Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18030 del 14/09/2016
Cassazione civile sez. trib., 14/09/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 14/09/2016), n.18030
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16325/2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
F.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avvocato MICHELANTONIO PLACENTINO con studio in SAN GIOVANNI
ROTONDO (avviso postale ex art. 135) giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 158/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
FOGGIA, depositata il 28/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/06/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;
udito per il controricorrente l’Avvocato PLACENTINO che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’agenzia delle entrate, sulla base di controllo della guardia di finanza da cui emergevano movimenti bancari in relazione ai quali F.M., imprenditore negli autotrasporti, versava assegni – non recepiti in contabilità – emessi da C.L., titolare di ditta di frantumazione di pietre, ha notificato al F., quale contribuente, due avvisi di rettifica dei redditi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 32, per gli anni di imposta 1999 e 2000.
La parte contribuente con separati ricorsi impugnava gli avvisi deducendo tra l’altro l’insussistenza dei presupposti per l’accertamento induttivo e deducendo non trattarsi di ricavi ma di avvenuto cambio di assegni con pagamento in contanti a favore di un parente protestato che non poteva fruire di conto bancario. L’ufficio replicava nel senso che era onere del contribuente fornire la prova contraria rispetto all’inerenza degli incassi all’esercizio dell’impresa, ciò cui non aveva ottemperato.
La commissione tributaria provinciale di Foggia accoglieva il ricorso.
La sentenza, appellata dall’agenzia, è stata confermata dalla commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Foggia, che ha dichiarato essere stata data dal contribuente la prova, seppur presuntiva, della riconducibilità ad avvenuto cambio di assegni con pagamento in contanti a favore di un parente protestato che non poteva fruire di conto bancario.
Avverso questa decisione l’agenzia propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, rispetto al quale il contribuente resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Seppure sotto un’unica intitolazione, l’agenzia si affida in effetti a due motivi di ricorso a mezzo dei quali:
– denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39;
– denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o comunque insufficiente o illogica motivazione.
2. – Nell’ambito della parimenti unica trattazione di cui è composta l’impugnazione, appaiono riconducibili al primo motivo di violazione di norme di diritto le indicazioni:
a) dei passaggi, evidenziati mediante sottolineatura, della sentenza impugnata ove si menzionano i caratteri della prova presuntiva che avrebbe fornito il contribuente (p. 2);
b) dei richiami alle disposizioni del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39, la presunzione portata dalle quali (i versamenti operati sui conti correnti bancari, non annotati contabilmente, vanno imputati ai ricavi conseguiti, nella propria attività, dal contribuente che non ne dimostri l’inclusione nella base imponibile oppure l’estraneità alla produzione del reddito) sarebbe stata violata attraverso l’affermazione del sussistere di prova presuntiva per cui i versamenti sarebbero riconducibili ad avvenuto cambio di assegni con pagamento in contanti a favore di un parente protestato che non poteva fruire di conto bancario (p. 3-4).
3. – Così ricostruito, il motivo – la cui formulazione sfugge agli ulteriori profili di critica mossi dal controricorrente – non assume che sussistano affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, che siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse. Il motivo, in effetti, si risolve piuttosto nel proporre un difforme e alternativo apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello dato dal giudice del merito, nell’applicazione delle norme del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39, la cui valenza la sentenza gravata non smentisce. Ne deriva l’inammissibilità del motivo.
4. – Sempre nell’ambito dell’unica trattazione di cui è composta l’impugnazione, appaiono riconducibili al secondo motivo di vizio di motivazione le indicazioni:
a) dei già sopra menzionati passaggi, evidenziati mediante sottolineatura, della sentenza impugnata ove si menzionano i caratteri della prova presuntiva che avrebbe fornito il contribuente (p. 2);
b) delle deduzioni relativa alla mancata e erronea valutazione delle risultanze probatorie; secondo la ricorrente, le risultanze poste alla base dell’affermazione secondo cui sarebbe emersa l’estraneità dei versamenti all’attività di impresa (riconducibilità dei versamenti ad avvenuto cambio di assegni con pagamento in contanti a favore di un parente protestato che non poteva fruire di conto bancario) ben potrebbero essere poste a base di un diverso ragionamento indiziario, nell’ambito del quale il soggetto, seppur congiunto e protestato, emittente gli assegni e ricevente i relativi contanti ben potrebbe aver utilizzato questi ultimi in relazione ad operazione di natura commerciale coerente con la diversa presunzione di pertinenza ai ricavi di impresa di versamenti e prelevamenti di cui D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39 cit..
5. – Il motivo è fondato. Effettivamente, gli elementi noti, da cui la sentenza impugnata, mediante il ragionamento presuntivo viziato, fa discendere un presunto fatto ignoto, non meglio specificato, afferente a vicenda estranea alla produzione di reddito, ben potrebbero, invece, rinviare a un fatto ricollegato alla produzione di reddito. Trattasi, dunque, di una fattispecie in cui il materiale probatorio mal valutato è di carattere decisivo, ciò che effettivamente dà luogo al vizio di insufficiente motivazione, posto che quanto innanzi rilevato induce e ritenere invalidata l’efficacia probatoria del ragionamento presuntivo, carente nei caratteri di gravità, precisione e concordanza, onde la “ratio decidendi” viene a trovarsi priva di base; e ciò a maggior ragione in quanto l’affermazione del sussistere di versamenti, pur eventualmente riconducibili ad avvenuto cambio di assegni con pagamento in contanti a favore di un parente protestato, tenuto conto dell’attività svolta da costui, ben potrebbe invece fondare la diretta affermazione di pertinenza ai ricavi di impresa dei versamenti (e dell’eventuale contestuale effettuazione di prelevamenti di contante) di cui del D.P.R. n. 600 del 1973, citt. artt. 32 e 39.
6. – L’impugnata sentenza va dunque cassata.
Segue il rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, in diversa composizione, che nella nuova valutazione del punto controverso terrà conto di quanto osservato al n. 5 che precede ai fini della retta applicazione del cit. D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 39, nonchè provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
PQM
La corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Foggia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016