Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18029 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/07/2017, (ud. 30/03/2017, dep.21/07/2017),  n. 18029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26771-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, in proprio

e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS S.C.C.I.

S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SYNDIAL ATTIVITA’ DIVERSIFICATE SPA C.F. (OMISSIS), EQUITALIA NORD

SPA;

– intimati –

Nonchè da:

SYNDIAL ATTIVITA’ DIVERSIFICATE S.P.A. C.F. (OMISSIS), già ENICHEM

S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. CORVISIERI 46,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CAVALIERE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO GULOTTA, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

nonchè contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, in proprio

e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS S.C.C.I.

S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO, giusta procura in calce al controricorso

notificato;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 80/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/02/2011 R.G.N. 156/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. CALAFIORE DANIELA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del primo motivo incidentale e rigetto

degli altri;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO.

udito l’Avvocato GULOTTA MARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 15 febbraio 2011, accoglieva in parte l’appello di Syndial Attività diversificate s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato l’opposizione a cartella esattoriale con la quale era stato richiesto il pagamento delle sanzioni e degli interessi sui contributi per il Servizio Sanitario Nazionale relativi al rapporto di lavoro di G.P. il cui licenziamento, intimato il 25 settembre 1994, era stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte d’appello di Genova, notificata alla società il 14 febbraio 2002.

La Corte, dato atto che il pagamento dei contributi maturati tra la data del licenziamento e quella della reintegra era avvenuto in data 30 maggio 2003, dichiarava inefficace la cartella esattoriale opposta ed accertava che erano dovuti interessi e sanzioni ex art. 116, comma 8, lett. b, per il ritardo nel pagamento determinatosi tra il 14 aprile 2002, data in cui la sentenza che ordinava la reintegra era passata in giudicato, ed il 30 maggio 2003.

Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a., affidato ad un unico motivo.

Syndial Attività diversificate s.p.a. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a tre motivi illustrati da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso principale, l’INPS, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta la violazione e o falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 e 9, in connessione con la L. n. 300 del 1970, art. 18 e con il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, già modificato dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2; deduce l’INPS che l’insorgenza del debito per le sanzioni civili è un effetto automatico dell’inadempimento colpevole dell’obbligo contributivo addebitabile al datore di lavoro derivante dall’intimazione di un licenziamento illegittimo e che l’esclusione delle sanzioni civili, in tale fattispecie, implica conseguenze non coerenti con il sistema normativo incentivando il datore di lavoro a non ricostituire la posizione contributiva del lavoratore persino dopo l’emanazione della sentenza provvisoriamente esecutiva contenente l’ordine di reintegrazione dovendosi, almeno, ammettere l’obbligo del pagamento degli interessi con decorrenza dalla prima scadenza successiva al licenziamento e sino all’emanazione della sentenza e non alla definitività della stessa.

2. Con il primo motivo di ricorso incidentale Syndial s.p.a. denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione delle somme versate con riserva ad Equitalia il 26 settembre 2007, dopo il rigetto dell’opposizione da parte del Tribunale, pari ad Euro 4.933,60.

3. Il secondo motivo del ricorso incidentale ha per oggetto l’errata interpretazione della L. n. 388 del 2000, art. 118, comma 8, lett. b), giacchè l’importo della cartella eccedeva il limite del 40 per cento della contribuzione evasa e non risultava integrata la nozione di evasione trattandosi di mero ritardo nell’adempimento come ritenuto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 7934/2009.

4. Il terzo motivo, infine, lamenta la violazione dell’art. 2909 c.c., per l’omessa considerazione del giudicato esterno portato dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 2466 del 2005 che aveva ritenuto dovuti interessi e sanzioni a decorrere dalla data della notifica della sentenza della Corte d’appello di Genova avvenuta il 14 gennaio 2002.

5. Per la stretta correlazione delle questioni prospettate vi è necessità di trattazione congiunta dell’unico motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale. Tali motivi sono entrambi infondati.

6. Sul punto questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi a Sezioni Unite con sentenza n. 19665 del 18 settembre 2014, seguita da Cass. 10718/2015, Cass. 23438/2016; in particolare, nel comporre il contrasto che si era venuto a creare in materia, questa Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui in caso di ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, emesso dal giudice ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, nel testo precedente la riforma di cui alla L. 28 giugno 2012, n. 92, il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore, sì che essa non abbia soluzione di continuità, ed, in caso di licenziamento dichiarato inefficace o nullo, è altresì soggetto alle sanzioni civili previste dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8, per l’ipotesi dell’omissione contributiva.

7. In caso invece di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo e di conseguente ricostituzione del rapporto con effetti ex tunc, trova applicazione l’ordinaria disciplina della mora debendi in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, ma non anche il regime delle sanzioni civili di cui al cit. art. 116; per il periodo successivo all’ordine di reintegrazione, in cui il rapporto previdenziale è ricostituito de iure, sussiste l’ordinario obbligo di dichiarare all’Istituto previdenziale e di corrispondere i contributi periodici, oltre al montante degli arretrati, sicchè riprende vigore la disciplina ordinaria dell’ omissione e dell’evasione contributiva.

8. Si desume da ciò che, quanto al periodo che va dal licenziamento all’ordine di reintegrazione, deve essere rettificato l’arresto rappresentato dalla sentenza n. 7934 del 2009 cit. nella sentenza impugnata, che esclude in ogni caso la debenza delle sanzioni civili. Per contro, deve ritenersi che le sanzioni civili da omissione contributiva sono dovute in caso di licenziamento inefficace o nullo; omissione e non già evasione contributiva perchè in ogni caso mancherebbe quella che l’art. 116, comma 8, lett. b) qualifica come “intenzione specifica di non versare i contributi” atteso che l’omissione contributiva è invece conseguenza della (ritenuta, dal datore di lavoro) legittimità del licenziamento.

