Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18029 del 03/08/2010

Cassazione civile sez. II, 03/08/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 03/08/2010), n.18029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FAP SRL P.I. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA

29, presso lo studio dell’avvocato PICCINI BARBARA, rappresentato e

difeso dagli avvocati MANASSERO FRANCO, MANASSERO CESARINA;

– ricorrente –

e contro

R.P., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

sul ricorso 9916-2005 proposto da:

R.P. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA

141, presso lo studio dell’avvocato CITARELLA LUIGI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCALISI RINO;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

e contro

FAP SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, R.

F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1685/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2010 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udite l’Avvocato PICCINI Barbara con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MONASSERO Franco, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso principale, rigetto ricorso

incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1999, alcuni proprietari di appartamenti facenti parte dei condomini di corso (OMISSIS), esponevano che nell’atto di acquisto del terreno ove i predetti fabbricati erano sorti, era previsto l’obbligo per gli acquirenti di costituire un androne carraio con luce di tre metri, nonche’ il diritto di passaggio pedonale e carraio a favore della residua porzione di terreno rimasta all’alienante ed ora proprieta’ della FAP, che intendeva realizzare un’autorimessa interrata, utilizzando per l’accesso lo stesso l’androne carraio ed il cortile condominiale;

chiedeva pertanto al tribunale di Torino di accertare l’avvenuta estinzione del diritto di servitu’ per intervenuta prescrizione ventennale e, in subordine, l’intervenuto aggravamento della servitu’ ex art. 1067 c.c..

Nella resistenza della convenuta, l’adito Tribunale rigettava le domande come proposte; avverso tale sentenza proponevano appello R.F., + ALTRI OMESSI cui resisteva la FAP srl.

Con sentenza in data 16.12.2003/19.10.2004, la Corte di appello di Torino, dichiarata la estensione della servitu’ di passaggio in questione, riteneva sussistere il lamentato aggravamento della servitu’ stessa, in ragione del fatto che al momento del rogito relativo, il terreno rimasto ai venditori era per la maggior parte un prato incolto, tale rimasto sino al momento in cui la FAP non aveva iniziato a costruire una autorimessa, cosa questa che ha comportato un aumento di utenti tale da costituire sicuro aggravio del disagio cagionato ai condomini; in applicazione del 1 comma dell’art. 1067 c.c., pertanto andava riconosciuto l’aggravamento della preesistente servitu’.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di un articolato motivo, la FAP srl; resistono i surricordati condomini, che hanno a loro volta proposto ricorso incidentale condizionato, basato anch’esso su di un motivo. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la medesima sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Il ricorso principale (violazione degli artt. 1067 e 1362 c.c. e vizio di motivazione per erroneita’ dei presupposti su cui la sentenza si basa e insufficienza della motivazione stessa) contesta la ritenuta sussistenza dei requisiti occorrenti per ritenere l’avvenuto aggravamento della servitu’; in particolare, si evidenzia che l’intervenuto aumento dei veicoli usufruenti della servitu’ di passaggio in questione non sarebbe elemento sufficiente a far ritenere sussistenti nella specie i presupposti per l’applicazione dell’art. 1067 c.c., in primo luogo in quanto la servitu’ come stabilita non poneva limiti al riguardo e in secondo luogo in ragione della dislocazione stessa del sito dominante, a prescindere dalle condizioni in cui lo stesso si trovava al momento della costituzione della servitu’.

Il ragionamento della Corte torinese si basa sulla constatazione secondo cui il terreno, originariamente tenuto a prato, costituente il fondo dominante, era interessato, come e’ ovvio da un transito limitato di veicoli e che solo l’avvenuta costruzione di un’autorimessa in loco ha considerevolmente aumentato il flusso dei veicoli in loco; da qui l’aggravamento della servitu’ ritenuto sussistente.

La motivazione adottata peraltro, pur se si vuole accettare il concetto di aggravamento ivi contenuto, prescinde del tutto dalla constatazione secondo cui la zona interessata e’ posta nel centro di (OMISSIS), cosa questa che a prescindere dalle condizioni in cui i fondi erano al momento della costituzione della servitu’ de qua, lasciava chiaramente intendere una vocazione edificatoria degli stessi fondi, prevedibile sin dall’epoca di costituzione della servitu’ stessa, vocazione edificatoria che avrebbe certo comportato una diversa utilizzazione del fondo de quo, con quasi automatico aumento del flusso veicolare.

Ne consegue che ove si fosse inteso limitare numericamente tale lusso, tanto avrebbe dovuto fare oggetto di specifica pattuizione, che non risulta in alcun modo attuata. L’aver omesso di considerare questo specifico aspetto della questione costituisce vizio di motivazione che inficia al sentenza impugnata, che ne impone la cassazione limitatamente a tale specifico profilo.

L’accoglimento del ricorso principale impone l’esame del ricorso incidentale condizionato, intestato a omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Ci si duole del fatto che la Corte subalpina, dopo aver ritenuto che la servitu’ era stata costituita a favore non del solo cortile, ma di tutta l’area non alienata, abbia da cio’ concluso nel senso che la servitu’ stessa non si era estinta per non uso, come richiesto con la domanda originaria.

In effetti, la sentenza impugnata dopo aver affrontato il tema relativo a quale porzione di proprieta’ si riferisse la servitu’ de qua, ha concluso nei senso che non si era avuta la richiesta estinzione per non uso.

Esattamente il ricorrente incidentale lamenta vizio di motivazione, in quanto una statuizione al riguardo e’ contenuta nella sentenza impugnata; cio’ che non e’ dato individuare e’ la motivazione che sorregge tale statuizione.

Il motivo e’ dunque fondato e deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata anche a tale riguardo.

In ragione dell’accoglimento di entrambe le impugnazioni, nei sensi suddetti, la sentenza va cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, che provvedera’ anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso principale come da motivazione; accoglie il ricorso incidentale condizionato. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

Cosi’ deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2010

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