Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18030 del 24/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18030 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

CU. t (1.

sul ricorso proposto da:
CARNICELLI SILVIA, rappresentata e difesa, giusta
delega a margine del ricorso, dall’Avvocato Cesare
Cardoni, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei
Gracchi, 209, nel relativo studio RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.109/10/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 10, in data 25.03.2010,

Data pubblicazione: 24/07/2013

depositata il 03 maggio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 26 Giugno 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.3265/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
Viene impugnata la decisione n. 109/10/2010, della CTR
di Roma Sezione n.10 in data 25.03.2010, DEPOSITATA il
03 maggio 2010.
Con tale decisione la CTR, ha accolto l’appello
dell’Agenzia Entrate e dichiarato fondata la pretesa
fiscale.
2 – Con il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione di accertamenti, relativa ad IRPEF degli
anni 2002, 2003 e 2004, la contribuente ha chiesto la
cassazione della decisione impugnata, sulla base di due
mezzi.
3

L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha

chiesto che l’impugnazione venga dichiarata
inammissibile e, comunque, rigettata.
4

Le questioni poste dal ricorso, sembra possano

essere esaminate e risolte, tenendo conto di quanto
affermato da questa Corte, in pregresse pronunce.
2

Presente il P.M. dott.ssa Immacolata Zeno.

Muovendo dalla sentenza della Corte di Giustizia n.268
del 20.11.2001, che ha affermato che “la prostituzione
costituisce una prestazione di servizi retribuita” è
stato anche recentemente precisato (Cass. n.10578/2011)

redditi attraverso i dati bancari si applicano anche
quando il reddito da assoggettare a tassazione
costituisca provento di fatti, atti o attività
qualificabili come illecito civile, penale o
amministrativo e che, in coerenza, il reddito derivante
dall’esercizio della prostituzione, in base al generale
principio della tassabilità dei redditi per il fatto
stesso della loro sussistenza, introdotto dall’art.36
comma 34 bis del DL n.223/2006, è sussumibile sotto
l’art.6 lett. f) del Tuir e soggetto ad imposizione
diretta.
E’ stato, pure, affermato che, sotto altro profilo, che
in tema di accertamento dei redditi, la disponibilità
dei beni previsti dall’art.2 del dpr n.600 del 1973,
costituisce “una presunzione di capacità contributiva
da qualificare ai sensi dell’art.2728
cod.civ., perché è la stessa legge che impone di
ritenere conseguente al fatto certo di tale
disponibilità

la

esistenza

di

una

capacità

contributiva”, di tal chè “il Giudice Tributario, una
3

che i comuni principi in tema di accertamento dei

volta accertata l’effettività fattuale degli specifici
elementi indicatori di capacità contributiva esposti
dall’ufficio, non ha il potere di togliere a tali
elementi la capacità presuntiva contributiva che il

soltanto valutare la prova che il contribuente offra in
ordine alla provenienza non reddituale delle somme
necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati
dalla norma” (Cass. n.19252/05, n.14161/2003,
n.12731/2002, n.11611/2001).
L’impugnata decisione sembra in linea con i richiamati
principi, avendo, pure, evidenziato che
contribuente, sulla quale gravava il relativo onere,
non aveva offerto alcuna prova, sottesa a dimostrare
che il reddito effettivo dalla stessa prodotto, doveva
ritenersi diverso ed inferiore a quello scaturente
dalle applicate presunzioni.
4 bis – Sotto altro profilo, avuto riguardo alla ratio,
alla statuizione dell’impugnata sentenza ed ai principi
innanzi richiamati, le censure non appaiono meritevoli
di accoglimento, sia in considerazione del fatto che il
ricorrente per cassazione “deve rappresentare i fatti,
sostanziali e processuali, in modo da far intendere il
significato e la portata delle critiche rivolte alla
sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri
4

legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può

atti

del

processo”(Cass.

n.15672/05;

19756/05,

n.20454/2005, SS.UU. 1513/1998) e, quindi, deve
indicare specificamente le circostanze di fatto che
potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una

della motivazione(Cass. n.11462/2004, n.2090/2004,
n.1170/2004, n.842/2002), sia pure perché, in ipotesi,
essendo la statuizione conforme a diritto trova
applicazione l’ultimo comma dell’art.384 cpc.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, proponendosene il rigetto, per manifesta
infondatezza, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua dei principi richiamati in
relazione, che il Collegio condivide, il ricorso va
rigettato, non inducendo a diverso opinamento le difese
della contribuente, svolte, da ultimo, con la memoria
18.06.2013;
Considerato, altresì, che, avuto riguardo al diverso
esito nelle

fasi di merito

ed all’epoca del

consolidarsi degli applicati principi, le spese del
5

diversa decisione, nonché i vizi logici e giuridici

giudizio vanno compensate;
Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma il 26 Giugno 2013.

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