Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18030 del 04/07/2019

Cassazione civile sez. II, 04/07/2019, (ud. 14/01/2019, dep. 04/07/2019), n.18030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Gianluca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14393-2015 proposto da:

IMMOBILIARE KEOPE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’

BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato LUIGI GAROFALO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

T.G., P.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato MARIO

ETTORE VERINO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GABRIELE MASO, PAOLA MASO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 275/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

udito l’Avvocato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.G. e T.G., con atto di citazione del 24 luglio 2009, premesso di essere proprietari di un fondo sito in (OMISSIS), chiedevano: la demolizione o l’arretramento della porzione del complesso immobiliare realizzata sul fondo confinante in difformità della vigente disciplina in materia di distanze legali; l’accertamento dell’inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio a favore del fondo di proprietà di immobiliare Keope Srl ovvero, in subordine, l’accertamento della violazione del disposto di cui all’art. 1067 c.c., comma 1, e il risarcimento dei danni subiti.

L’immobiliare Keope srl si costituiva in giudizio e chiedeva, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’esistenza della servitù di passaggio gravante sul fondo di proprietà degli attori a vantaggio di tutti i fondi propri.

2. Il Tribunale, premesso che il complesso realizzato dalla convenuta costituiva nuova costruzione, in quanto maggiore per volume, sagoma e altezza rispetto al precedente edificio, riteneva che lo stesso era ad una distanza dal confine inferiore rispetto a quella legale, fissata in 5 mt. dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune di Montebelluna allora in vigore. Nella specie non era applicabile la deroga prevista dalle medesime norme tecniche di attuazione per gli edifici posti a ridosso delle vie pubbliche o di uso pubblico, non avendo la (OMISSIS) tale natura.

La convenuta veniva, pertanto, condannata all’arretramento del compendio fino alla distanza minima prescritta, nonchè al pagamento a titolo di risarcimento dei danni della somma quantificata equitativamente in Euro 5000. Inoltre, il Tribunale negava l’esistenza della servitù di passaggio a beneficio dell’intero fondo di proprietà di Immobiliare Keope srl, non potendosi estendere quella già esistente e, conseguentemente, condannava la società convenuta al risarcimento del danno sopportato dagli attori per l’aggravamento dell’esercizio del diritto reale in ragione del maggior traffico veicolare e del deprezzamento così supportato dal fondo servente che veniva quantificato in Euro 10.000.

3. Avverso la suddetta sentenza la Immobiliare Keope Srl proponeva appello.

4. La Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello proposto confermando integralmente la sentenza di primo grado.

5. L’immobiliare Keope srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 7 motivi.

6. P.G. e T.G. hanno resistito con controricorso.

7. L’immobiliare Keope srl in prossimità dell’udienza ha depositato documentazione avente ad oggetto le norme tecniche del Comune di Avignana.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. e alla lesione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata, gravemente lacunosa nella motivazione, ha omesso di pronunciarsi su molteplici vizi della sentenza di primo grado espressamente rappresentati con i motivi di appello. In primo luogo, ha omesso di pronunciarsi sul motivo relativo alla carenza di motivazione in ordine alla scelta di definire punti cruciali della controversia in modo diverso dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, in particolare con riferimento all’individuazione della natura pubblica o privata di (OMISSIS) e in relazione al preteso aggravamento della servitù di passaggio gravante sul fondo dei signori P.- T..

La ricorrente afferma che la Corte si è soffermata sulla qualificazione dell’edificio in termini di nuova costruzione e sul problema della normativa sulle distanze applicabile al caso di specie, omettendo di rispondere alle doglianze proposte con il motivo di appello relativo alla censura di erroneità della condanna all’arretramento del compendio costruito per violazione delle norme urbanistiche comunali, anzichè al risarcimento per equivalente del danno sopportato dai vicini, e al motivo di appello relativo al preteso aggravamento della servitù di passaggio e relativo acquisto mediante usucapione.

Tali rilievi evidenzierebbero la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, quindi, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per omesso esame della domanda.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 832 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.c. e all’assenza di motivazione rispetto alla statuizione in disaccordo con le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.

