Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18030 del 03/08/2010

Cassazione civile sez. II, 03/08/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 03/08/2010), n.18030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.A. (OMISSIS), O.G.E.

(OMISSIS), O.F.L. (OMISSIS),

L.V. (OMISSIS), L.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NICOLA

RICCIOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato COLACINO VINCENZO, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GEMIGNANI CARLO

ANDREA, FRATI FRANCESCO;

– ricorrenti –

contro

T.M. (OMISSIS), G.M.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G CUBONI

12, presso lo studio dell’avvocato NOTO ELISA C/O ST LEGALE MACCHI DI

CELLERE & GANGEMI, rappresentati e difesi dall’avvocato

LAZZERETTI

MARIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 219/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;

udito l’Avvocato COLACINO Vincenzo, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato ex art. 140 c.p.c. il 3.11.99 V. e L.C., G. e O.F.L., proprietari di un fabbricato in (OMISSIS) citarono al giudizio del Tribunale di Lucca, nella sezione distaccata di Viareggio, T. M. e G.M.G. proprietari di un fondo di confine, chiedendone la condanna alla demolizione di una costruzione, perchè realizzata in aderenza alle parete finestrata degli istanti, chiudendone le preesistenti vedute. I convenuti tardivamente costituitisi, contestarono la fondatezza della domanda sull’assunto che la costruzione era stata edificata nel 1978 e successivamente solo ristrutturata ed eccependo, in relazione alla lamentata chiusura delle due aperture l’usucapione, peraltro precisando che per una delle stesse, in realtà costituita da una porta, erano stati autorizzati dallo stesso venditore. Espletate la consulenza tecnica e la prova testimoniale, con sentenza dei 5.2.01 il Tribunale accolse la domanda restitutoria, disattese quella risarcitoria e condannò i convenuti alla demolizione del manufatto, oltre al pagamento delle spese di lite. Ma a seguito dell’appello dei T. – G., cui avevano resistito gli appellati con sentenza 9.1 – 14.2.04, la Corte di Firenze, ribaltava la decisione con il carico delle spese di ambo i gradi, sull’essenziale rilievo che, avendo gli attori agito soltanto ex art. 907 c.c. per il rispetto delle distanze dalle vedute e non per quelle di cui all’art. 873 c.c. tra le costruzioni (che peraltro nella specie neppure sarebbero state violate, essendovi stata edificazione in aderenza) avrebbero dovuto dimostrare non la semplice esistenza delle vedute, ma provare l’acquisto dei relativi diritti di servitù, prova che tuttavia non avevano fornito: sicchè, indipendentemente dalla pur fondata (secondo testimonianza riferente della chiusura delle vedute nel 1978) eccezione di prescrizione dei suddetti diritti (così dovendo qualificarsi quella di usucapione), la domanda così come proposta non poteva essere accolta. Contro tale sentenza il L. e gli O. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi,cui hanno resistito il T. e la G. con controricorso illustrato da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso vengono dedotte violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 907 c.c., con insufficiente e contraddittoria motivazione, perchè, in “violazione dei principi generali relativi alla distribuzione dell’onere della prova”, la Corte d’Appello avrebbe “travisato il contenuto e la portata precettiva” dell’art. 907 c.c. il cui carattere “assoluto” comporterebbe il divieto di edificazione a distanza inferiore a quella di tre metri dalle vedute del vicino la cui anteriorità rispetto all’esercizio della facoltà di costruire determinerebbe il diritto alla relativa conservazione. Tale diritto, acquisito per destinazione del padre di famiglia, sarebbe stato come peraltro correttamente ritenuto dal primo giudice, incontestato, se è vero che i convenuti avevano eccepito l’acquisto per usucapione di quello contrario a mantenere l’operata chiusura, così chiaramente deducendo una circostanza incompatibile con il radicale disconoscimento della avversa servitù.

Con il secondo motivo si deduce “violazione e/o errata applicazione dell’art. 112 c.p.c….nullità della sentenza – omessa pronuncia su una parte della domanda e pronuncia oltre il domandato”, solo due profili; a) per non aver considerato che nell’atto introduttivo del giudizio gli attori avevano espressamente dedotto che la costruzione dei vicini era stata realizzata ad una distanza inferiore ai tre metri, diversamente da quanto previsto nel codice civile e nel regolamento urbanistico locale, sicchè, spettando al giudice l’identificazione, secondo corretti termini giuridici, della domanda in relazione al “risultato utile” perseguito, ben avrebbe potuto tale prospettazione delle ragioni della richiesta di demolizione essere presa in esame anche sotto il profilo dell’art. 873 c.c.; b) per converso, pur in difetto di una specifica eccezione delle parti convenute, i giudici di appello avrebbero ritenuto negata l’esistenza del diritto di veduta e non assolto l’onere probatorio così basando la reiezione della domanda su rilievo esorbitante dalle eccezioni fatte valere dalle parti o su questione estranea all’oggetto del giudizio e non rilevabile di ufficio.

I motivi non meritano accoglimento sotto alcuno dei profili esposti.

