Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18028 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/07/2017, (ud. 30/03/2017, dep.21/07/2017),  n. 18028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18630-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

nonchè contro

A.O.;

– intimato –

Nonchè da:

A.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DON MINZONI

9, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI ZEZZA, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TRIFIRO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 532/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/07/2010, R.G.N. 2029/2007.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 5 luglio 2010 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda proposta da A.O. nei confronti di Poste Italiane Spa volta a far dichiarare la nullità della clausola appositiva del termine in relazione al contratto stipulato tra le parti dal 20 aprile al 30 settembre 2004;

che avverso tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso affidato a plurimi motivi, cui ha opposto difese l’intimato con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato;

che le parti hanno comunicato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che dal verbale redatto in sede sindacale in data 28 settembre 2012, prodotto in giudizio, risulta che le parti hanno conciliato la lite e che esso si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;

che in mancanza di una diversa pattuizione convenuta nel verbale di conciliazione le spese si intendono compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c., u.c..

PQM

 

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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