La Corte d’Appello di Venezia nell’affermare l’infondatezza delle doglianze espresse dall’appellante avrebbe errato nell’affermare che spetta al giudice scegliere le valutazioni rese dall’ausiliario che più si attagliano alla fattispecie giuridica. Secondo il ricorrente, quando il giudice si discosta dalle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio deve motivare in modo particolarmente puntuale su quali siano le ragioni di tale scelta. Nella specie, ciò non sarebbe accaduto e se il collegio si fosse attenuto alle risposte fornite dal consulente avrebbe dovuto concludere per l’applicabilità del regime speciale di cui all’art. 7, comma 2, delle N. T.A. del P.R.G.C. del Comune di Montebelluna, allora in vigore, concernente il distacco minimo tra fabbricati tra i quali siano interposte strade.

Inoltre, il ricorrente evidenzia che anche l’aggravamento della servitù di passaggio gravante sul fondo degli originari attori era stato ritenuto del tutto insussistente dalla consulenza tecnica d’ufficio, giacchè i parcheggi realizzati in proprietà risultavano privati e attribuibili ai condomini con una prevedibile incidenza minima sul traffico, anche in relazione a tale circostanza la motivazione della corte d’appello sarebbe del tutto carente.

2.1 I primi due motivi, che per la loro intima connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Questa Corte ha affermato che, quando il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia da parte della sentenza impugnata in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, è necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. (Sez. 2, Ord. n. 10862 del 2018)

Infatti, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto; al contrario, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. 6-3, Ord. n. 21257 del 2014).

Nella specie, il ricorrente afferma che il giudice del gravame ha omesso di pronunciarsi sui motivi di appello ex art. 360 c.p.c., n. 4, e, tuttavia, in concreto si duole delle ragioni poste a sostegno della decisione, evidenziando una motivazione lacunosa e insufficiente, piuttosto che un’omessa pronuncia sui motivi di appello. In particolare, lamenta una presunta carenza di motivazione sul perchè il giudice si è discostato dalla CTU sulla natura pubblica o privata della strada.

A questo proposito deve ribadirsi che il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio integra un vizio della sentenza che deve essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Sez.3, Sent. n. 13399 del 2018).

La Corte d’Appello, secondo quanto afferma lo stesso ricorrente, si è soffermata sulla qualificazione dell’edificio in termini di nuova costruzione e sul problema della normativa sulle distanze applicabile al caso di specie. Inoltre, nel rigettare il motivo di appello relativo all’erroneità della condanna all’arretramento della costruzione piuttosto che al risarcimento per equivalente il giudice di secondo grado, ha richiamato un precedente che secondo il ricorrente non è conferente ma che, in ogni caso, rende evidente che non vi è stata un’omessa pronuncia sul motivo.

Lo stesso deve affermarsi sul motivo di appello relativo all’aggravamento della servitù di passaggio e sul rigetto della domanda di usucapione. La Corte d’Appello si è pronunciata con riferimento ad entrambe le doglianze, motivando il perchè non fossero meritevoli di accoglimento.

In conclusione, la sentenza impugnata ha preso in esame le questioni oggetto di doglianza da parte del ricorrente, il quale pur richiamando la nullità della sentenza per omessa pronuncia, in realtà lamenta inammissibilmente che la decisione non sia adeguatamente supportata dalla motivazione.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e dell’art. 373c.c., dell’art. 10, comma 2, delle N. T.A. del P.R.G.C. del Comune di Montebelluna con riferimento al regime delle distanze legali tra fabbricati e fondi contigui.

La Corte d’Appello ha negato che, nel caso di specie, potesse trovare applicazione l’art. 10, comma 2.3, delle norme tecniche di attuazione che riconosce all’amministrazione comunale la facoltà di permettere l’allineamento di nuovi fabbricati con gli edifici esistenti, quando siano tutti collocati lungo una strada destinata al traffico dei veicoli, non essendo tale la via interessata ((OMISSIS)). Nella sentenza si legge che le disposizioni invocate dall’appellante, anche ai fini del preteso allineamento, non possono trovare applicazione laddove le norme di deroga richiamate hanno riguardo alle sole strade in senso stretto, realmente destinate al pubblico transito o almeno gravate da una qualche servitù di uso pubblico, con la conseguenza che la via in questione non è comunque riconducibile alla nozione di strada.

