Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18031 del 03/08/2010

Cassazione civile sez. II, 03/08/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 03/08/2010), n.18031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

NUOVA ELETROFER SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI BANCHI NUOVI 39, presso lo

studio dell’avvocato MARIANI RENATO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CERRATO DANILO, SCHEDA ROBERTO;

– ricorrente –

contro

OLEOTERMICA DI PROVASI FIORENZO & C P.IVA (OMISSIS) in proprio e

nella qualita’ di socio Amministratore, P.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DIGIONE

1, presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS LORENZO, rappresentati e

difesi dall’avvocato ALBRIGHI SANDRO;

– controricorrenti –

e contro

G.R., G.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1458/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 23/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCTALLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’inammissibilita’ in

subordine rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La societa’ Nuova Eletrofer s.p.a. esercente in (OMISSIS) produzione di “lamierino magnetico” due distinti giudizi davanti al Tribunale di Casale Monferrato al fine di ottenere la restituzione di materiali che assumeva aver fornito,rispettivamente negli anni 1979 – 82 e 1978 – 79, o, in alternativa, il pagamento del controvalore, nelle rispettive misure di L. 48.942.880, oltre a L. 7.500.00 per apparecchiature non restituite, nei confronti della ditta Garagiola Giorgio e della societa’ Oleotermica di Provasi Liorenzo e C. s.n.c. entrambi correnti in (OMISSIS), con rispettivi atti di citazione del 21.11.88 e 16.5.89. Nel primo il convenuto non si costituiva, mentre nel secondo la convenuta negava di aver mai ordinato o ricevuto quanto dall’attrice dedotto. Le due cause, nella seconda delle quali era stato espletato l’interrogatorio del legale rappresentante dell’attrice, vennero, dopo numerosi rinvii, riuniti e per connessione con ordinanza del 18.9.00 ed infine, accoglimento delle conclusioni in tal senso modificate dalla parte attrice, decise dal g.o.a della sezione stralcio del tribunale adito, con sentenza 2/11.10.02, con la quale, dichiarata l’esistenza di una societa’ di fatto tra la snc convenuta ed il contumace G.G., gli stessi vennero condannati, in solido con i soci della prima, P. F. e G.R., al pagamento della somma di L. 67.884.760, complessivo importo delle due forniture di lamierino, oltre rivalutazione ed interessi. Tale sentenza venne appellata dalla societa’ Oleotermica e dai due suddetti soci, ma non anche dal G.G., che pur costituitosi, concluse per il rigetto del gravame, dichiarandosi disposto a pagare la meta’ della somma di cui alla subita condanna; all’appello resistette invece la societa’ Nuova Eletrofer, chiedendone il rigetto.

Con sentenza 5.12.03 – 23.9.04 la Corte di Torino, il riforma di quella appellata, cosi decise:

a) dichiaro’, anzitutto, la nullita’ dell’impugnata decisione, nella parte in cui aveva coinvolto nella condanna le persone dei suddetti soci, che non avevano partecipato al giudizio;

b) escluse la sussistenza della societa’ di fatto, ritenendola un espediente difensivo dell'”ultima ora”, rilevando l’insufficienza degli elementi al riguardo dedotti, costituiti dal mero collegamento delle attivita’ di lavorazione svolte dalla ditta e societa’ convenute e dal fatto che le stesse si svolgessero sotto il medesimo capannone industriale, indici comunque inidonei a dimostrare il conferimento di beni o servizi in un fondo comune e l’intenzione dei contraenti di vincolarsi e collaborare in vista di interessi patrimoniali comuni e convergenti;

c) assolse la societa’ Oleotermica dalla pretesa di restituzione o pagamento dei materiali, rilevando che l’assunta fornitura alla medesima non era rimasta provata da alcun contratto o parziale pagamento e che, in particolare le prodotte bolle di consegna non recavano sottoscrizioni di incaricati o dipendenti della stessa, mentre dal tenore delle lettere anche prodotte era dato desumere che i materiali erano stati in realta’ inviati al G.G.;

d) confermo’ invece la condanna di quest’ultimo (in primo grado giustificata dalla mancata prestazione dell’interrogatorio formale tenuto conto dell’assenza di relativo gravame, al pagamento della somma di L. 48.942.880 (convertita in Euro 25.276,89), come da iniziale richiesta attrice, eliminandone, al pari che per l’altra convenuta, quella residua di L. 18.942.890;

e) condanno’ la Eletrofer al rimborso dei due terzi delle spese del doppio grado in favore della Oleotermica, compensandole per il resto, ed il G.G. al rimborso di quelle di primo grado in favore dell’attrice, compensando infine interamente tra questi ultimi nonche’ tra G.G. ed Eletrofer quelle di appello.

Avverso tale sentenza la societa’ Nuova Eletrofer ha proposto ricorso per cassazione cui ha resistito la societa’ Oleotermica con controricorso; il G.G. non ha svolto attivita’ difensive.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell’unico motivo di ricorso la Nuova Eletrofer deduce “carenza e contraddittorieta’ di motivazione su punto decisivo della controversia con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 2297 c.c.”, per non aver tenuto conto della posizione processuale assunta dal G.G. le cui ammissioni e produzioni documentali avrebbero comprovato non solo la fondatezza della domanda attrice nei propri confronti, ma anche “l’esistenza di una unica unita’ economica e produttiva tra il medesimo e la societa’ Oleotermica, nell’ambito della quale veniva svolto un lavoro continuo sul materiale spedito dalla Nuova Eletrofer, che veniva tagliato e impacchettato dal primo con l’aiuto della secondarne forniva sia le apparecchiature, sia il personale dipendente. Non sarebbe stato a tal proposito considerato che “dalla chiusura della ditta G. G.” era sorta una “nuova societa’ (Confer s.r.l.) composta dai medesimi G.G. G.R. e P.F. con la medesima sede sociale di entrambe le precedenti ditte ( G.G. e Oleotermica) in (OMISSIS) …. e con il medesimo oggetto sociale”, ne’ dei “plurimi elementi, tutti puntualmente riportati nella sentenza emessa dal Tribunale di Casale Monferrato, circa la chiara sussistenza di una societa’ di fatto tra i convenuti”, del tutto trascurati nella sentenza d’appello, “senza una idonea motivazione logica”.