9. Nella specie la Corte territoriale ha accertato che con la sentenza del 12 dicembre 2001, notificata alla società il 14 febbraio 2002, la Corte d’appello di Genova annullando il licenziamento intimato per giusta causa a G.P. ha emesso pronuncia con effetti costitutivi sul rapporto di lavoro cui fece seguito la reintegra del lavoratore in data 6 maggio 2002 ed il pagamento, il successivo 30 maggio 2003, della contribuzione maturata dal licenziamento e sino alla reintegra con la conseguente applicazione della comune disciplina della “mora debendi” nelle obbligazioni pecuniarie.

10. In applicazione dei principi sopra riportati, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto verificatosi il ritardo nell’adempimento dell’obbligo contributivo solo nel periodo compreso tra il passaggio in giudicato della sentenza ed il pagamento effettuato il 30 maggio 2003 affermando che gli interessi e le sanzioni civili da omissione contributiva sono dovuti in tale periodo.

11. Trattandosi, per tale aspetto successivo al passaggio in giudicato della sentenza, di ordinario obbligo contributivo la Corte territoriale ha correttamente escluso l’applicabilità sia dell’ipotesi di omissione dell’obbligo, prevista dalla della L. n. 388 del 2000, art. 116, lett. a), che della seconda parte dell’art. 116, lett. b) della stessa legge relativo alla denuncia ed al pagamento spontanei.

12. A seguito della ricostituzione del rapporto di lavoro derivante dalla sentenza che dispose la reintegra, notificata il 14 febbraio 2002 e divenuta definitiva il 14 aprile 2002, l’obbligo contributivo era infatti pienamente operante mentre il pagamento spontaneo avvenne solo il 30 maggio 2002; tale considerevole lasso di tempo rende evidente che la vicenda non possa essere inquadrata che nell’ambito dell’evasione contributiva,essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, giusta il disposto della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, tale ipotesi ricorre allorchè il datore di lavoro ometta di denunciare all’INPS rapporti di lavoro in essere e relative retribuzioni corrisposte, dovendo ravvisarsi la più lieve ipotesi dell’omissione solo qualora l’ammontare dei contributi di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (cfr. da ult. in termini Cass. n. 5281/2017; 17119/2015).

13. Del tutto generico e, quindi, inammissibile è poi il profilo di doglianza del ricorso incidentale con il quale si sostiene la scorretta applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, in relazione all’eccedenza dell’importo richiesto rispetto al limite del 40% dell’ammontare complessivo dei contributi non corrisposti; infatti non risultano indicati i termini monetari degli importi da comparare per verificare la violazione denunciata.

14. E’ fondato il primo motivo del ricorso incidentale, ammissibile in applicazione del principio espresso da Cassazione SS.UU. 17931/2013 pur se formulato senza far esplicito riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, posto che la doglianza è finalizzata all’accertamento della parziale nullità della sentenza e si incentra esclusivamente sull’omessa pronuncia in ordine alla domanda di restituzione dell’importo risultato non dovuto a seguito della pronuncia impugnata ed fronte dell’avvenuto pagamento con riserva di ripetizione – in data 26 settembre 2007 ed all’esito del rigetto dell’opposizione da parte del primo giudice – dell’intera somma portata dalla cartella pari ad Euro 4933,60.

15. La sentenza impugnata ha del tutto omesso di pronunciare sul punto, nonostante l’espressa richiesta contenuta a pagina 26 del ricorso in appello, per cui in accoglimento del relativo motivo va disposto rinvio alla Corte d’appello di Milano che, tenuto conto del parziale accoglimento dell’opposizione a cartella, in diversa composizione provvederà su tale capo di domanda.

16. Quanto al terzo motivo del ricorso incidentale si deve osservare che lo stesso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4); sostiene la controricorrente che per effetto del giudicato determinatosi tra le parti con la sentenza del Tribunale di Milano n. 2466/2005, con la quale era stato affermato il principio che il decorso degli obblighi contributivi in capo a Syndial Attività Diversificate s.p.a. dovesse fissarsi a partire dalla data di notifica della sentenza della Corte d’appello di Genova avvenuta il 14 febbraio 2002, fosse impedito all’Inps di pretendere la contribuzione relativa al Servizio sanitario nazionale oggetto della cartella opposta nel presente processo e ciò in applicazione dell’art. 2909 c.c..

17. Deve osservarsi in proposito che la tesi si mostra infondata già attraverso il raffronto tra il contenuto complessivo della sentenza ora impugnata e quello della pronuncia che si afferma passata in giudicato, contenuto che non collide affatto con i passaggi motivazionali della sentenza del Tribunale rappresentati dalla società, essendosi la Corte d’appello di Milano occupata di contribuzione diversa rispetto a quella che – secondo la società – formo oggetto della pronuncia del Tribunale di Milano, relativamente ad un periodo temporale successivo al passaggio in giudicato della sentenza di reintegra; peraltro, la controricorrente non ha allegato al controricorso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2455/2005 sulla quale fonda il motivo e ciò inibisce a questa Corte di esaminare l’atto e di verificare ulteriormente i presupposti stessi della censura.

18. In definitiva, respinti il ricorso principale ed il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale, va accolto il primo motivo del ricorso incidentale e la sentenza impugnata va cassata in tali limiti con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, rigetta gli altri e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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