Tale ragionamento, secondo il ricorrente, muove da una premessa erronea, quella secondo la quale la norma trovi applicazione solo in presenza di strade pubbliche o gravate da servitù di uso pubblico e non di strade private. Al contrario, la norma citata, all’ultimo periodo individua una disciplina specifica per le strade vicinali e per quelle a fondo cieco. Ciò sarebbe confermato anche dalle nuove norme tecniche del piano degli interventi del Comune di Montebelluna dove si specifica che la disciplina trova applicazione per tutti i tipi di strade destinate al traffico dei veicoli senza distinzione tra private, pubbliche o vicinali, purchè indicate nella tavola del piano degli interventi nei registri comunali.

Dunque, indipendentemente dalla natura di (OMISSIS), il meccanismo di allineamento di cui alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune doveva trovare applicazione.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 873 c.c., art. 879c.c., comma 2, e dell’art. 10, comma 2, delle NTA del PRGC di Montebelluna sotto diverso profilo con riferimento al regime delle distanze legali tra fondi e fabbricati separati da strade.

In estrema sintesi, la doglianza attiene ancora una volta alla natura della strada di (OMISSIS), in quanto la stessa era destinata ad un uso pubblico indipendentemente dal fatto che il fondo fosse chiuso e che fosse preceduta dal cartello “strada privata”. La Corte d’Appello ha omesso di esaminare tutti gli altri indici elaborati dalla giurisprudenza per attribuire natura pubblica o privata ad una determinata strada, e in primo luogo quello di soddisfare interessi generali per l’uso da parte della collettività.

Inoltre, il ricorrente richiama l’art. 879 c.c., comma 2, in virtù del quale non si applica la normativa delle distanze alle costruzioni confinanti con le piazze e le vie pubbliche dovendosi osservare le leggi e regolamenti che riguardano tali piazze o vie pubbliche.

La giurisprudenza ha esteso l’applicazione di questo principio anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacchè il carattere pubblico della strada, rilevante ai fini dell’applicazione la norma citata, attiene non alla proprietà del bene quanto piuttosto all’uso concreto di esso da parte della collettività.

4.1 Il terzo e il quarto motivo, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

In primo luogo deve osservarsi che l’art. 10, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del PRGC di Montebelluna si occupa della distanza tra i fabbricati, mentre la sentenza impugnata, come osservato dai controricorrenti, ha ritenuto che la costruzione dei ricorrenti violava la distanza di 5 metri dal confine. L’art. 10, comma 4.1, delle medesime norme tecniche di attuazione stabilisce tale limite per tutte le nuove costruzioni, con l’unica deroga, al comma successivo, che qualora sia rispettata la distanza tra i fabbricati e vi sia il consenso dei vicini la distanza potrà essere minore.

Nel caso di specie, dunque, in assenza del consenso dei proprietari confinanti doveva rispettarsi la distanza di 5 mt. Dal confine come stabilito dalla sentenza impugnata.

Quanto alla natura della strada di (OMISSIS) la sentenza della Corte d’Appello è conforme agli indici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per la qualificazione di una strada come pubblica o privata. In particolare, sia pure ad altri fini, si è affermato che la definizione di “strada” non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva (Sez.2, Ord. n. 14367 del 2018).

