’appalto oltre i danni, che sono i consequenziali rimedi previsti dall’art. 1668 c.c..
In appello aveva dedotto che i vizi riscontrati sarebbero talmente gravi da configurare la responsabilita’ dell’appaltatore ex art. 1669 c.c., che, tuttavia, ha natura extracontrattuale e differisce da quella contrattuale esperita in primo grado.
Questa Corte Suprema ha statuito che la responsabilita’ dell’appaltatore per gravi difetti dell’opera sancita dall’art. 1669 c.c. si distingue nettamente da quella per vizi e difformita’ denunziabili, ex art. 1667 c.c., con l’azione di responsabilita’ contrattuale e per i quali non e’ richiesto che necessariamente incidano in misura rilevante sull’efficienza e la durata dell’opera (e pluribus, da ultimo, Cass. 6.12.00 n. 15488, 2.10.00 n. 13003,14.2.00 n. 1608, 7.1.00 n. 81). L’azione di responsabilita’ prevista dall’art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale (e pluribus, da ultimo: Cass. 31.3.06 n. 7634, 13.1.05 n. 567, 29.3.02 n. 4622,10.4.00 n. 4485, 6.2.98 n. 1203, 19.9.97 n. 9313, 27.8.97 n. 8109, 14.12.93 n. 12304).
Donde il rigetto del ricorso, senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione di controparte.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010