Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1803 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 26/01/2011), n.1803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.S., elett.te dom.to in Roma, alla via Po 9, presso lo

studio dell’avv. Napolitano Francesco, dal quale è rapp.to e difeso,

giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana 41/2008/32 depositatali 10/7/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 3/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. Matera, che ha concluso aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da G.S. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Pisa n. 733/1/2008 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap versata negli anni 2000-2004. La CTR affermava che il G. non aveva assolto all’onere di provare l’insussistenza del presupposto impositivo; che dal quadro RE emergeva l’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile; che il medesimo aveva corrisposto a terzi compensi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale.

Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 3/12/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; la CTR avrebbe violato l’art. 112 c.p.c. avendo valutato gli elementi patrimoniali e reddituali dell’attività senza che l’Agenzia avesse sollevato appello sul punto.

La censura è infondata. L’Agenzia delle Entrate al punto 4 g.

dedusse “secondo i iati che emergono dal sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, in relazione al signor G. esistono degli indicatori della autonoma organizzazione quali i beni strumentali, le quote di ammortamento nonchè i compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti l’attività professionale e artistica i quali risultano di gran lunga eccedenti la misura strettamente indispensabile per l’esercizio dell’attività stessa.

La decisione impugnata pertanto non risulta affetta dal vizio d ultrapetizione nella parte in cui ha valutato gli elementi patrimoniali e reddituali dell’attività del G..

Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 3.

L’attività di medico di base convenzionato sarebbe esente da Irap in assenza di una struttura organizzativa stabile e dall’impiego di capitali rilevanti.

La censura è inammissibile. 11 quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. invero impone al ricorrente di indicare nel quesito l’errore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie. Di talchè il quesito di diritto, in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, deve comprendere l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo.

Con terzo motivo il ricorrente assume l’omessa motivazione ignorato le argomentazioni espresse dal contribuente nelle proprie controdeduzioni.

La censura è infondata non ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, nè le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata.

Vanno pertanto disattese anche le argomentazioni espresse dal ricorrente con la propria memoria, con rigetto del ricorso.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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