Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1803 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 677-2020 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO PORTA;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE della REPUBBLICA, presso il TRIBUNALE per i MINORENNI di

BOLOGNA, PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE

D’APPELLO di BOLOGNA;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 476/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositato il 6/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale per i minorenni di Bologna rigettava l’istanza presentata da B.A. – cittadino tunisino e padre di due figli minori ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, al fine di ottenere un’autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia;

2. la Corte d’appello di Bologna, a seguito del reclamo presentato da B.A., rilevava che questi da un lato non aveva contestato la sussistenza di numerosi precedenti penali a suo carico, dall’altro si era limitato a rappresentare la sussistenza di una coesione familiare ed il grave pregiudizio che i minori avrebbero subito in caso di allontanamento del genitore o sradicamento dal territorio nazionale, ma non aveva prospettato in cosa sarebbe consistito il grave danno che i ragazzi avrebbero subito a causa del distacco dal padre o in caso di rientro nel paese di origine del genitore;

3. per la cassazione del decreto di rigetto del reclamo, depositato in data (OMISSIS), ha proposto ricorso B.A. prospettando due motivi di doglianza;

gli intimati Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna e Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, in quanto la Corte di merito avrebbe omesso di effettuare un giudizio di bilanciamento fra l’interesse statuale alla tutela dell’ordine pubblico e le esigenze dei minori, trascurando “di prendere in considerazione il serio pregiudizio – rappresentato dai ricorrenti in termini di evento traumatico e non di normale disagio – che i minori subirebbero, anche per la loro età, per effetto del rimpatrio improvviso del loro genitore”;

5. il motivo è inammissibile;

la Corte territoriale, dopo aver ricordato che la parte richiedente il permesso di soggiorno temporaneo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, ha l’onere di dedurre, in modo specifico, il grave disagio psicofisico del minore, non essendo sufficienti la mera indicazione della necessità di entrambe le figure genitoriali o l’allegazione di un disagio in caso di rimpatrio insieme ai genitori o a causa dell’allontanamento di un genitore (Cass. 26710/2017), ha constatato come un simile onere non era stato assolto all’interno del reclamo, dal cui contenuto non era possibile desumere quale grave pregiudizio psico-fisico i minori avrebbero subito in conseguenza dell’espatrio del genitore;

in questo modo la Corte territoriale ha inteso rappresentare che la domanda in discorso non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare con la necessaria specificità i fatti costitutivi del diritto azionato;

il motivo in esame, nel lamentare il mancato svolgimento di un giudizio di bilanciamento fra interesse statuale e esigenze dei minori, dimostra di non aver colto (o comunque di prescindere dal) la ratio decidendi del provvedimento impugnato, in quanto il mancato assolvimento dell’onere appena descritto impediva di per sè, a prescindere dai precedenti del reclamante, l’accoglimento del reclamo; nè, d’altra parte, l’odierno ricorrente censura il rilievo della Corte di merito concernente la mancata prospettazione della specifica consistenza di tale grave danno;

ne discende l’inammissibilità del mezzo, dato che il ricorso per cassazione deve avanzare critiche coerenti alla ratio sottesa alla decisione impugnata e da essa non può astrarsi;

6. il secondo motivo lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dal “mancato svolgimento di un giudizio prognostico sulle prospettive di danno grave per i minori, nati e cresciuti in Italia e qui ben radicati, nell’ipotesi di allontanamento del padre” “o dello sradicamento dal contesto di vita attuale”;

7. il motivo è, nel suo complesso, inammissibile;

7.1 l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel suo attuale testo riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr. Cass. 21152/2014, Cass. 14802/2017);

non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto la questione relativa allo svolgimento di un giudizio prognostico sulle prospettive pregiudizievoli correlate all’allontanamento del padre;

7.2 la doglianza, laddove lamenta la mancata considerazione da parte del provvedimento impugnato dell'”accertato radicamento dei minori nel territorio nazionale”, si limita a individuare il fatto storico che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare, ma non indica il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risultava esistente nonchè il come e il quando tale fatto fosse stato oggetto di discussione processuale tra le parti;

il motivo, così formulato, risulta perciò in parte qua inammissibile per difetto di autosufficienza, non soddisfacendo l’obbligo previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente gli atti processuali su cui lo stesso è fondato;

8. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

il procedimento è esente dal versamento del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 2, di modo che non trova applicazione il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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