Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18029 del 24/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18029 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

U.

ORDINANZA
plet

sul ricorso 11208-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrenti contro

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC.

COOP.

0115320360 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio degli
avvocati FANTOZZI AUGUSTO, GIULIANI FRANCESCO, BELLI
CONTARINI

EDOARDO,

TIEGHI

ROBERTO,

che

la

, te

Data pubblicazione: 24/07/2013

ì‘4.0.

rappresentano e difendono, giusta procura speciale in
calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controri corrente e ricorrente incidentale
ricorrenti incidentali

-1

avverso la sentenza n. 26/19/2011 della Commissione

depositata il 14/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/05/2013 dal Presidente Relatore Dott.
MARIO CICALA;
udito per la controricorrente e ricorrente incidentale
l’Avvocato Roberto Altieri (per delega avv. Roberto
Tieghi) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. TOMMASO BASILE che si riporta alla relazione
scritta.

Tributaria Regionale di BOLOGNA del 16.11.2010,

Reg. Gen. 11208/2012
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE
INTIMATO: Banca Popolare dell’E.R.
1. L’Agenzia delle Entrate
ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna 26/19/1 ldel 14 marzo 2011 che, ha parzialmente
l’appello della contribuente, stabilendo la applicabilità all’Istituto di Credito dell’IRAP nella
misura del 4,75% per l’anno 2003.
2. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso e ricorso incidentale.
3. Il ricorso principale deve essere rigettato e deve essere accolto il ricorso incidentale in adesione
all’indirizzo di questa Corte espresso nella sentenza n. 5867 del 13 aprile 2012, secondo cui,
posto che la legge 289/2002 al suo art. 3 (sospensione degli aumenti delle addizionali
all’imposta sul reddito delle persone fisiche) ha statuito al primo comma che “in funzione
dell’attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro
sul federalismo fiscale” “la maggiorazione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attivita’
produttive di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
deliberate successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in
vigore per l’anno 2002, sono sospese fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni
ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale” (lettera a), per l’anno 2003, non
trova applicazione l’aumento dell’imposta di un punto stabilito dall’art. 2 della legge regionale
Veneto 22 novembre 2002, n. 34 a carico dei soggetti di cui all’articolo 6 e 7 del decreto legislativo
446/1997 (banche e altri enti e societa’ finanziari, imprese di assicurazione), per cui a tali è enti è
applicabile l’aliquota del 4,25%.
Il Collegio ha condiviso la relazione.
Le incertezze normative e giurisprudenziali in proposito giustificano la compensazione delle spese.
Pqm
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 9 maggio 2013.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

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