Questa Corte ha anche affermato che: “La qualificazione di una strada come pubblica, ai fini dell’esonero dal rispetto delle distanze nell’apertura di vedute dirette e balconi, ex art. 905 c.c., comma 3, esige che la sua destinazione all’uso pubblico risulti da un titolo legale, che può essere costituito non solo da un provvedimento dell’autorità o da una convenzione con il privato, ma anche dall’usucapione, ove risulti dimostrato l’uso protratto del bene privato da parte della collettività per il tempo necessario all’acquisto del relativo diritto, restando peraltro escluso che, a tal fine, rilevi un uso limitato ad un gruppo ristretto di persone che utilizzino il bene “uti singuli”, essendo necessario un uso riferibile agli appartenenti alla comunità in modo da potersi configurare un diritto collettivo all’uso della strada e non un diritto meramente privatistico a favore solo di alcuni determinati soggetti” (Sez. 6-2, Ord. n. 16200 del 2013).

Inoltre, si è estesa la possibilità di qualificare pubblica una strada agli effetti dell’art. 879 c.c., comma 2, anche alle strade private gravate da servitù di uso pubblico, acquistata per usucapione o avente titolo in una convenzione tra il proprietario del suolo stradale e la pubblica amministrazione (Sez. 2, Sentenza n. 5113 del 1999).

Nello stesso senso può richiamarsi anche il seguente principio di diritto: “L’esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall’art. 879 c.c., comma 2 per le costruzioni a confine con le piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, attenendo il carattere pubblico della strada – rilevante ai fini dell’applicazione della norma citata – più che alla proprietà del bene all’uso concreto di esso da parte della collettività (Sez. 2, Sent. n. 8236 del 1997).

Infine, sempre in tema di osservanza di prescrizioni edilizie, come quelle delle distanze fra gli edifici, si è detto che deve escludersi che costituisca strada in senso tecnico-giuridico, una zona di terreno privato assoggettato a servitù di passaggio a favore di un fondo contiguo (Sez. U, Sent. n. 11260 del 1992).

Nella specie il ricorrente sostiene che la strada in esame fosse destinata ad un uso pubblico indipendentemente dal fatto che il fondo fosse chiuso e che fosse preceduta dal cartello “strada privata”. Tale apprezzamento di fatto è stato smentito dalla Corte d’Appello con ampia motivazione conforme ai principi sopra riportati e non più suscettibile di sindacato in questa sede, comportando valutazioni di merito sottratte al giudizio di legittimità. Nè d’altra parte risulta neanche sollevata la questione circa l’esistenza di una servitù pubblica di passaggio.

In conclusione, trova applicazione nel caso in esame la normativa sulle distanze e in particolare quella relativa alla distanza minima dal confine, senza alcuna deroga per le costruzioni a confine di una pubblica via ex art. 879 c.c.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 degli artt. 872 e 873 c.c. e dell’art. 7, comma 2, delle NTA del Comune di Montebelluna vigenti all’epoca del rilascio all’Immobiliare Keope srl del permesso di costruire.

Secondo il ricorrente l’obbligo di demolire sorge solo in presenza di regolamenti comunali che impongono un distacco minimo degli edifici con previsione inderogabile e non quando via sia la possibilità di deroga mediante un accordo tra i proprietari. Nella specie, infatti, era consentito stabilire convenzionalmente una distanza inferiore dal confine, qualora fosse rispettata comunque la distanza minima tra i fabbricati e previo consenso con i proprietari confinanti (Sez. 2, Sent. n. 13007 del 2000).

5.1 Il motivo è infondato.

Premesso che “a norma dell’art. 872 c.c., comma 2 e art. 873 c.c., la violazione delle norme dei regolamenti edilizi comunali, integrative del codice civile, in materia di distanze tra le costruzioni abilita la parte interessata a richiedere e ottenere la riduzione e l’arretramento della costruzione (oltre al risarcimento dei danni), anche quando è violata la norma di un piano regolatore comunale che in maniera assoluta e inderogabile prescriva una certa distanza delle costruzioni dal confine, così rendendo inapplicabili sia le disposizioni del codice civile che danno attuazione al principio della prevenzione, sia la disciplina sulle costruzioni a dislivello”. (Sez. 2, Sent. n. 13007 del 2000).