Gli elementi sui quali si insiste sarebbero stati, in parti colare, la comunanza ubicativa delle due imprese, la circostanza che per anni l’una ricevesse i materiali diretti all’altra, come da intestazioni delle bolle di consegna e firma per ricezione di un socio della Oleotermica, poi deceduto, tale G.F., e quella che nel fascicolo di parte della Oleotermica fossero presenti lettere inviate al G.G. l’impossibilita’, da parte di della piccola ditta individuale di quest’ultimo di sottoporre a lavorazione ingentissime quantita’ di materiali.

Illogicamente, peraltro, la corte territoriale avrebbe negato rilevanza probatoria alle dichiarazioni e produzioni documentali del convenuto non appellante, ai fini dell’accertamento della fondatezza della pretesa attrice nei confronti dell’altra parte e della dedotta societa’ di fatto, di cui sarebbero stati, per le suesposte ragioni, ravvisabili.

Il motivo non merita accoglimento, risolvendosi, nella parte in cui elenca i vari elementi indiziari che i giudici di appello avrebbero neglettoci fini dell’accertamento della societa’ di fatto tra la societa’ Oleotermica ed il G.G., nella palese proposizione di censure di merito, dirette ad accreditare una diversa interpretazione delle risultanze processuali, senza tuttavia evidenziare alcuna intrinseca carenza o illogicita’ del modulo argomentativo censurato, con la conseguente insussistenza della dedotta violazione o falsa applicazione della denunciata violazione di diritto, essendosi la corte territoriale nella fattispecie cosi’ come accertata, conformata, come si e’ riferito in narrativa sub c), a principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimita’ (tra le altre v. Cass. 4588/10, 1961/00) in tema di riscontro degli elementi comprovanti la sussistenza di un rapporto societario di fatto.

Deve anzitutto escludersi che le ammissioni, rese in grado di appello al G.G., avrebbero potuto spiegare rilevanza decisiva nei confronti dell’altra parte appellala, tenuto conto del principio secondo cui la confessione, se tale puo’ ritenersi la sopravvenuta acquiescenza alle pretese attrici, puo’ formare prova dei fatti sfavorevoli ammessi soltanto nei confronti del dichiarante e non anche di terzi ancorche’ accomunati al confitente nella posizione processuale derivante dalla domanda avversaria.

Tenuto conto, pertanto, di tale limitato ambito di efficacia delle suddette ammissioni, nessuna contraddittorieta’ puo’ ravvisarsi nella motivazione, laddove ne ha tenuto conto ai fini dell’accoglimento – peraltro parziale e non implicante la sussistenza dell’assunto rapporto societario – della domanda attrice nei confronti del solo G.G. e non anche di quelle contro la societa’ Oleotermica, con riferimento alle quali dette ammissioni avrebbero potuto solo costituire sete oggetto di libera valutazione. Ed a proposito del mancato collegamento delle stesse con gli altri assunti elementi indiziarie agevole osservare come la valutazione delle presunzioni semplici, in termini di precisione, gravita’ e concordanza richieste dall’art. 2729 c.c. costituisca apprezzamento riservato al giudice di merito che, positivo o negativo che sia, non e’ sindacabile in sede di legittimita’, a meno che non risultino dal lesto stesso della motivazione evidenti carenze o illogicita’, tali da denotare che il giudice si sia sottratto al proprio compito di procedere ad una valutazione, non solo analitica, ma anche globale, degli elementi indiziari sottopostigli (v. tra le altre Cass. 8028/09, 10847/07, 15737/03, 1404/01), oppure che sia incorso in vizi argomentativi tali da non consentire l’individuazione della ratio decidendi.

Nel caso di specie risulta, invece, dall’esame della sentenza impugnata, che i giudici di appello hanno valutato il materiale indiziario invocato dalla odierna ricorrente e ritenuto tuttavia lo stesso insufficiente non solo a provare la totalita’ delle pretese attrici, ma anche e nel complesso, a suffragare la sussistenza della societa’ di fatto tra le due parti convenute tesi che, di per gia’ poco plausibile (a prescindere dall’ammissibilita’ processuale, non formante oggetto di gravame) perche’ proposta in una fase molto avanzata del giudizio di primo grado, era rimasta priva di riscontro con riferimento ai necessari elementi costitutivi minimi, che avrebbero dovuto univocamente ed oggettivamente denotare un rapporto societario non formalizzato (caratterizzato dal conferimento di beni e/o servizi in un fondo comune e dal vincolo della collaborazione in vista della realizzazione di interessi comuni convergenti) e non anche un mero, ancorche’ abituale, collegamento parziale di interessi, derivante dalla connessione o complementarieta’ della rispettive, ma pur sempre distinte, attivita’ imprenditoriali svolte.

Conclusivamente il ricorso, con il quale si propone a questa Corte un’inammissibile terzo giudizio di merito, va respinto, con conseguente condanna della ricorrente alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della resistente delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.200, 00 di cui 200, 00 per esborsi.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010

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