Quanto al primo, nella parte in cui sostiene che la semplice esistenza delle vedute in un muro prospiciente il fondo del vicino imporrebbe a quest’ultimo, nell’edificazione, il rispetto della distanza di tre metri ed il divieto di costruire in aderenza, infondatamente censura un principio, correttamente affermato dalla corte di merito in adesione ad alcune decisioni di legittimità, che seppure risalenti, non erano state (all’atto della pronunzie della sentenza d’appello) superate da successive di segno contrario. Tale principio è stato, recentemente confermato da questa Corte con sentenza n. 11959/09, con a quale si è evidenziato come la mera preesistenza, di fatto, di aperture poste distanza inferiore a quella prescritta dall’art. 905 c.c. non ne consenta la tutela petitoria ai fini del rispetto della distanza prescritta dall’art. 907, richiedendo a tal fine ed espressamente detta norma che “il diritto di avere vedute dirette verso il fondo del vicino” sia stato “acquistato” da chi ne pretende il rispetto; sicchè il relativo onere probatorio incombe sull’attore tenuto a dimostrare l’avvenuto acquisto, a titolo negoziale od originario, della servitù di veduta, vale dire della, facoltà di esercitare l’inspectio e la prospectio in alienum dalle aperture praticate sulla parete a distanza dal confine con il fondo del vicino inferiore a quella prescritta dall’art. 905 c.c.. Altrettanto infondato è il secondo profilo del primo motivo, considerato che l’esonero o l’attenuazione dell’onere probatorio, relativo al diritto reale a difesa del quale si agisce, non può ravvisarsi per il solo fatto che la parte convenuta abbia eccepito l’usucapione di un diritto di contenuto contrario a quello ex adverso dedotto, ma occorrendo anche che tale eccezione (o domanda riconvenzionale) comporti, nelle sue premesse di fatto, l’ammissione quantomeno implicita dell’originaria appartenenza del diritto alla controparte (in tal senso vanno interpretate le ripetute pronunzie di questa Corte, intervenute soprattutto in materia di onere della prova nell’azione di rivendicazione, cui il convenuto abbia opposto l’usucapioni del medesimo bene: tra le altre n. 9303/09, 11555/007, 7529/06, 5161/06, 22418/04, 13186/02).

E’ evidente, infatti, come la semplice affermazione della risalenza ultraventennale del proprio possesso, ad oggetto del diritto ex adverso rivendicato o sullo stesso gravante a guisa di servitù, non possa di per sè necessariamente implicare l’appartenenza originaria alla controparte attrice di quel diritto, e non semplicemente del corrispondente possesso. Nella fattispecie, dunque, l’affermazione, da parte dei convenuti, di avere “usucapito” il diritto di chiudere le vedute degli attori, per averle ostruite da oltre un ventennio, non poteva logicamente implicare l’ammissione che tali vedute, all’epoca dell’operata chiusura, fossero esercitate iure servitutis (perchè a loro volta acquisite per usucapione, destinazione del padre di famiglia o per titolo negoziale) e non semplicemente possedute in virtù di una mera situazione di fatto non ancora consolidatasi nel corrispondente diritto reale. Peraltro, anche a prescindere dalla corretta qualificazione dell’eccezione de qua resa dalla corte territoriale, in termini di prescrizione estintiva per non uso delle assunte servitù di veduta, dalla narrativa della sentenza impugnata sembra piuttosto desumersi che la stessa fosse stata formulata solo in via subordinata e per l’ipotesi,non ammessa, che la controparte avesse dimostrato la sussistenza dei vantati diritti. Ed a tal proposito, la deduzione nel motivo di ricorso, dell’avversa implicita ammissione di tale originaria sussistenza avrebbe dovuto essere corredata dallo specifico richiamo dei precisi elementi, dai quali poterla inequivocamente desumere, alla stregua del testuale contenuto delle difese esposte dalla controparte, sicchè, sotto tal profilo il mezzo d’impugnazione difetta anche di autosufficienza.

Non miglior sorte merita il secondo motivo, la cui natura essenzialmente processuale, consente a questa Corte l’esame diretto degli atti del processo di merito.

In particolare da quello di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, si rileva, quanto a primo profilo, che la domanda fu proposta con specifico ed esclusivo riferimento alle distanze prescritte in relazione alle vedute concretamente lamentandosi “l’edificazione …in aderenza alla parete finestrata, doglianza in funzione della quale venivano successivamente richiamate le “disposizioni contenute nel codice civile e nel regolamento urbanistico edilizio..” precisandosi infine che “la facoltà …di costruire in appoggio o in aderenza al fabbricato altui, postula che non vi siano vedute, trovando applicazione, in caso contrario la norma sulla distanza delle costruzioni dalle medesime”: vale a dire quella di cui all’art 907 c.c. e non anche quella di cui all’art. 873, disposizione che, peraltro, non risulterebbe violata considerato che la stessa prevede, in alternativa al distacco di m. 3, la possibilità di edificare in aderenza.

Quanto al rimanente profilo di censura, va osservato che la titolarità del diritto reale di veduta, che come si è chiarito in precedenza, è richiesta ai fini di poter esigere l’osservanza della distanza di cui all’art. 907 c.c. costituisce una condizione dell’azione a tal fine proposta e come tale, va accertato anche di ufficio da parte del giudice, a meno che al riguardo non vi sia stata un’ammissione, esplicita o implicita, purchè inequivoca, della relativa sussistenza da parte del convenuto; ma di tale ammissione come si è osservato esaminando il secondo profilo del precedente motivo, non vi è prova o deduzione specifica, mentre, dalla narrativa delle sentenze di merito (delle quali, quella di primo grado, riporta più dettagliatamente le posizioni assunte dai convenuti) si rileva che la domanda fu radicalmente contestata e che l’eccezione di “usucapione” (rectius: prescrizione estintiva) venne formulata in via subordinata (anche ammesso che le attività edilizie …siano contrarie ai limiti legali della proprietà..”).per l’ipotesi che la parte attrice fosse riuscita a provare il vantato diritto, il ricorso va, conclusivamente, respinto, con conseguente condanna dei soccombenti alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso,in favore dei resistenti delle spese del giudizio,liquidate in complessivi Euro 2.700,00 di cui 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA