Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1803 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1803 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 21963-2016 proposto da:
COLELLA GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DI SANTA MARIA MAGGIORE 148, presso lo studio
dell’avvocato LORENZO CALDO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 836/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/02/2016;

Data pubblicazione: 24/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che Giuseppina Colella propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
del Lazio che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate
contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di
Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione
della contribuente avverso un avviso di liquidazione imposta di
registro, ipotecaria e catastale, per l’anno 2010;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, la contribuente invoca violazione e falsa
applicazione degli artt. 51 e 52 DPR n. 131/1986. 2728 c.c.
nonché degli artt. 5, 6, 7 e 10 I. n. 212/2000, in relazione
all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la sentenza impugnata avrebbe
erroneamente ritenuto legittimo l’avviso di accertamento,
nonostante quest’ultimo avesse effettuato un automatico ed
acritico rinvio alla stima eseguita dall’Agenzia del Territorio,
senza procedere ad un’autonoma valutazione ed alla doverosa
contestualizzazione degli elementi riguardanti la fattispecie;
che, sotto diverso profilo, la CTR avrebbe omesso di censurare
l’illegittimo tentativo dell’Ufficio di adeguare la motivazione
dell’atto opposto in corso di causa, attraverso la sostituzione
integrale della motivazione della pretesa fiscale inizialmente
formulata con altra contenuta nel provvedimento di rettifica
parziale;
Ric. 2016 n. 21963 sez. MT – ud. 29-11-2017
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relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

che, col secondo, la ricorrente assume la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., in relazione
all’art.360 n. 3 c.p.c., giacché la valutazione compiuta
nell’avviso sarebbe risultata ancorata ad una stima eseguita
dall’Ufficio in assenza di una qualche comparazione con beni di

che l’Agenzia non si è costituita;
che il primo motivo è fondato;
che in materia tributaria, la motivazione dell’atto impositivo,
avendo la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili
dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa e di
mettere il contribuente in grado di conoscere

l’an

ed il

quantum della pretesa tributaria, per approntare idonea difesa,

deve essere differenziata – anche alla luce del principio di cui
all’art. 97 Cost. – in relazione alla funzione di ciascun atto
impositivo. Devesi, pertanto, distinguere tra l’atto, più
semplificato, di mera liquidazione dell’imposta corrispondente a
quanto dichiarato dal contribuente, quale l’attività di
liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
avente carattere estremamente elementare, tanto da
richiedere procedure automatizzate, e quello di vero e proprio
accertamento di un’imposta perché non dichiarata o maggiore
di quella dichiarata, che richiede, invece, un’adeguata
motivazione (Sez. 5, n. 25329 del 28/11/2014);
che, infatti, la motivazione dell’avviso di accertamento assolve
ad una pluralità di funzioni, atteso che garantisce il diritto di
difesa del contribuente, delimitando l’ambito delle ragioni
deducibili dall’ufficio nella successiva fase processuale
contenziosa, consente una corretta dialettica processuale,
presupponendo l’onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena
di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni
Ric. 2016 n. 21963 sez. MT – ud. 29-11-2017
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analoghe caratteristiche;

dell’atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti
l’impugnazione, e, infine, assicura, in ossequio al principio
costituzionale di buona amministrazione, un’azione
amministrativa efficiente e congrua alle finalità della legge,
permettendo di comprendere la “ratio” della decisione adottata

che, pertanto, non è consentito all’Amministrazione sopperire
con integrazioni in sede processuale alle lacune dell’atto
impugnato per difetto di motivazione (cfr., per un caso simile,
Sez. 5, n. 23248 del 31/10/2014), giacché, anche a seguito
dell’entrata in vigore dell’art. 7 della I. n. 212 del 2000, che ha
esteso alla materia tributaria i principi di cui all’art. 3 della I. n.
241 del 1990, l’obbligo di motivazione dell’avviso di
accertamento di maggior valore deve essere adempiuto in fase
preprocessuale, per consentire al contribuente l’esercizio del
diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili
dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, nella
quale l’Amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva
sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio
prescelto, ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri
elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri
(Sez. 6-5, n. 11560 del 06/06/2016);
che, nella specie, la CTR ha erroneamente ritenuto consentita
la rettifica del valore, in corso di causa ed attraverso un
distinto metodo valutativo rispetto all’accertamento;
che il secondo motivo resta assorbito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione
Ric. 2016 n. 21963 sez. MT – ud. 29-11-2017
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(Sez. 5, n. 22003 del 17/10/2014);

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di

Così deciso in Roma il 29 novembre 2017
esidente

legittimità.

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