Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18031 del 24/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18031 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

cx)

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STUDIO BERARDO RAGIONIERI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
GUIDO & PAOLO BERARDO, associazione professionale con
sede in Torino, in persona del legale rappresentante
Berardo Paolo, rappresentato e difeso, giusta delega in
calce al ricorso, dall’Avv. Claudio Lucisano,
elettivamente domiciliato nel relativo studio in Roma,
Via

Crescenzio,

91

RICORRENTE

CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORICORRENTE

Data pubblicazione: 24/07/2013

EQUITALIA

NOMOS

SPA,

in

persona

del

legale
INTIMATA

rappresentante pro tempore,
AVVERSO

la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di

depositata il 10 febbraio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 26 Giugno 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott.ssa Immacolata Zeno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.9120/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
Viene impugnata la decisione della CTR di Torino
Sezione n. 26 in data 21.01.2009, DEPOSITATA il 10
febbraio 2010.
Con tale decisione la CTR, ha respinto l’appello del
contribuente, riconoscendo il legittimo e tempestivo
esercizio della pretesa fiscale.
2 – Con il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione di cartella di pagamento, relativa ad IVA
ed IRAP dell’anno 2001, lo Studio Berardo ha chiesto la
cassazione della decisione impugnata, sulla base di
cinque mezzi.
3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha
2

Torino – Sezione n. 11/26/2010, in data 21.01.2009,

chiesto che l’impugnazione venga rigettata.
4 – La CTR, in vero, ha ritenuto e dichiarato che,
correttamente, l’Amministrazione aveva respinto
l’originario ricorso, tenuto conto, per un verso, che

rispetto dei termini fissati dall’art.1 comma 5 ter
lett.a) n.1 del D.L. n.106/2005, convertito con Legge
n. 156/2005, rilevando sotto altro profilo„ in
relazione alle irrogate sanzioni, che difettavano le
condizioni, di cui all’art.6 comma 5 ° del d.lgs
n.472/1997, per escludere le previste penalità,
notando, infine, in relazione all’IRAP, che dalla
documentazione in atti si evinceva il presupposto
d’imposta, rappresentato dall’esistenza di autonoma
organizzazione.
4 bis

Le questioni poste dal ricorso, vanno

esaminate, tenendo conto dell’orientamento
giurisprudenziale in termini.
E’ stato, in vero, deciso che, in tema di riscossione
delle imposte sui redditi, l’art.1 del decreto legge 17
giugno 2005 n.106, convertito con modificazioni nella
legge 31 luglio 2005 n.156 – dando seguito alla
sentenza della Corte Costituzionale n.280 del 2005, che
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art.25 del dpr 29 settembre 1973 n.600 -, ha
3

la cartella era stata legittimamente emessa nel

fissato i termini di decadenza per la notifica delle
cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria
derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni,
stabilendo, fra l’altro, che per le somme che risultano

dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere
notificata, secondo i termini ivi fissati, che nel
caso, il Giudice di merito ha accertato essere stati
rispettati (Cass.n.4745/2006, n.1435/2006,
n.16826/2006).
Con le citate sentenze è stato, pure, precisato che “la
norma, di chiaro ed inequivoco valore transitorio,
trova applicazione, come tale, non solo alle situazioni
tributarie, anteriori alla sua entrata in vigore,
pendenti presso l’ente impositore, ma anche a quelle
ancora “.
E’ stato, pure, affermato che “In

tema

di

sanzioni amministrative per violazione di norme
tributarie, il potere delle commissioni tributarie
di dichiarare l’inapplicabilita’

delle sanzioni in

caso di obiettive condizioni di incertezza

sulla

portata e sull’ambito di applicazione delle norme alle
quali la violazione si riferisce potere
riconosciuto dall’art. 39 bis del dPR 26 ottobre
1972, n.636 (applicabile “ratione temporis”), tenuto
4

dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle

fermo dall’art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992,

n.

546, e ribadito, con piu’ generale portata, dall’art.
6, comma secondo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
disciplina

cui applicazione si tratti,
pluralita’
appaia
l’equivocita’

di

normativa,

della

si articoli in una

prescrizioni, il cui coordinamento

concettualmente
del

difficoltoso

loro contenuto,

per

derivante

da

elementi positivi di confusione, il cui onere di
allegazione grava sul contribuente(Cass.n.14476/2003).
E’ stato, infine, precisato che “a norma del combinato
disposto degli artt.2, primo periodo, e 3 comma 1
lett.c) del D.Legs 15.12.1997 n.446, l’esercizio delle
attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione
dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
solo qualora si tratti di attività non autonomamente
organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione,
il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità, se congruamente
motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto
qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e
non sia, quindi, inserito in strutture organizzative
riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b)
impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod
plerumque accidit, il minimo indispensabile per
5

– sussiste quando la

l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione,
oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro
altrui; costituisce onere del contribuente che chieda
il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare

sopraelencate”(Cass. n.3680/2007, 3678/2007,
n.3676/2007, n.3672/2007), e, pure, puntualizzato che
(Cass. n.13570/2007, n.17136/2008) l’esercizio in forma
associata di una professione liberale è circostanza di
per sé idonea a far presumere l’esistenza di una
autonoma organizzazione di strutture e mezzi e, quindi,
tale da far ritenere sussistente il presuppost
impositivo dell’IRAP.
5 – Ciò posto e considerato, si propone, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis c.p.c., la trattazione del ricorso
in camera di consiglio e, in applicazione dei
richiamati principi, il relativo rigetto per manifesta
infondatezza.I1 Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua dei principi richiamati in
relazione, che il Collegio condivide, il ricorso va
rigettato;
Considerato, altresì, che, avuto riguardo all’epoca del
6

la prova dell’assenza delle condizioni

consolidarsi degli applicati principi, le spese del
giudizio vanno compensate nei confronti dell’Agenzia
Entrate, mentre nulla va disposto nei riguardi
dell’intimata Concessionaria, per insussistenza dei

Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese nei riguardi
dell’Agenzia Entrate.
Così deciso in Roma il 26 Giugno 2013. /

relativi presupposti;

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