Il fatto che nella specie la disciplina fosse astrattamente derogabile mediante un accordo tra privati non assume alcun rilievo ai fini della tutela ripristinatoria accordata al proprietario e costituita dall’arretramento della costruzione effettuata a distanza illegittima, posto che in concreto l’accordo non si era mai realizzato, e che in assenza di accordo in deroga valgono le regole ordinarie.

In altri termini la possibilità di derogare convenzionalmente alla normativa delle distanze ha come unica conseguenza che, in caso di accordo tra proprietari, è ammessa la costruzione a distanza inferiore rispetto a quella minima prevista dalla normativa comunale (mai in deroga a quella minima prevista dal c.c.) ma, in mancanza del suddetto accordo, il proprietario ha diritto all’arretramento o alla demolizione della costruzione eseguita a distanza illegale.

6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dell’art. 1067 c.c., con riferimento al preteso aggravamento della servitù di passaggio.

Secondo il ricorrente la Corte d’Appello di Venezia ha ritenuto provato l’aggravamento della servitù senza valutare le circostanze concrete, affermando apoditticamente che la maggiore intensità del traffico e, quindi, l’aggravamento fossero in re ipsa tenuto conto che l’area Keope era posta davanti all’accesso carraio P.- T., e che il traffico sarebbe stato più intenso.

Si tratterebbe di una motivazione apparente con là quale si è sancito l’aggravamento dell’esercizio della servitù in ragione della modificazione dello stato dei luoghi che porterebbe un maggior peso per il fondo servente, con grave errore interpretativo circa la portata dell’art. 1067 c.c. con la conseguente erronea condanna al risarcimento di Euro 10.000.

6.1 Il sesto motivo è inammissibile oltre che infondato.

Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1067 c.c. ma in realtà si duole della motivazione della decisione che ritiene non sufficiente in relazione alla sussistenza della prova dell’aggravamento della servitù. Tale doglianza non è più ammessa nel giudizio di cassazione dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, dovendosi invocare, con riferimento alle prove, la violazione di un criterio legale di valutazione, e, con riferimento alla motivazione, l’omissione di un fatto storico oggetto di discussione tra le parti.

In ogni caso deve ribadirsi il seguente principio di diritto: in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione, compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria, e il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi “in re ipsa”, senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l’effetto, certo e indiscutibile, dell’abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà (Sez. 2, Sent. n. 21501 del 2018).

7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio.

La Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare i rilievi svolti con riferimento alla richiesta di accertamento dell’acquisto per usucapione della servitù di passaggio a favore del fondo di Keope srl. Nella sentenza si dice che Keope srl non aveva dedotto l’esistenza di un traffico ultraventennale, avendo articolato circostanze che avrebbero configurato il possesso per un periodo di soli 18 anni, dal 1988 al 2006, come risulta dalle memorie istruttorie.

Nel corso di causa Keope aveva evidenziato, invece, il possesso corrispondente alla servitù di passaggio dal 1988 al 2009 quando gli allora attori P. T. avevano contestato l’accesso al fondo negando l’esistenza di qualsiasi voglia diritto reale. Ciò era ammissibile in quanto, trattandosi di diritti autodeterminati, è possibile mutare in corso di causa il titolo in base al quale si chiede la tutela del diritto.

Il giudice del gravame, invece, aveva escluso l’acquisto per usucapione in mancanza dell’allegazione dei presupposti per l’operatività del meccanismo, peraltro affermando contraddittoriamente l’aggravamento della servitù della quale contemporaneamente aveva negato l’esistenza.

7.1. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente afferma di aver dedotto il possesso corrispondente alla servitù di passaggio dal 1988 al 2009 ma non indica in quale atto ciò sia avvenuto e neanche le circostanze di fatto che supporterebbero tale deduzione.

In ogni caso la sussistenza e la durata del possesso sono rimesse al giudice di merito, sindacabili in questa sede solo per violazione di legge o per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e, come si è detto, il ricorrente non indica quale è il fatto omesso e quando e come sia stato oggetto di discussione dinanzi al giudice del merito.

5. Il ricorso è integralmente rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dei contro ricorrenti T.G. e P.G., delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 5200 di cui 200 per esborsi;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 14 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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